Cassazione Civile, Ordinanza n. 09044/2025 del 06/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di due garanti e dei debitori principali per saldi passivi derivanti da un finanziamento chirografario, da un conto corrente e da un ulteriore finanziamento concessi a due società. I fideiussori proposero opposizione contestando, tra l'altro, la prova del credito, l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni, la tardiva produzione degli originali dei documenti, la nullità delle garanzie perché asseritamente conformi a uno schema ABI censurato in chiave antitrust, nonché l'anatocismo, l'usura, la capitalizzazione trimestrale, le valute e la violazione di buona fede e correttezza nella concessione del credito. Il Tribunale rigettò l'opposizione e la Corte d'appello confermò, ritenendo autentiche le firme, correttamente svolta la verificazione, provata la pretesa creditoria e non dimostrata la nullità delle fideiussioni. In cassazione i ricorrenti articolavano tre motivi: 1) violazione degli artt. 116, 216, 217 c.p.c. e 2719 c.c. per avere la Corte ritenuto necessario un nuovo disconoscimento degli originali e per avere trascurato la differenza tra disconoscimento delle copie e degli originali; 2) violazione degli artt. 216 e 217 c.p.c. per la dedotta tardività della produzione degli originali e per l'asserita nullità del procedimento di verificazione; 3) violazione dell'art. 2, comma 2, l. 287/1990, del provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 e dell'art. 1419 c.c. per la supposta nullità integrale delle fideiussioni uniformate allo schema ABI. La Suprema Corte ha però dichiarato tutti i motivi inammissibili, rilevando, in sintesi, che i ricorsi non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, difettavano di specificità e autosufficienza quanto alla deduzione dei fatti processuali e alla localizzazione degli atti e dei documenti, e comunque non censuravano adeguatamente i passaggi decisivi della decisione di merito, tra cui l'autonoma valutazione di autenticità delle firme resa mediante CTU e la mancanza di allegazione e prova circa la partecipazione della banca al cartello bancario e circa l'effettiva rilevanza della nullità invocata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo per difetto di specifica attinenza al decisum e mancata censura di una ratio autonoma della sentenza d'appello; il secondo per difetto di specificità e di indicazione degli atti e dei fatti processuali rilevanti; il terzo per difetto di specificità, mancata indicazione della produzione documentale del modello ABI e del provvedimento Banca d'Italia, e comunque per mancata impugnazione della ratio secondo cui le fideiussioni erano successive al provvedimento richiamato e mancava prova della partecipazione della banca al cartello. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2719 c.c.
La contestazione della conformità/valenza probatoria della copia non esime dalla necessità di confrontarsi con la ratio decidendi fondata anche sull'autonoma verificazione delle firme e sulla mancata censura specifica della decisione di merito.
art. 116 c.p.c.
La censura sulla valutazione della prova è stata ritenuta generica perché non colpiva la motivazione autonoma della sentenza d'appello.
art. 216 c.p.c.
La verificazione delle scritture private richiede un motivo specifico che individui il vizio processuale dedotto; la produzione degli originali può essere effettuata anche oltre le preclusioni, secondo la ricostruzione fatta propria dalla Corte territoriale.
art. 217 c.p.c.
Le doglianze sulla tardività della produzione degli originali e sulla ritualità della verificazione sono state dichiarate inammissibili per mancata specificazione del fatto processuale e degli atti rilevanti.
art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non sono specificamente diretti contro la ratio decidendi della sentenza impugnata o si risolvono in un "non motivo".
art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.
Chi denuncia un error in procedendo deve indicare con precisione gli atti, i documenti, la loro collocazione e il contenuto rilevante, così da consentire alla Corte il controllo senza ricerca autonoma degli atti.
art. 2, comma 2, l. 287/1990
La nullità antitrust delle fideiussioni a valle non è scrutinabile in assenza di specifiche allegazioni e prova del cartello e della riconducibilità del contratto allo schema illecito invocato.
art. 1419 c.c.
La dedotta nullità delle fideiussioni è stata ritenuta non decisiva anche alla luce dell'argomento della nullità parziale e della mancata dimostrazione che le parti non avrebbero comunque concluso i contratti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, anche quando una sola di esse sia sufficiente a sorreggere il risultato.
- Quando si denuncia un error in procedendo, il ricorso deve indicare con precisione atti, documenti, sequenza processuale e contenuto rilevante; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità e autosufficienza.
- La contestazione delle firme su copie di documenti non basta, da sola, se il giudice di merito fonda la decisione anche su verificazione grafologica o su altre autonome ragioni probatorie non specificamente censurate.
- La deduzione della nullità antitrust di fideiussioni a valle richiede allegazioni e prova adeguate circa lo schema illecito, la sua riferibilità al contratto concreto e gli elementi fattuali che consentano il rilievo officioso della nullità.
- La nullità parziale non comporta automaticamente l'invalidità integrale del contratto: occorre dimostrare che, senza la clausola affetta da nullità, l'accordo non sarebbe stato concluso.
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