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Sentenza

Sentenza del 30/01/2024 n. 2763 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRAP, per il 2008, della quinta quota di ammortamento del costo sostenuto da Terex Italia per acquisire dalla controllante statunitense l’usufrutto quinquennale del marchio TEREX. Il costo complessivo era di € 8.738.697; l’Ufficio contestava la quota 2008, ritenendo l’operazione priva di giustificazione economica e il costo non inerente, anche perché Terex Italia utilizzava già il marchio e non sarebbe stata dimostrata l’assenza di un indebito trasferimento di materia imponibile all’estero. L’Agenzia ha proposto tre motivi: erronea valutazione di inerenza ed economicità e delle prove; motivazione apparente della sentenza regionale per un presunto fraintendimento della ragione dell’accertamento; violazione delle regole sull’onere della prova e mancata valorizzazione degli elementi presuntivi. Terex Italia ha eccepito che la stessa questione, relativa al medesimo contratto e al medesimo costo pluriennale, era già stata decisa a suo favore per il 2007 con sentenza divenuta definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, senza esaminare autonomamente nel merito i tre motivi, perché ha ritenuto fondata l’eccezione di giudicato esterno. La sentenza della CTR Emilia-Romagna n. 2511-9-17, relativa all’IRAP 2007 e favorevole a Terex Italia, era divenuta irrevocabile dopo che, nella distinta causa, il ricorso per cassazione dell’Agenzia era stato dichiarato inammissibile per tardività. Quel giudicato aveva accertato la legittimità fiscale del contratto e la deducibilità del costo unitario di acquisizione dell’usufrutto; poiché le quote annuali derivavano dal medesimo costo e non risultavano mutati i fatti rilevanti, l’accertamento vincolava anche per il 2008. La decisione impugnata, che aveva riconosciuto la deducibilità della quota, resta quindi ferma. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: € 4.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 117 e seguenti del DPR 917/1986 (TUIR)

    Richiamati per descrivere l’adesione di Terex Italia al consolidato fiscale nazionale; non costituiscono la ragione decisoria della pronuncia.

  • Art. 109, commi 1 e 5, del DPR 917/1986 (TUIR)

    Norma invocata dall’Ufficio per sostenere la non deducibilità del costo per difetto di inerenza. La Corte non ne decide direttamente l’applicazione alla fattispecie, poiché definisce il ricorso sulla base del giudicato esterno formatosi sul medesimo costo.

  • Art. 11 del D.Lgs. 446/1997

    Norma richiamata dall’Agenzia nel motivo relativo alla determinazione della base imponibile IRAP; la Corte non la interpreta nel merito, essendo decisivo il giudicato esterno.

  • Art. 39 del DPR 600/1973

    Richiamato nei motivi dell’Agenzia in relazione ai poteri di accertamento e alla prova presuntiva; la Corte non decide tali censure perché il giudicato esterno preclude il riesame della questione comune.

  • Artt. 2697 e 2729 c.c.

    Invocati dall’Agenzia sui criteri di riparto dell’onere probatorio e sulle presunzioni. La Corte non risolve queste questioni nel merito, avendo accolto l’eccezione di giudicato esterno.

  • Art. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 546/1992; art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamati dall’Agenzia per denunciare la nullità della sentenza regionale per motivazione apparente. La Corte non esamina la censura nel merito, perché il giudicato esterno è sufficiente a definire il ricorso.

  • Art. 24 del D.Lgs. 446/1997

    Richiamato dall’Agenzia nel motivo relativo alla disciplina IRAP e all’onere probatorio; non riceve una specifica interpretazione nella decisione.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Disposizioni processuali indicate dall’Agenzia per inquadrare i motivi di ricorso per cassazione; la Corte rigetta il ricorso per la sopravvenuta efficacia preclusiva del giudicato esterno.

  • Art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002

    La Corte precisa che l’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi tra le stesse parti su un elemento stabile e comune a più periodi d’imposta può vincolare anche le annualità successive, nonostante l’autonomia dei singoli periodi fiscali.
  • La preclusione può riguardare componenti pluriennali: se un giudicato riconosce la legittimità del costo originario e della sua deducibilità, la conclusione può estendersi alle quote annuali di ammortamento successive quando dipendono dallo stesso costo e i fatti rilevanti non sono cambiati.
  • Per invocare il giudicato esterno occorre verificare che le parti e il punto fondamentale deciso coincidano e che la decisione precedente sia passata in giudicato; non basta che le controversie siano genericamente simili.
  • L’efficacia del giudicato non si estende automaticamente a fatti variabili da un anno all’altro: può invece operare per qualificazioni giuridiche o elementi durevoli della fattispecie, purché siano rimasti invariati.
  • Quando il giudicato esterno definisce la questione comune decisiva, la Corte può rigettare il ricorso senza pronunciarsi separatamente sulle ulteriori censure relative a inerenza, economicità, onere della prova o motivazione.

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