Sentenza del 30/01/2024 n. 2734 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo a un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Teramo. Ha sostenuto che l’imposta non fosse dovuta o dovesse essere applicata in misura fissa, invocando l’alternatività tra registro e IVA e contestando la tassazione proporzionale sia del decreto sia del mutuo enunciato nel ricorso monitorio, per asserita doppia imposizione. Ha inoltre dedotto che il successivo fallimento della società ingiunta avesse fatto venir meno l’esecutività del decreto. In Cassazione ha proposto due motivi: il primo ha contestato, tra l’altro, la rilevanza del fallimento e il presupposto della tassazione proporzionale; il secondo ha ribadito la richiesta di imposta fissa e la censura di doppia imposizione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto l’istanza di rinvio dell’udienza, perché l’impedimento del difensore e l’impossibilità di sostituirlo non erano stati adeguatamente documentati. Ha ritenuto che il fallimento non elimini l’esecutività del decreto nei confronti del debitore tornato in bonis e che la sua concreta ineseguibilità durante la procedura concorsuale non escluda l’imposta proporzionale: rileva la natura esecutiva del titolo. Non risultava una decisione definitiva che avesse revocato o annullato il decreto. La censura sulla doppia imposizione IVA è stata dichiarata inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione dei fatti e non superava le ragioni della decisione di merito; la doglianza sulla doppia tassazione di decreto e mutuo è stata respinta, poiché il mutuo non registrato, enunciato nel decreto tra le stesse parti, è autonomamente assoggettabile a registro. La contribuente è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in euro 4.500, oltre spese prenotate a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell' art. 115 disp. att. c.p.c., deve infatti fare espresso riferimento alla impossibilità (nella specie non adeguatamente indicata e comprovata) di sostituzione mediante delega conferita ad un collega.
Il rinvio per grave impedimento del difensore richiede che sia indicata e comprovata l’impossibilità di farsi sostituire tramite delega; impegni professionali o difficoltà organizzative genericamente dichiarati non bastano.
Art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. del 31 dicembre 1996,n. 546 sono precluse in appello esclusivamente le nuove eccezioni in senso tecnico, dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, sicché, è possibile, anche in appello, allegare l'intervenuto fallimento del debitore, integrando tale attività una mera difesa o un'eccezione in senso improprio, pienamente ammissibile in quanto mera contestazione delle censure mosse con il ricorso, senza introduzione di alcun elemento nuovo d'indagine.
La deduzione del fallimento del debitore può essere proposta in appello come mera difesa o eccezione impropria, perché non introduce un nuovo fatto costitutivo della pretesa. Nel caso concreto, tuttavia, la censura non ha condotto all’annullamento della tassazione.
Art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986
Perché sorga l'obbligo di pagare l'imposta in questione, non è necessario che sia adottato un provvedimento definitivo, essendo sufficiente l'esistenza di un atto tra quelli appena elencati, ferma restando l'operatività dei conguagli e dei rimborsi a seguito dell'adozione di una decisione passata in giudicato.
I decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti a imposta anche se impugnati o non definitivi. Una successiva decisione passata in giudicato che elimini il titolo può fondare il conguaglio o il rimborso.
Art. 8, comma 1, lett. b), Parte I, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986 , artt. 37 e 8 , comma 1, lett. b), parte prima, della Tariffa allegata, i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposizione nella misura proporzionale del 3% (salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato), indipendentemente dal rapporto giuridico ad essi sottostante
Il decreto ingiuntivo esecutivo è assoggettato all’imposta proporzionale del 3%, a prescindere dal rapporto sottostante e dalla concreta esecuzione, salvo gli eventuali conguagli conseguenti a una decisione definitiva.
Art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986
In conclusione, se in un atto sono enunziate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute, ai sensi dell' art. 22 , comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 , l'imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunziate; ne consegue l'imponibilità del contratto di mutuo enunciato nel provvedimento monitorio, a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento medesimo.
L’enunciazione in un atto registrabile di un contratto non registrato concluso tra le stesse parti è sufficiente a rendere imponibile anche il contratto enunciato, anche se soggetto a registrazione in caso d’uso e senza che occorra dimostrare un uso ulteriore.
Art. 51 del r.d. n. 267 del 16 marzo 1942
Nell'ipotesi in cui il debitore sia fallito, è vero che tutte le procedure esecutive individuali a suo carico restano impedite a norma dell' art. 51 r.d. del 16 marzo 1942, n. 267 e che l'insinuazione al passivo è possibile solo se il decreto è munito della formula ex art. 647 cod.proc.civ., ma il provvedimento monitorio non perde l'esecutività nei confronti del soggetto tornato in bonis.
Il divieto di esecuzioni individuali durante il fallimento limita l’esercizio del titolo nella procedura concorsuale, ma non ne cancella l’esecutività nei confronti del debitore che torni in bonis.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 112 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Per l’imposta di registro su un decreto ingiuntivo, il presupposto è la sua natura esecutiva, anche provvisoria: non è necessario che l’esecuzione sia stata iniziata o sia concretamente possibile al momento della liquidazione.
- Il fallimento del debitore impedisce le azioni esecutive individuali durante la procedura, ma non equivale alla revoca o all’annullamento del decreto e non ne elimina l’esecutività nei confronti del debitore tornato in bonis.
- La tassazione iniziale del decreto può essere corretta anche prima della definizione definitiva della controversia; una successiva decisione passata in giudicato che revochi, annulli o dichiari nullo il titolo può invece fondare conguaglio o rimborso.
- Se un atto soggetto a registrazione enuncia un contratto non registrato tra le stesse parti, l’imposta può colpire anche il contratto enunciato: non si tratta necessariamente di duplicazione illegittima, perché decreto e negozio enunciato costituiscono autonome manifestazioni rilevanti ai fini del registro.
- Per ottenere il rinvio di un’udienza per impedimento del difensore occorre allegare e documentare anche l’impossibilità di farsi sostituire; la mera indicazione di altri impegni o difficoltà organizzative non è sufficiente.
- In Cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti sotto forma di violazione di legge; le censure devono confrontarsi con la motivazione e la specifica ratio della decisione impugnata.
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