Sentenza del 30/01/2024 n. 2747 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva accertato per il 2007 maggiori redditi d’impresa e IVA, oltre alle sanzioni, rilevando che A.A. non aveva dichiarato redditi d’impresa né presentato la dichiarazione IVA. Dopo avergli chiesto la documentazione contabile con questionario, l’Ufficio aveva proceduto ad accertamento induttivo, determinando il reddito in euro 2.272.054, pari al 15% delle operazioni attive di euro 15.147.028, e recuperando l’IVA. A.A. contestava sia la legittimità dell’accertamento, sostenendo di non poter produrre i documenti perché consegnati alla società acquirente dell’azienda, sia la motivazione della sentenza regionale e il criterio di quantificazione, affermando che la redditività media del settore era inferiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha giudicato infondati i primi due motivi: la motivazione della CTR non era apparente e l’accertamento induttivo era legittimo, poiché gli elementi indiziari complessivi consentivano di ritenere simulata la cessione dell’azienda alla LAM Srl e quindi A.A. tenuto a produrre la documentazione richiesta; la mancata produzione giustificava l’applicazione dell’art. 39, comma 2, lett. d-bis, del d.P.R. n. 600/1973. Il quarto motivo, relativo alla motivazione sulla quantificazione, è stato ritenuto infondato: la CTR aveva spiegato il criterio adottato, basato sull’incidenza presunta degli acquisti sul fatturato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché non coglieva la decisione e mirava a rimettere in discussione un apprezzamento di fatto: il 15% non era un coefficiente di redditività media, ma la quota residua del fatturato dopo aver stimato gli acquisti nell’85%. Confermata la sentenza d’appello, che aveva a sua volta confermato il rigetto del ricorso pronunciato dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia. A.A. è stato condannato alle spese di legittimità, liquidate in euro 30.000 oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600/1973
Ai sensi del secondo comma dell'art.39 del d.p.r. n.600/1973, nel testo vigente ratione temporis, l'Ufficio, in deroga alle disposizioni del comma precedente, era legittimato a determinare il reddito di impresa, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma quando (per quello che rileva in questa sede): d-bis) il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art.32, primo comma, numeri 3 e 4 del presente decreto o dell'art.51, secondo comma, numeri 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.
Se il contribuente non dà seguito agli inviti documentali o ai questionari previsti dalla legge, l’Ufficio può ricostruire induttivamente il reddito utilizzando dati e notizie comunque acquisiti e anche presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza. Nel caso concreto, l’impossibilità dichiarata di produrre i documenti non ha escluso l’inadempimento, perché la cessione dell’azienda invocata a giustificazione è stata ritenuta simulata sulla base degli elementi di fatto valutati dalla CTR.
Art. 32, primo comma, nn. 3 e 4, d.P.R. n. 600/1973
Ai sensi del citato art.32, primo comma, per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte dirette possono: ... 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art.34 ...; 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati.
Gli uffici possono richiedere documenti e informazioni specifiche rilevanti per l’accertamento. La mancata risposta, o una risposta sostanzialmente omissiva, può impedire o ostacolare la verifica e concorrere a legittimare l’accertamento induttivo.
Art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del d.P.R. 633/72 per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono: 2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti (...).
Nell’ambito dei controlli IVA, l’Ufficio può invitare il contribuente a esibire documenti e scritture o a fornire dati e chiarimenti pertinenti all’accertamento. L’omesso riscontro rileva, nel caso deciso, ai fini della ricostruzione induttiva.
Art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
ai sensi dell'art. 39, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 1973, l'Amministrazione è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari ("dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio": D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 1) anche se non idonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c.
La ricostruzione induttiva dell’imponibile può fondarsi su elementi indiziari raccolti o comunque conosciuti dall’Ufficio, anche quando non raggiungano autonomamente il livello di prova presuntiva richiesto dagli artt. 2727 e 2729 c.c.
Art. 132, n. 4, c.p.c.
Né il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati.
La sentenza deve rendere riconoscibili, anche concisamente, i fatti e le ragioni giuridiche che fondano la decisione; non occorre rispondere separatamente a ogni allegazione, poiché gli argomenti non esaminati possono intendersi implicitamente respinti.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La mancata risposta a un questionario fiscale o la mancata esibizione dei documenti richiesti può legittimare l’accertamento induttivo; una giustificazione fondata sull’avvenuta cessione dell’attività non basta se il giudice, sulla base degli elementi concreti, ritiene simulata la cessione e il contribuente ancora tenuto a rendere disponibili le scritture.
- L’Amministrazione può determinare l’imponibile con dati e indizi comunque acquisiti, anche senza che ciascun elemento soddisfi autonomamente i requisiti di gravità, precisione e concordanza della prova presuntiva ordinaria.
- Nel controllo della motivazione, non è necessario che il giudice risponda a ogni argomento della parte: la motivazione è sufficiente se consente di ricostruire il percorso logico-giuridico e di controllarne la tenuta.
- La contestazione in cassazione della percentuale o dei dati utilizzati per una ricostruzione induttiva non è ammissibile se, pur formulata come violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze di fatto. Occorre confrontarsi con il criterio effettivamente applicato: qui il 15% rappresentava il fatturato residuo dopo la stima degli acquisti all’85%, non un indice medio di redditività.
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