Cassazione Civile, Ordinanza n. 37384/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per Ires, Irap e accessori relativo all'anno d'imposta 2013 nei confronti di una società agricola proprietaria di terreni coltivati a vigneto e di immobili di pregio prevalentemente locati per uso temporaneo. L'Ufficio, dopo un invito a esibire documentazione, ha contestato la compilazione dello studio di settore VG40U, ritenendo che la società avesse omesso di indicare i costi per lavoro dipendente relativi a undici prestatori, pur risultanti dal bilancio per Euro 139.548,00. Secondo l'Amministrazione, tali costi non erano "spese relative a beni immobili" indeducibili ai sensi dell'art. 90 Tuir, ma spese inerenti all'esercizio dell'impresa e quindi da inserire nello studio di settore; il loro inserimento avrebbe reso la società non congrua e non coerente, facendola rientrare tra le società in perdita sistematica ex art. 30 L. 724/1994, con conseguente rettifica induttiva extracontabile del reddito minimo. La società ha impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la nullità per mancato contraddittorio preventivo e sostenendo che i costi del personale fossero indeducibili e quindi correttamente esclusi dallo studio di settore. I giudici di merito hanno accolto la tesi della contribuente; in Cassazione l'Agenzia denuncia violazione dell'art. 90, comma 2, Tuir e della disciplina delle società non operative, sostenendo che la norma non coprirebbe i costi del personale impiegato nella gestione degli immobili. La società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale sulla questione del contraddittorio preventivo, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'impostazione dei giudici di merito secondo cui l'art. 90, comma 2, Tuir ha portata ampia e comprende, tra i componenti negativi indeducibili relativi agli immobili non strumentali, anche i costi del personale impiegato in servizi, manutenzioni, riparazioni, guardiania, amministrazione e gestione. Conseguentemente, tali costi devono essere rilevati in bilancio ma non vanno indicati nello studio di settore, poiché indeducibili. Il ricorso incidentale della società, relativo al mancato contraddittorio preventivo, è stato dichiarato assorbito. La Corte ha anche condannato l'Agenzia alle spese di lite e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la P.A. ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 90, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986
"Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione"
La locuzione "relativi" va letta in senso ampio: comprende non solo le spese di manutenzione e riparazione, ma anche ogni altra spesa o perdita riferita a ciascuna unità immobiliare, inclusi i costi del personale addetto a servizi, custodia, amministrazione e gestione.
art. 30 della legge n. 724 del 1994
Richiamato dalla Corte come disciplina delle società in perdita sistematica/società non operative, ma non decisivo nel caso concreto perché la rettifica dipendeva dalla corretta qualificazione dei costi ai fini dello studio di settore.
art. 2, commi 36 quinquies, 36 decies e 36 undecies, d.l. n. 138 del 2011
Normativa richiamata dall'Agenzia nel motivo, in relazione al regime delle società non operative e alla ricostruzione del reddito minimo.
artt. 39, comma 2, lett. d-ter), 40 e 41-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamati nel ricorso come base del potere di accertamento e della rettifica induttiva extracontabile.
art. 10, comma 3-bis, legge n. 146 del 1998
Invocato dalla contribuente nel ricorso incidentale per sostenere la nullità dell'avviso in mancanza di contraddittorio preventivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale utilizzata per incardinare entrambi i motivi come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di immobili non strumentali all'impresa, l'indeducibilità ex art. 90, comma 2, Tuir non riguarda soltanto le spese che incrementano o conservano materialmente il bene, ma si estende a tutti i componenti negativi riferibili alla gestione dell'unità immobiliare, secondo una lettura ampia del termine "relativi".
- I costi indeducibili ai fini del reddito d'impresa restano contabilmente rilevanti e devono essere annotati in bilancio, ma non devono essere riportati nello studio di settore quando la normativa fiscale impone di indicare solo i dati fiscalmente rilevanti per la determinazione del reddito.
- Nella valutazione della congruità/coerenza di uno studio di settore e degli effetti sulle società non operative, la corretta qualificazione fiscale di un costo è preliminare: se il costo è indeducibile, la sua omissione dal modello non costituisce errore, ma corretta applicazione della disciplina tributaria.
- Quando la decisione di merito si conforma a un precedente di legittimità specifico e coerente con il dato normativo, il ricorso per cassazione che proponga una diversa lettura della stessa disposizione è destinato al rigetto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37360/2022 del 21/12/2022
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37361/2022 del 21/12/2022
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37362/2022 del 21/12/2022
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37364/2022 del 21/12/2022
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37370/2022 del 21/12/2022
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2022 del 21/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →