Cassazione Civile, Ordinanza n. 09060/2025 del 06/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
Nel 2007 un mutuo era stato stipulato tra un privato e una banca: il contratto prevedeva l'erogazione della somma su un conto corrente intestato al mutuatario, con rilascio di quietanza, ma anche un vincolo temporaneo di indisponibilità dell'importo fino all'adempimento di alcune condizioni e decorso di un termine; inoltre, il contratto contemplava la possibilità per la banca di compensare la somma ancora da svincolare con eventuali crediti verso il mutuatario. Sulla base di tale assetto, il mutuatario ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il mutuo azionato non fosse titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., perché la somma non sarebbe stata effettivamente e giuridicamente tradita nella sua disponibilità, ma sarebbe rimasta vincolata presso la banca a titolo di deposito cauzionale/garanzia, con conseguente mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione; il ricorrente ha quindi denunciato in Cassazione violazione degli artt. 1813 c.c. e 474 c.p.c., insistendo sul fatto che la disponibilità solo apparente della somma e la clausola di garanzia impedissero di qualificare il contratto come titolo esecutivo, richiamando la distinzione tra mutuo perfezionato e mutuo idoneo a esecuzione forzata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nel corso del giudizio, il contratto in esame rientrasse nell'ipotesi del mutuo con somma effettivamente messa a disposizione del mutuatario, pur con contestuale pattuizione di deposito/pegno irregolare e svincolo subordinato a determinati eventi. In tale situazione, il mutuo integra di per sé un valido titolo esecutivo, senza necessità di un ulteriore atto pubblico o scrittura autenticata che attesti lo svincolo. La motivazione della Corte d'appello è stata quindi confermata, con correzione/integrazione in diritto alla luce delle pronunce nomofilattiche sopravvenute. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la sopravvenienza delle Sezioni Unite in pendenza del processo.
Norme richiamate
Il mutuo si perfeziona con la consegna della somma o con la sua effettiva messa a disposizione del mutuatario; la Corte richiama la norma per verificare se nel caso concreto vi sia stata traditio giuridicamente rilevante.
Il contratto di mutuo può valere come titolo esecutivo solo se dal complessivo assetto negoziale risulta un'obbligazione attuale, certa, liquida ed esigibile di restituzione; nel caso esaminato tale requisito è stato ritenuto sussistente.
È lo strumento processuale utilizzato dal debitore per opporsi all'esecuzione deducendo l'inesistenza o l'inefficacia del titolo esecutivo.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato come base della compensazione legale prevista nel contratto.
Richiamato per la clausola risolutiva espressa prevista nel regolamento negoziale.
Evocato per sostenere che le pattuizioni sulle condizioni non erano vere condizioni sospensive del contratto, ma obblighi o adempimenti accessori.
Citato con riferimento al rinvio pregiudiziale che ha portato alla pronuncia delle Sezioni Unite sul mutuo cauzionato/condizionato.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, è sufficiente che la somma sia effettivamente posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche mediante accredito contabile, senza necessità di consegna materiale del denaro.
- Il mutuo costituisce titolo esecutivo quando la somma mutuata sia stata effettivamente erogata o messa a disposizione e il mutuatario abbia assunto un'obbligazione di restituzione univoca, espressa e incondizionata.
- La contestuale pattuizione di un deposito, pegno irregolare o vincolo di svincolo subordinato a eventi successivi non esclude, di per sé, la natura esecutiva del mutuo se la somma è già entrata nella disponibilità giuridica del mutuatario.
- Diversamente, quando l'erogazione sia solo condizionata e la futura obbligazione di restituzione sorga solo con un successivo atto di svincolo, il contratto da solo non basta come titolo esecutivo e richiede un ulteriore atto formale nelle forme dell'art. 474 c.p.c.
- In sede di opposizione all'esecuzione, la qualificazione del mutuo come titolo esecutivo va verificata avendo riguardo al complessivo regolamento negoziale e alla concreta struttura dell'operazione, non alla sola formula letterale impiegata nel contratto.
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