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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16984/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società energetica)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente territoriale per il pagamento della nona rata, relativa all'anno 1997, dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica, oltre rivalutazione e interessi, nei confronti della società fornitrice. La società ha proposto opposizione e il tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo competente il giudice tributario; la corte d'appello ha confermato. Nel ricorso per cassazione l'ente territoriale ha dedotto, con quattro motivi, che: 1) la controversia non riguarderebbe un tributo in senso proprio, ma il recupero di un credito certo, liquido ed esigibile, azionabile con ingiunzione o decreto ingiuntivo davanti al giudice ordinario; 2) la motivazione sulla giurisdizione sarebbe apparente o contraddittoria, perché avrebbe confuso l'azione di accertamento del debito con le modalità di riscossione; 3) sarebbe stata erroneamente negata l'autorizzazione alla chiamata in causa del tesoriere dell'ente; 4) vi sarebbe stata erronea regolazione delle spese, in ragione della complessità della vicenda e della tesi favorevole alla giurisdizione ordinaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica ha natura tributaria e che, quindi, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 546/1992; la scelta del mezzo di riscossione utilizzato dall'ente è irrilevante ai fini del riparto di giurisdizione. Ha inoltre osservato che l'eventuale questione sulla proponibilità dell'azione di accertamento davanti al giudice tributario attiene ai limiti interni della giurisdizione e non incide sulla declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la chiamata del terzo fuori dai casi di litisconsorzio necessario è rimessa a valutazione discrezionale del giudice di merito. Il quarto motivo è stato in parte assorbito e in parte infondato, non ravvisandosi violazione dei principi sulle spese. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato per veicolare le censure in tema di giurisdizione e violazione di legge, ma i motivi sono stati ritenuti infondati o irrilevanti

  • art. 102 c.p.c.

    fuori dalle ipotesi di litisconsorzio necessario, la chiamata del terzo è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito

  • art. 107 c.p.c.

    la decisione sulla chiamata del terzo iussu iudicis è discrezionale e non sindacabile in cassazione fuori dal litisconsorzio necessario

  • art. 91 c.p.c.

    il principio di soccombenza consente la condanna alle spese della parte soccombente

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è materia di valutazione del giudice, nei limiti progressivamente delimitati dal legislatore

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, comprese sovrimposte e addizionali

  • art. 2 d.lgs. 504/1995

    disciplina il sorgere dell'obbligazione tributaria per i prodotti sottoposti ad accisa e individua il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa

  • art. 52 d.lgs. 504/1995

    individua i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica nei venditori che fatturano ai consumatori finali

  • art. 6, comma 3, D.L. 511/1988

    prevede che le addizionali siano dovute dai soggetti obbligati e siano liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica

  • art. 6, comma 4, D.L. 511/1988

    disciplina il versamento delle addizionali ai comuni, alle province o all'erario a seconda della potenza disponibile e della tipologia di fornitura

  • art. 17 d.lgs. 46/1999

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla riscossione, ma la censura è stata respinta

  • art. 12, comma 2, L. 448/2001

    ha modificato l'art. 2 d.lgs. 546/1992 ampliando l'area del contenzioso tributario alla giurisdizione delle commissioni tributarie

  • art. 12 L. 448/2001

    richiamato come fonte della riforma del riparto di giurisdizione in materia tributaria

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto

  • art. 3 r.d. 639/1910

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di entrata patrimoniale e la giurisdizione ordinaria, ma la tesi è stata respinta

  • art. 32 d.lgs. 150/2011

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla giurisdizione sulle opposizioni all'ingiunzione, ma ritenuto non decisivo

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il deposito di memorie e la trattazione camerale

  • art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.

    richiamato per il motivo di giurisdizione

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione, è decisiva la natura sostanziale della prestazione dedotta in giudizio, non il mezzo processuale o la forma di riscossione concretamente prescelta dall'ente creditore.
  • Le controversie aventi ad oggetto tributi, sovrimposte e addizionali rientrano nella giurisdizione tributaria anche quando la pretesa sia azionata tramite strumenti monitori o altre modalità di riscossione.
  • L'addizionale prevista dalla legge come accessoria a un'accisa, dovuta ex lege dal fornitore e destinata a finanziare un ente territoriale, conserva natura tributaria e segue la giurisdizione del tributo principale.
  • Quando il giudice ordinario declina la giurisdizione, non sono sindacabili in cassazione questioni che attengono ai limiti interni della giurisdizione, come la proponibilità dell'azione di accertamento davanti al giudice tributario.
  • Fuori dai casi di litisconsorzio necessario, l'ammissione o il diniego della chiamata di un terzo nel processo è espressione di valutazione discrezionale del giudice di merito e non integra di regola un vizio censurabile in cassazione.
  • In tema di spese processuali, la parte integralmente soccombente può essere condannata al loro pagamento; il controllo di legittimità è circoscritto al rispetto del divieto di porre spese a carico della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiurisdizioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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