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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37384/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per Ires, Irap e accessori relativo all'anno d'imposta 2013 nei confronti di una società agricola proprietaria di terreni coltivati a vigneto e di immobili di pregio prevalentemente locati per uso temporaneo. L'Ufficio, dopo un invito a esibire documentazione, ha contestato la compilazione dello studio di settore VG40U, ritenendo che la società avesse omesso di indicare i costi per lavoro dipendente relativi a undici prestatori, pur risultanti dal bilancio per Euro 139.548,00. Secondo l'Amministrazione, tali costi non erano "spese relative a beni immobili" indeducibili ai sensi dell'art. 90 Tuir, ma spese inerenti all'esercizio dell'impresa e quindi da inserire nello studio di settore; il loro inserimento avrebbe reso la società non congrua e non coerente, facendola rientrare tra le società in perdita sistematica ex art. 30 L. 724/1994, con conseguente rettifica induttiva extracontabile del reddito minimo. La società ha impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la nullità per mancato contraddittorio preventivo e sostenendo che i costi del personale fossero indeducibili e quindi correttamente esclusi dallo studio di settore. I giudici di merito hanno accolto la tesi della contribuente; in Cassazione l'Agenzia denuncia violazione dell'art. 90, comma 2, Tuir e della disciplina delle società non operative, sostenendo che la norma non coprirebbe i costi del personale impiegato nella gestione degli immobili. La società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale sulla questione del contraddittorio preventivo, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'impostazione dei giudici di merito secondo cui l'art. 90, comma 2, Tuir ha portata ampia e comprende, tra i componenti negativi indeducibili relativi agli immobili non strumentali, anche i costi del personale impiegato in servizi, manutenzioni, riparazioni, guardiania, amministrazione e gestione. Conseguentemente, tali costi devono essere rilevati in bilancio ma non vanno indicati nello studio di settore, poiché indeducibili. Il ricorso incidentale della società, relativo al mancato contraddittorio preventivo, è stato dichiarato assorbito. La Corte ha anche condannato l'Agenzia alle spese di lite e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la P.A. ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di immobili non strumentali all'impresa, l'indeducibilità ex art. 90, comma 2, Tuir non riguarda soltanto le spese che incrementano o conservano materialmente il bene, ma si estende a tutti i componenti negativi riferibili alla gestione dell'unità immobiliare, secondo una lettura ampia del termine "relativi".
  • I costi indeducibili ai fini del reddito d'impresa restano contabilmente rilevanti e devono essere annotati in bilancio, ma non devono essere riportati nello studio di settore quando la normativa fiscale impone di indicare solo i dati fiscalmente rilevanti per la determinazione del reddito.
  • Nella valutazione della congruità/coerenza di uno studio di settore e degli effetti sulle società non operative, la corretta qualificazione fiscale di un costo è preliminare: se il costo è indeducibile, la sua omissione dal modello non costituisce errore, ma corretta applicazione della disciplina tributaria.
  • Quando la decisione di merito si conforma a un precedente di legittimità specifico e coerente con il dato normativo, il ricorso per cassazione che proponga una diversa lettura della stessa disposizione è destinato al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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