Cassazione Civile, Ordinanza n. 09046/2025 del 06/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal decreto ingiuntivo ottenuto da una creditrice nei confronti della banca garante per il pagamento di euro 34.479,27 in forza di una fideiussione "a prima richiesta" prestata a garanzia delle obbligazioni di pagamento dei canoni di affitto d'azienda dovuti dalla società affittuaria, poi incorporata in altra società. La banca propose opposizione e il Tribunale la rigettò, accogliendo però il regresso verso la società utilizzatrice dell'azienda. La Corte d'appello, invece, in accoglimento dell'appello principale della società incorporante e di quello incidentale della banca, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la creditrice alla restituzione di quanto percepito, ritenendo che il contratto di affitto d'azienda si fosse già risolto di diritto per effetto della manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, comunicata con la notifica di un ricorso per sequestro giudiziario, prima della maturazione dei canoni richiesti; di conseguenza l'escussione della garanzia sarebbe stata fraudolenta, per difetto di causa del credito azionato. Con il ricorso per cassazione la creditrice deduceva: omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria asseritamente proposta in via alternativa al pagamento dei canoni; omesso esame di fatti decisivi relativi alla restituzione dell'azienda il 22.10.2013 e alla mancata rilocazione fino al 1.4.2014; violazione delle norme sulla risoluzione per clausola espressa e sull'art. 1591 c.c. per sostenere la debenza di una quota di canoni/indennità di occupazione dopo la risoluzione e fino alla riconsegna; censura dell'applicazione dell'exceptio doli generalis e della conclusione circa l'escussione fraudolenta della fideiussione. La banca, nel controricorso, proponeva ricorso incidentale sulle spese di lite liquidate a favore della terza chiamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per difetto di produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non essendo dimostrata la tempestività dell'impugnazione; ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale della banca, perché tardivo e comunque travolto dall'improcedibilità del ricorso principale. In via subordinata, la Corte ha anche esaminato i motivi del ricorso principale ritenendoli infondati o inammissibili: ha escluso l'omessa pronuncia, osservando che la Corte d'appello aveva effettivamente considerato e respinto il profilo risarcitorio; ha ritenuto generiche e inidonee le censure di omesso esame di fatti decisivi, perché formulate come questioni di diritto o richieste di rivalutazione del merito; ha reputato non censurata in modo specifico la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sulla risoluzione di diritto del contratto e sulla conseguente cessazione dell'obbligo di pagamento dei canoni, con autonomia dell'eventuale azione risarcitoria; ha infine rilevato che la doglianza sull'exceptio doli non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale sull'esistenza di una prova liquida dell'escussione fraudolenta. Le spese di legittimità sono state poste a carico solidale della ricorrente principale e della banca, in favore della società controricorrente.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevabile d'ufficio ai fini del controllo sulla tempestività dell'impugnazione.
Il vizio di omessa pronuncia riguarda l'oggetto della domanda o del motivo, non le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione; non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il profilo sostanziale dedotto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è ammissibile solo se indica un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, effettivamente omesso dal giudice di merito; non sono deducibili come fatti le argomentazioni difensive o le questioni di diritto.
La manifestazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa produce la risoluzione di diritto del contratto e la cessazione delle obbligazioni contrattuali, salva l'autonomia dell'azione risarcitoria.
La Corte lo richiama nel contesto della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, quale atto recettizio idoneo a produrre effetti estintivi del rapporto.
La ricorrente lo invocava per sostenere la debenza del corrispettivo fino alla riconsegna del bene; la Corte, però, ha ritenuto che tale profilo non fosse utilmente dedotto e che, comunque, la censura mirasse a una diversa sussunzione della fattispecie.
È richiamato dalla ricorrente per fondare la domanda risarcitoria da inadempimento; la Corte osserva che eventuali danni da inadempimento costituivano azione autonoma non esercitata nella domanda monitoria limitata ai canoni.
È invocato nel ricorso incidentale sulle spese di lite; il motivo è però reso inefficace dalla sorte del ricorso principale e, in ogni caso, è tardivo.
Richiamato nel motivo sulla exceptio doli generalis, nel quadro dei doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto obbligatorio.
Richiamato nel motivo sulla exceptio doli generalis, nel quadro dei doveri di buona fede nell'esecuzione del rapporto obbligatorio.
Richiamato nel motivo sulla exceptio doli generalis, quale base del tema dell'eccezione di inadempimento e della pretesa escussione abusiva della garanzia.
Richiamato dalla ricorrente come uno degli atti in cui sarebbe stata formulata la domanda anche in chiave risarcitoria.
Richiamato dalla ricorrente nel descrivere gli atti difensivi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Richiamato nel racconto dei fatti processuali in relazione al ricorso per sequestro giudiziario notificato e alla comunicazione di avvalimento della clausola risolutiva espressa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale e di quella incidentale.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si sia pronunciato sulla domanda o sull'eccezione, non quando abbia deciso in senso sfavorevole affrontando il tema sostanziale dedotto.
- Nel ricorso per cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, decisivo e discusso, non essendo sufficienti deduzioni, argomentazioni o contestazioni di diritto sulla sussunzione.
- Una censura per falsa applicazione di legge è inammissibile se non si confronta con l'intera ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura del merito.
- La manifestazione della volontà di avvalersi di una clausola risolutiva espressa può determinare la risoluzione di diritto del contratto e l'estinzione delle obbligazioni contrattuali future, restando autonoma l'eventuale azione di risarcimento del danno.
- L'escussione di una fideiussione a prima richiesta può essere paralizzata dall'exceptio doli quando risulti, in base a prova liquida, l'assenza del debito garantito o la sua fraudolenta pretesa.
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