Sentenza del 30/01/2024 n. 2733 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza n. 1800/5/2018 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, depositata il 3 luglio 2018, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro il diniego del rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica pagata negli anni 2010 e 2011. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione degli artt. 14, comma 2, e 53 TUA: sosteneva che anche il consumatore finale, cui il fornitore aveva trasferito il costo dell’addizionale, potesse chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione, contestando che tale legittimazione spettasse in via esclusiva al fornitore. In memoria ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, la rimessione alle Sezioni Unite e la declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 14 TUA in riferimento all’art. 24 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha confermato che il fornitore è il soggetto passivo dell’accisa e l’unico legittimato, in via ordinaria, a chiederne il rimborso all’Amministrazione; il consumatore finale, se ha sostenuto l’addebito, deve agire civilisticamente per la ripetizione dell’indebito contro il fornitore. Solo eccezionalmente può chiedere direttamente il rimborso all’Erario se allega e prova che l’azione contro il fornitore è impossibile o eccessivamente difficile, circostanza non dedotta né provata da Unicalcestruzzi. La Corte ha quindi disatteso le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e alle Sezioni Unite e ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 1.800 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Artt. 2, comma 1 e comma 4, 14, 16, comma 3, 53 e 56 del d.lgs. n. 504/1995 (TUA)
Traendo le fila del discorso, può quindi affermarsi, con specifico riferimento alla materia delle accise e delle addizionali, che: 1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore; 2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale; 3) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro.
Il fornitore che fattura l’energia al consumatore è il soggetto passivo del rapporto tributario e può rivalersi sul consumatore. La rivalsa non trasforma il consumatore in soggetto passivo dell’accisa né gli attribuisce, di regola, un’azione diretta di rimborso verso l’Amministrazione.
Art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995 (TUA)
Alla luce di tali premesse, questa Corte ritiene che - a dispetto della formulazione ellittica dell'art. 14, comma 2, TUA ("l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata"), che non contiene alcuna indicazione specifica dei soggetti legittimati - detta disposizione non possa ritenersi applicabile a tutti coloro che dimostrino di avere indebitamente pagato l'imposta, come, invece, sostenuto dalla odierna ricorrente.
La disposizione non attribuisce il diritto al rimborso a chiunque abbia sopportato economicamente l’imposta: la legittimazione ordinaria spetta al soggetto obbligato verso l’Erario, ossia al fornitore. Se il consumatore ottiene dal fornitore la restituzione dell’addebito con sentenza passata in giudicato, il fornitore può chiedere il rimborso all’Amministrazione entro novanta giorni.
Art. 6, comma 3, del d.l. n. 511/1988, convertito dalla l. n. 20/1989
Alla luce, infatti, di un orientamento ormai consolidato in seno a questa Corte, dal quale non vi è ragione per discostarsi, le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile ratione temporis), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 504 del 1995 e dell'art. 29, co. 2, della l. n. 428 del 1990.
Per le addizionali sull’energia elettrica applicabili al caso, il debitore verso l’Amministrazione è il fornitore e a lui compete in via ordinaria la domanda di rimborso; il consumatore che abbia pagato l’addebito deve rivolgersi al fornitore.
Art. 29, commi 2 e 3, l. n. 428/1990
Per il rimborso dei tributi rilevanti per l'ordinamento comunitario dispone il comma 2 dell'art. 29 della L. n. 428 del 1990, il quale stabilisce che: "I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni".
La disciplina del rimborso dei tributi incompatibili con norme comunitarie considera il trasferimento dell’onere su altri soggetti, ma l’Amministrazione non può presumere tale trasferimento. La Corte coordina questa regola con la distinzione tra il rapporto tributario del fornitore con l’Erario e il rapporto civilistico di rivalsa con il consumatore.
Art. 19, primo comma, d.l. n. 688/1982, convertito dalla l. n. 873/1982
l'art. 19, primo comma, del d. l. 30 settembre 1982, n. 688, conv. con modif. nella l. 27 novembre 1982, n. 873, secondo cui "chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali (...) ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale", è applicabile unicamente "quando i tributi riscossi non rilevano per l'ordinamento comunitario".
La regola che subordina il rimborso alla prova documentale che l’onere non sia stato trasferito riguarda, secondo la ricostruzione della Corte, i tributi non rilevanti per l’ordinamento comunitario; per quelli rilevanti opera la disciplina dell’art. 29, comma 2, della l. n. 428/1990.
Art. 9, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
Ai sensi dell'art. 14, "l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata", ma il rimborso - previsto in via generale dall'art. 9, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, che fa riferimento alle modalità stabilite dai singoli Stati membri - "deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento".
La direttiva rinvia agli Stati membri per le modalità del rimborso. La disciplina nazionale può quindi individuare requisiti e procedure, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività della tutela.
Art. 267 TFUE
La Corte ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale formulata dalla società: ha applicato l’orientamento già consolidato sul riparto dei rapporti e sulla tutela del consumatore, rilevando inoltre che non era stata dimostrata l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà dell’azione contro il fornitore.
Art. 24 Cost.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 TUA è stata dichiarata manifestamente infondata, poiché il consumatore dispone ordinariamente dell’azione civilistica contro il fornitore e, in casi eccezionali, può rivolgersi direttamente all’Amministrazione se la prima tutela è impossibile o eccessivamente difficile.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale in base alla quale la società ha denunciato in Cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; il motivo è stato esaminato e rigettato come infondato.
Art. 378 c.p.c.
La memoria depositata dalla contribuente è stata considerata nel giudizio, ma le istanze in essa contenute di rinvio pregiudiziale, rimessione alle Sezioni Unite e questione costituzionale sono state respinte.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per accise e addizionali sull’energia, il soggetto che paga il tributo all’Erario è normalmente il fornitore che fattura al consumatore; il fatto che il costo sia trasferito in bolletta non rende il consumatore parte del rapporto tributario.
- Il consumatore finale che ritenga indebitamente addebitato il tributo deve, in via ordinaria, chiedere la restituzione al fornitore mediante azione civilistica di ripetizione dell’indebito. Il fornitore, dopo aver restituito le somme al cliente, può domandare il rimborso all’Amministrazione nei termini previsti.
- L’azione diretta del consumatore contro l’Amministrazione è eccezionale: occorre allegare e provare che l’azione contro il fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile, per esempio per l’insolvenza o il fallimento del fornitore. La sola incompatibilità della norma nazionale con una direttiva europea non basta.
- Per il fornitore, la Corte richiama il termine ordinario di due anni dal pagamento; se il consumatore ottiene una sentenza definitiva di restituzione, il fornitore deve chiedere il rimborso entro novanta giorni dal passaggio in giudicato.
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