Cassazione Civile, Ordinanza n. 27602/2023 del 29/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una lavoratrice impiegata come ausiliaria specializzata addetta ai servizi sociosanitari, della sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda di nullità del termine apposto a una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con un'azienda sanitaria provinciale per un periodo complessivamente superiore ai 36 mesi, con conseguente richiesta di conversione del rapporto in tempo indeterminato e di risarcimento del danno. La Corte d'appello, pur con diversa motivazione, aveva ritenuto legittimo l'operato dell'ente datoriale e conforme all'art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 la disciplina delle proroghe, escludendo abuso o illegittimità. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 436 c.p.c., sostenendo che, una volta accertata dal Tribunale l'illegittimità dei termini e delle proroghe, la Corte d'appello non avrebbe potuto riesaminare tale punto in assenza di appello incidentale dell'ente, non bastando la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 346, 101 e 102 c.p.c., lamentando la formazione del giudicato interno sulla questione e la lesione del contraddittorio; 3) violazione degli artt. 437 e 421 c.p.c., per avere la Corte acquisito e valorizzato documenti tardivamente indicati dall'ente; 4) omessa motivazione sul ricorso ai poteri istruttori d'ufficio; 5) violazione dell'art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001, poiché le causali erano state indicate in modo generico; 6) violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 368 del 2001, perché i contratti successivi avrebbero dovuto essere considerati mere proroghe e non nuovi contratti. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbendo i restanti, perché il Tribunale aveva già esaminato e respinto l'eccezione sulla legittimità dei termini e delle proroghe: in tale situazione, la parte totalmente vittoriosa nel merito ma soccombente su quella questione doveva proporre appello incidentale condizionato, non essendo sufficiente la sola riproposizione ex art. 346 c.p.c. La Corte d'appello, quindi, non poteva rimettere in discussione un punto coperto da giudicato interno. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando il principio secondo cui, quando il primo giudice abbia deciso espressamente o implicitamente su una questione preliminare di merito, la parte che su quel punto sia soccombente in senso teorico deve proporre appello incidentale condizionato; la mera riproposizione della questione non è sufficiente e la mancata impugnazione determina giudicato interno. Al giudice di rinvio è stato demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È la base formale dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e vizi motivazionali.
La Corte esclude che, in presenza di una questione già decisa dal primo giudice, la parte vittoriosa in primo grado possa limitarne la critica alla sola riproposizione in appello.
La mera riproposizione delle eccezioni è sufficiente solo se il punto non è stato deciso; non basta quando il capo o la questione sia stata oggetto di pronuncia, anche implicita, del primo giudice.
Quando vi è soccombenza teorica su una questione decisa dal primo giudice, occorre appello incidentale condizionato.
Richiamati come norme sul contraddittorio, ma non decisivi ai fini dell'accoglimento, che si fonda sul giudicato interno e sulla necessità dell'appello incidentale.
Richiamato per contestare l'acquisizione documentale in appello; il motivo resta assorbito.
Richiamato per contestare i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro; il motivo resta assorbito.
Richiamato insieme ai poteri officiosi e alla motivazione sull'acquisizione delle prove; il motivo resta assorbito.
Richiamato per censurare la genericità della causale dei contratti a termine; motivo assorbito.
Richiamato per contestare la qualificazione dei rapporti successivi come proroghe o nuovi contratti; motivo assorbito.
Il giudicato interno formatosi sulla questione preclude anche il rilievo officioso in appello.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado ha deciso espressamente o anche implicitamente una questione preliminare di merito, la parte che su quel punto sia soccombente deve proporre appello incidentale condizionato per devolvere la questione al giudice superiore.
- La mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. è sufficiente solo per le questioni non decise dal primo giudice o legittimamente assorbite; non può sostituire l'impugnazione incidentale quando esista una pronuncia di rigetto sul punto.
- In presenza di giudicato interno su una questione già decisa e non impugnata, il giudice d'appello non può riesaminare il relativo capo, né può farvi ricorso d'ufficio.
- Una volta accolto il vizio processuale relativo alla mancata osservanza dell'onere di appello incidentale, restano assorbite le ulteriori censure di merito o istruttorie che presuppongono il riesame della questione preclusa.
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