Sentenza del 30/01/2024 n. 2735 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza n. 4472/6/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e respinto il suo. La controversia originaria riguardava accertamenti per l’anno 2008, basati su indagini finanziarie, con contestazione di maggiori redditi d’impresa ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. A.A. ha formulato quattro motivi: invalidità della notifica via PEC dell’appello dell’Ufficio; omesso esame delle contestate irregolarità nell’acquisizione e nell’utilizzo dei dati bancari e mancato contraddittorio preventivo; violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e carenza di motivazione dell’avviso; ultrapetizione e violazione del principio di non contestazione in relazione alla CTU. L’Agenzia ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso per Cassazione, poiché la ricorrente aveva già proposto revocazione contro la stessa sentenza.
La decisione
La Corte ha accolto l’eccezione preliminare dell’Agenzia e dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, senza esaminare i quattro motivi di merito. La notificazione della revocazione, spedita il 3 agosto 2018, aveva fatto decorrere per la ricorrente il termine breve di 60 giorni per il ricorso per Cassazione; il ricorso, spedito il 22 ottobre 2019, era oltre il termine, anche considerando la sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119/2018. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 14.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La decisione della CTR resta quindi ferma.
Norme richiamate
entro sessanta giorni da tale data avrebbe dovuto compiersi anche la notificazione del ricorso per cassazione
La notificazione dell’impugnazione per revocazione fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per Cassazione contro la stessa sentenza.
la conoscenza della sentenza per effetto della notificazione al difensore ( art. 285 cod. proc. civ., in relazione all' art. 170 cod. proc. civ., comma 1) si realizza tramite la consegna da parte dell'ufficiale giudiziario fidefacente al riguardo della copia integrale della stessa, appare evidente che, quando il difensore della parte esercita per conto di questa il diritto di impugnazione, il "notum facere" relativo alla sentenza, idoneo al decorso del termine per impugnare, si realizza a maggior ragione nel momento in cui alla redazione dell'atto di impugnazione (atto interno alla sfera del mandato alle liti) segue l'esternazione nel processo con effetti per tutte le sue parti tramite la notificazione dell'impugnazione
La Corte considera la notificazione dell’impugnazione un atto che manifesta legalmente la conoscenza della sentenza da parte di chi l’ha proposta; tale conoscenza è sufficiente a far decorrere il termine breve per un’impugnazione successiva.
a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell' art. 398 , comma 4), cod. proc. civ.
Il termine per proporre ricorso per Cassazione decorre dalla notificazione della revocazione, salvo che il giudice della revocazione ne abbia disposto la sospensione su istanza di parte.
Art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018
per effetto della sospensione di nove mesi di cui all' art. 6 del d.l. n. 119/2018 trattandosi di termini scadenti tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019
La sospensione di nove mesi si applica ai termini in scadenza nel periodo indicato; nel caso concreto è stata considerata, ma non ha reso tempestivo il ricorso per Cassazione.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà atto, ai sensi dell' art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002 , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Chi propone revocazione contro una sentenza deve considerare che la notificazione dell’impugnazione può far decorrere, a suo carico, il termine breve per impugnare la stessa sentenza anche in Cassazione.
- La proposizione della revocazione non sospende automaticamente il termine per il ricorso per Cassazione: occorre che il giudice della revocazione disponga la sospensione su istanza di parte.
- Nel verificare la tempestività vanno calcolati il termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione e le eventuali sospensioni legali applicabili; una sospensione non sana il superamento del termine risultante dal calcolo.
- Se il ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile per tardività, la Corte può non esaminare i motivi di merito: restano fermi gli esiti della decisione impugnata e possono essere dovute le spese e l’ulteriore contributo unificato.
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