Cassazione Civile, Ordinanza n. 09061/2025 del 06/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Nel 2017 un soggetto ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento relativa a una sanzione amministrativa per violazioni del codice della strada, conoscendo l’atto solo tramite estratto di ruolo rilasciato nel 2017. Ha dedotto, tra l’altro, omessa notifica della cartella e del verbale presupposto, vizi propri della cartella, prescrizione del credito e difetto di motivazione. In primo grado l’opposizione è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, sul rilievo che l’estratto di ruolo non ha efficacia esecutiva; in appello il gravame è stato rigettato. In Cassazione il ricorrente ha sostenuto, con due motivi, che: (1) aveva interesse ad agire perché non si trattava di semplice impugnazione dell’estratto di ruolo, ma di azione di accertamento negativo della prescrizione del credito, e che la disciplina sopravvenuta sull’estratto di ruolo non era applicabile al caso; (2) il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione quinquennale del credito da sanzione stradale, maturata dopo la cartella e non interrotta da atti successivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto non fondati i motivi, ma ha rilevato d’ufficio che difettava originariamente l’interesse ad agire. Ha affermato che, in assenza di una previa iniziativa esecutiva o di altra concreta contestazione/vanto del diritto da parte dell’amministrazione, l’azione di mero accertamento negativo del credito è inammissibile per carenza di interesse, anche quando si deduca la prescrizione maturata successivamente alla cartella conosciuta tramite estratto di ruolo. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere iniziata e proseguita. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa degli intimati; escluso l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l’interesse ad agire è condizione dell’azione e, per l’azione di accertamento, deve sussistere uno stato di incertezza giuridica concreta e attuale da rimuovere
richiamato dal ricorrente per qualificare la domanda, ma la Corte esclude la proponibilità dell’azione per difetto originario di interesse
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
la norma, come interpretata dalle Sezioni Unite, disciplina i casi di tutela immediata avverso ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata; non consente di fondare l’interesse a una domanda di mero accertamento della prescrizione successiva in assenza dei presupposti previsti
d.l. n. 146/2021, art. 3-bis, conv. con l. n. 215/2021
ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, rilevante nei processi pendenti secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite
indicato come strumento per il deposito documentale in cassazione ai fini della dimostrazione dell’interesse ad agire nei casi ammessi
norma evocata per i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
richiamato dal ricorrente quale termine prescrizionale delle sanzioni amministrative
richiamato dal ricorrente nel quadro della prescrizione delle sanzioni per violazioni del codice della strada
richiamato dal ricorrente in tema di atti interruttivi della prescrizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile, perché la decisione è di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- L’interesse ad agire nell’azione di accertamento negativo sussiste solo quando la certezza sul diritto sia stata effettivamente incisa da una contestazione o da un vanto altrui, non quando si miri a prevenire in astratto ogni possibile pretesa futura.
- In tema di riscossione mediante ruolo, la disciplina sull’impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo non consente di trasformare in azione di mero accertamento una controversia priva di una concreta situazione di conflitto attuale.
- La deduzione della prescrizione maturata dopo la cartella, da sola, non integra necessariamente l’interesse ad agire se l’amministrazione non abbia intrapreso alcuna iniziativa esecutiva o comunque manifestato attualmente la pretesa in modo idoneo a creare incertezza giuridica.
- Quando difetta una condizione dell’azione, la Corte può cassare senza rinvio la decisione impugnata perché la causa non poteva essere proposta né proseguita.
- L’azione di accertamento negativo non può essere usata come strumento preventivo di mera iattanza; è necessaria una concreta esigenza di tutela giurisdizionale collegata a un conflitto giuridico già emerso.
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