Cassazione Civile, Ordinanza n. 09042/2025 del 06/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto il 25 giugno 2019 tra un veicolo Mercedes e una Volkswagen assicurata. Il proprietario del veicolo danneggiato ha noleggiato un’auto sostitutiva durante il periodo di riparazione e ha ceduto alla società ricorrente il credito risarcitorio asseritamente maturato, nella parte riferita al fermo tecnico e al costo del noleggio, per l’importo di 610 euro. La cessionaria ha agito per ottenere il pagamento di tale somma dall’assicurazione del responsabile e dalla proprietaria/conducente del veicolo antagonista. I giudici di merito hanno rigettato la domanda: il Giudice di Pace per difetto di prova della necessità del noleggio; il Tribunale in appello ha confermato il rigetto ritenendo la prova del danno generica, anche perché il periodo di noleggio (11 giorni) non coincideva con quello necessario alla riparazione (5 giorni lavorativi), e ha richiamato l’orientamento secondo cui il danno da fermo tecnico non è in re ipsa ma va allegato e provato. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2043 e 2054 c.c., sostenendo che il danno da fermo tecnico poteva essere provato anche per presunzioni e che non era necessaria la prova positiva di tutti i pregiudizi, richiamando giurisprudenza più recente; (2) violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., deducendo motivazione apparente e mancata ammissione delle prove testimoniali richieste; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di disporre la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l’esito di merito sul mancato assolvimento dell’onere probatorio, correggendo però la motivazione del Tribunale nella parte in cui sembrava esigere una prova positiva di tutti i pregiudizi connessi alla indisponibilità del mezzo: il danno da fermo tecnico può infatti essere provato anche mediante presunzioni. Tuttavia, la decisione impugnata restava ferma per una ratio non specificamente censurata, ossia la mancata prova della spesa effettivamente sostenuta per il noleggio, non essendo stata prodotta la relativa fattura. Il secondo motivo è stato respinto perché, quanto alla censura sugli artt. 115 e 116 c.p.c., mirava a un riesame del fatto; quanto alla motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., il Tribunale aveva invece motivato in modo sufficiente rilevando la genericità dei capitoli di prova. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma generale dell’illecito aquiliano per sostenere la risarcibilità del danno da fermo tecnico e la sua prova anche per presunzioni.
Richiamato dalla ricorrente come base della responsabilità da circolazione stradale e del correlato obbligo risarcitorio.
Invocato per lamentare un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura non è stata accolta.
La dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta a contestare la valutazione del fatto e delle prove.
La dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile perché non indicava un vero errore di regola legale di valutazione della prova, ma chiedeva un nuovo apprezzamento del merito.
art. 132, comma 1, n. 2, c.p.c.
La motivazione del Tribunale non è stata ritenuta apparente, poiché ha spiegato la genericità delle prove testimoniali richieste.
Richiamato per contestare la regolazione delle spese; la censura è stata giudicata inammissibile.
Richiamato per lamentare l’omessa compensazione delle spese; la Corte ha ribadito che la compensazione è discrezionale per il giudice di merito.
Indicato come base del rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato non è risarcibile in re ipsa: il danneggiato deve allegarne e provarne l’esistenza, ma tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza necessità di dimostrare analiticamente tutti i pregiudizi connessi all’indisponibilità del mezzo.
- Ai fini del risarcimento del costo del veicolo sostitutivo, non basta allegare la mera indisponibilità del mezzo: occorre provare in concreto la spesa sostenuta o un equivalente pregiudizio patrimoniale causalmente riconducibile al sinistro.
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuovo esame del merito o delle prove, salvo l’allegazione di un vero errore di regola legale di valutazione probatoria.
- La motivazione non è apparente quando il giudice espone le ragioni della decisione, anche sintetiche, e può ritenersi sufficiente la declaratoria di genericità delle prove testimoniali richieste.
- La mancata compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è normalmente censurabile in cassazione come vizio di motivazione.
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