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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09059/2025 del 06/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte di un ente pubblico, di somme erogate a titolo di contributi comunitari e ritenute indebitamente percepite da una società operante nel settore vinicolo. Dopo una richiesta di restituzione del 2003 e una successiva ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 notificata nel 2017, l'ente riscossore ha emesso cartella esattoriale per oltre 1,2 milioni di euro. La società ha proposto opposizione sostenendo che il credito restitutorio fosse prescritto, perché nessun atto interruttivo sarebbe stato compiuto dopo la richiesta del 2003, e che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. fosse esperibile anche per contestare il difetto del titolo esecutivo e la legittimità dell'iscrizione a ruolo. In cassazione ha dedotto, con unico motivo, violazione dell'art. 615 c.p.c. e, in sostanza, ha censurato la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione resa dai giudici di merito, sostenendo che la stessa sarebbe stata ammissibile a prescindere dal fatto di aver già impugnato l'ingiunzione presupposta nel parallelo giudizio romano.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la vera ratio decidendi della sentenza impugnata: i giudici di merito avevano infatti dichiarato inammissibile l'opposizione non per un problema di termine, ma perché la società aveva già proposto opposizione avverso il titolo presupposto (ingiunzione di pagamento), nel cui ambito aveva già potuto far valere la medesima eccezione di prescrizione. La ricorrente, invece, aveva censurato solo il diverso profilo dell'ammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. quando si deduca il difetto di titolo esecutivo. La Corte ha quindi affermato che il motivo di ricorso per cassazione deve essere una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata; in difetto, si tratta di un "non motivo" inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese e gli ulteriori effetti processuali previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale termine di prescrizione ordinaria del credito restitutorio che si assumeva ormai estinto

  • art. 615 c.p.c.

    norma invocata per sostenere l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione contro la cartella esattoriale per difetto del titolo o per prescrizione

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato in via ricostruttiva per distinguere l'opposizione agli atti esecutivi dai rimedi contro la cartella

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità per mancanza di una censura idonea e specifica contro la ratio decidendi

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per collegare il difetto di motivi all'inammissibilità del ricorso

  • art. 370 c.p.c.

    citato in relazione alla tempestività del controricorso, poiché il termine non aveva iniziato a decorrere per l'inesistenza/inefficacia della notifica iniziale

  • R.D. n. 639/1910

    indicato come fonte dell'ingiunzione di pagamento, atto prodromico all'esecuzione forzata e non atto dell'espropriazione in sé

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel quadro dei mezzi di impugnazione avverso determinate opposizioni

  • L. n. 689/1981, art. 23

    menzionato nella ricostruzione generale dei rimedi contro le sanzioni amministrative pecuniarie

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve aggredire la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata; una censura che si limiti a contestare un profilo diverso o solo astrattamente connesso integra un "non motivo" ed è inammissibile.
  • L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. consente di far valere la mancanza del titolo esecutivo o fatti estintivi sopravvenuti, ma non può essere utilizzata per riproporre questioni già dedotte e coperte da una precedente opposizione avverso il titolo presupposto, quando il giudice di merito abbia ravvisato tale preclusione.
  • L'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 svolge funzione prodromica all'esecuzione forzata, ma la sua impugnazione resta distinta dalle impugnazioni contro gli atti esecutivi e dalle opposizioni a cartella, secondo la natura del vizio dedotto e del titolo posto a base della riscossione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione può derivare non solo da difetti formali, ma anche dall'assenza di una critica specifica e puntuale alle ragioni giuridiche decisive della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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