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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09062/2025 del 06/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Un soggetto destinatario di un preavviso di fermo amministrativo su un autoveicolo ha proposto opposizione lamentando: irregolarità/inesistenza della notifica del preavviso via PEC; omessa notifica della cartella presupposta; illegittimità del fermo perché il veicolo sarebbe stato strumentale alla propria attività professionale; mancata allegazione delle cartelle; prescrizione del credito risalente ai primi anni 2000; nullità degli atti per mancata indicazione del calcolo degli interessi. In primo grado l’opposizione era stata accolta per mancata prova della notifica della cartella. In appello l’agente della riscossione ha prodotto la relata di notifica e l’estratto di ruolo, sostenendo che per provare la notifica bastasse la relata. La corte d’appello ha confermato l’inefficacia del preavviso di fermo, ma per una diversa ragione: la strumentalità del veicolo all’attività svolta dal debitore, ritenendo invece provata e rituale la notifica della cartella e infondata la censura sulla notifica eseguita da operatore privato. Il ricorso per cassazione ha censurato: 1) la ritenuta prova della notifica nonostante il disconoscimento della sottoscrizione e l’assenza di istanza di verificazione; 2) la motivazione apparente sulla genericità del disconoscimento; 3) la declaratoria di inammissibilità della censura sulla notifica eseguita da operatore privato e, comunque, la violazione delle norme sulla notificazione e sull’onere probatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente sussistente l’interesse ad impugnare, poiché la sentenza d’appello, pur confermando l’inefficacia del preavviso di fermo per la strumentalità del bene, aveva anche statuito sulla ritualità della notifica della cartella presupposta, con possibile pregiudizio per il debitore in caso di nuova azione di riscossione. Nel merito, però, ha rigettato tutti e tre i motivi: ha affermato che la relata di notifica, proveniente da pubblico ufficiale, fa piena prova fino a querela di falso della data e delle dichiarazioni rese, mentre il ricorrente non aveva comunque riprodotto utilmente il documento; ha ribadito che il disconoscimento di copia fotostatica deve essere specifico e non generico, e che nella specie il disconoscimento era stato del tutto onnicomprensivo; ha inoltre ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo sulla notifica eseguita da operatore privato, anche perché la relativa contestazione era stata proposta solo in appello e, in ogni caso, la nullità sarebbe stata sanata per raggiungimento dello scopo. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 86 d.P.R. 602/1973

    richiamato per contestare la legittimità del fermo amministrativo su bene asseritamente strumentale all’attività professionale; la Corte non si sofferma sulla norma in sé ma prende atto della diversa ratio decisoria della corte d’appello.

  • art. 7 L. 212/2000

    invocato dal ricorrente per lamentare la mancata allegazione delle cartelle al preavviso di fermo; il motivo non è accolto.

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 215 e 216 c.p.c. per sostenere l’efficacia del disconoscimento della sottoscrizione/copia.

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di disconoscimento della scrittura e della copia documentale.

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato per sostenere che, a seguito di disconoscimento, sarebbe stata necessaria istanza di verificazione della scrittura.

  • art. 111 Cost.

    invocato in relazione alla dedotta motivazione apparente della sentenza d’appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione.

  • art. 4 D.Lgs. 261/1999

    invocato per sostenere che, ratione temporis, le notifiche avrebbero dovuto essere eseguite esclusivamente da Poste Italiane; la Corte osserva che la contestazione era tardiva e che, comunque, la nullità sarebbe stata sanata dal raggiungimento dello scopo.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all’onere della prova della regolarità della notificazione della cartella.

  • art. 138 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che, nel caso concreto, la notificazione era stata eseguita a mani proprie del destinatario da messo notificatore.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato per affermare la piena prova fino a querela di falso delle attestazioni del pubblico ufficiale nella relata di notifica.

  • art. 2719 c.c.

    richiamato per affermare che il disconoscimento della conformità della copia all’originale deve essere specifico e inequivoco.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Ai fini dell’interesse ad impugnare rileva una nozione sostanziale di soccombenza: l’impugnazione è ammissibile quando la statuizione impugnata può arrecare un pregiudizio concreto e idoneo al giudicato, anche se la domanda principale è stata comunque accolta per altra ragione.
  • La relata di notifica redatta dal pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, delle attestazioni che le competono; non è sufficiente contestarne genericamente la sottoscrizione o la regolarità per neutralizzarne l’efficacia probatoria.
  • Il disconoscimento della conformità tra copia e originale deve essere specifico, chiaro e inequivoco: contestazioni generiche o onnicomprensive non sono idonee a far venire meno l’efficacia probatoria del documento prodotto in copia.
  • La censura sulla nullità della notificazione deve essere tempestivamente proposta nel giudizio di merito; se sollevata solo in appello senza previa contestazione specifica, è inammissibile.
  • La nullità della notificazione è comunque sanata quando l’atto ha raggiunto il suo scopo, ossia quando il destinatario ha potuto esercitare compiutamente il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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