Cassazione Civile, Ordinanza n. 29315/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata a un dottore commercialista una sanzione amministrativa per omessa segnalazione di numerose operazioni finanziarie ritenute sospette, compiute nel 2008 dalla cliente della cui contabilità curava la tenuta. Le operazioni consistevano, secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, in ripetuti pagamenti in contanti e frazionamenti ingiustificati, riferiti a fatture poi ritenute riconducibili a operazioni inesistenti. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione dell'interessato ritenendo che, nella formulazione dell'art. 41 d.lgs. n. 231/2007 vigente nel 2008, non esistesse ancora un obbligo di segnalazione fondato sul mero ricorso frequente al contante, introdotto solo nel 2010. La Corte d'appello ha invece accolto l'appello ministeriale, ritenendo che la novella del 2010 non avesse creato una nuova fattispecie illecita ma avesse solo codificato un indice di sospetto già rilevante; ha quindi ritenuto che, per caratteristiche, entità, natura delle operazioni e capacità economica della cliente, il professionista dovesse sospettare un'attività di riciclaggio e segnalare. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione dell'art. 41 d.lgs. 231/2007, dell'art. 36 d.l. 78/2010, dell'art. 25 Cost. e dell'art. 1 l. 689/1981, sostenendo che prima della novella il contante non fosse indicatore di sospetto e che mancasse anche la prova della provenienza illecita del denaro; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse deciso su circostanze non dedotte; 3) violazione delle norme sulla determinazione della sanzione (artt. 57, 58, 67 e 69 d.lgs. 90/2017 e art. 11 l. 689/1981), censurando la qualificazione della condotta e la quantificazione a euro 40.000,00 invece della misura più mite invocata. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, rilevando che l'obbligo di segnalazione già esisteva prima del 2010 per operazioni connotate da indici oggettivi di sospetto; che il giudice di appello poteva valorizzare il materiale istruttorio complessivo senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; e che la determinazione della sanzione rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile se congruamente motivata e nei limiti edittali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva accolto l'impugnazione ministeriale, ritenuto legittima la sanzione per omessa segnalazione di operazioni sospette e rideterminato la sanzione in euro 40.000,00. Ha escluso sia la violazione del principio di legalità, sia la violazione dell'art. 112 c.p.c., sia vizi nella quantificazione della sanzione, affermando che l'uso anomalo del contante poteva integrare già prima del 2010 un indice di sospetto e che la valutazione della gravità del fatto e della misura della sanzione è rimessa al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La disposizione, nella formulazione vigente ratione temporis, già imponeva la segnalazione di operazioni con caratteristiche, entità e natura tali da indurre sospetto; la modifica del 2010 non ha introdotto una nuova fattispecie illecita ma ha codificato un indice di sospetto particolarmente significativo, relativo anche al ricorso frequente e ingiustificato al contante.
La novella è stata letta come precisazione/codificazione di un elemento di sospetto già rilevante, non come introduzione ex novo dell'obbligo di segnalazione per operazioni in contanti.
art. 25 Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di legalità, ma la Corte ha escluso che vi fosse violazione del principio di legalità poiché la condotta era già sanzionabile secondo la disciplina previgente.
Invocato dal ricorrente in chiave di legalità della sanzione amministrativa; la Corte ha ritenuto che la norma non fosse violata, essendo la condotta già ricompresa nella disciplina previgente.
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice d'appello ha deciso nei limiti del devolutum potendo fondare la decisione anche su ragioni giuridiche e fattuali diverse da quelle del primo giudice.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non è risultato decisivo nella motivazione della decisione di rigetto.
Invocato per contestare il trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della sanzione effettuata dal giudice di merito.
Utilizzato dalla Corte d'appello per qualificare la condotta e individuare la disciplina sanzionatoria più favorevole, con applicazione della fattispecie qualificata e rideterminazione della sanzione.
Richiamato per affermare che la comparazione del regime sanzionatorio più favorevole richiede un apprezzamento concreto di tutte le circostanze del caso, non il solo confronto tra minimi e massimi edittali.
La Corte ha valorizzato il principio di favor rei, affermando che, ai fini del trattamento più favorevole, occorre considerare il regime complessivamente più favorevole in concreto.
La quantificazione della sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, desunta dagli elementi oggettivi e soggettivi, e la relativa valutazione di merito è insindacabile se congruamente motivata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 3, comma 1, d.l. n. 143/1991
Richiamato per la nozione di operazione sospetta, fondata su caratteristiche, entità, natura dell'operazione e capacità economica e attività del soggetto interessato.
Massime di principio
- In materia di segnalazioni antiriciclaggio dei professionisti, il ricorso frequente e ingiustificato al contante può essere valorizzato come indice di sospetto anche per fatti anteriori alla sua espressa menzione normativa, se già riconducibile ai parametri generali dell'operazione sospetta.
- Gli indicatori di anomalia hanno funzione orientativa e non tassativa: la loro presenza non rende automaticamente obbligatoria la segnalazione, ma la loro assenza non esclude di per sé l'obbligo quando, in concreto, l'operazione presenti comunque elementi sospetti.
- L'obbligo di segnalazione non richiede l'accertamento della provenienza illecita delle somme né la prova di un reato presupposto: è sufficiente una valutazione ex ante dell'idoneità dell'operazione a far sorgere il sospetto di riciclaggio.
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione il giudice ha cognizione piena sul rapporto e può esaminare l'intera vicenda, anche valorizzando elementi di fatto ulteriori rispetto a quelli evidenziati dal primo giudice, purché resti nel perimetro delle deduzioni delle parti.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice d'appello di confermare la decisione sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti o di una diversa ricostruzione degli elementi già emersi in causa.
- La determinazione della sanzione amministrativa entro i limiti edittali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che deve considerare la gravità concreta del fatto attraverso elementi oggettivi e soggettivi; tale apprezzamento non è censurabile in cassazione se congruamente motivato.
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