Cassazione Civile, Ordinanza n. 06147/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2012, venivano recuperati a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, in conseguenza di un accertamento induttivo fondato sulla contestazione di operazioni di acquisto di frutta e verdura ritenute sia oggettivamente sia soggettivamente inesistenti, intercorse tra la società contribuente e un’impresa cedente. La CTP aveva annullato l’atto ritenendo non dimostrata la consapevolezza della contribuente della frode; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio affermando, da un lato, la deducibilità dei costi anche per operazioni soggettivamente inesistenti in presenza di inerenza, competenza ed effettività, e, dall’altro, l’assenza di elementi per ritenere che la società fosse a conoscenza o potesse conoscere la natura fraudolenta delle operazioni. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, poiché la CTR avrebbe affrontato solo il tema delle operazioni soggettivamente inesistenti trascurando quelle oggettivamente inesistenti e avrebbe motivato in modo non intelligibile sulla conoscenza della frode; (2) violazione della disciplina sulla deducibilità dei costi, perché la CTR avrebbe applicato l’art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 anche a costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, che invece sono indeducibili per difetto di inerenza; (3) violazione delle norme sul riparto dell’onere della prova in materia IVA e imposte dirette, motivo poi rimasto assorbito. La società resistente ha anche eccepito varie inammissibilità del ricorso, tutte respinte dalla Corte.
La decisione
La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari della contribuente, ha escluso l’efficacia di giudicato esterno della decisione invocata dall’Agenzia perché riferita a un diverso anno d’imposta, ha accolto il primo motivo per motivazione apparente e il secondo motivo per erronea applicazione della disciplina sulla deducibilità dei costi, ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 600/1973
Consente l’accertamento induttivo del reddito d’impresa nel contesto di operazioni contestate come inesistenti.
art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993
«Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi... non sono ammessi in deduzione i costi e le spese...», con previsione di rimborso in caso di successiva assoluzione o proscioglimento definitivo
La Corte ribadisce che la norma consente, nei limiti dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza, la deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, ma non di quelli relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, per le quali manca comunque l’inerenza.
art. 8, comma 8, d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012
Ha modificato la disciplina di cui all’art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 nel senso richiamato dalla giurisprudenza sulla deducibilità dei costi.
È richiamato come parametro dei requisiti generali di deducibilità dei costi: effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma applicabile all’accertamento tributario.
art. 111, comma 6, Cost.
Usato dalla ricorrente per denunciare la mancanza o apparenza della motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte lo richiama come parametro della nullità per motivazione mancante o apparente.
Richiamato quale norma sull’obbligo di motivazione della sentenza.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
Norma del processo tributario richiamata tra i parametri della doglianza sulla motivazione.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione ai requisiti della sentenza tributaria e alla motivazione.
Richiamato nel contesto dei vizi della sentenza d’appello nel processo tributario.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
La Corte precisa che, nel regime della doppia conforme, l’inammissibilità riguarda solo il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., qui non dedotto.
La relativa eccezione è stata ritenuta non specificamente formulata e quindi inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo accolto per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro dei motivi accolti per violazione di legge in tema di deducibilità dei costi e, nel terzo motivo, di riparto dell’onere probatorio.
Richiamato nel terzo motivo quale norma sul riparto dell’onere della prova in materia tributaria.
Richiamato nel terzo motivo, in tema di presunzioni legali e riparto probatorio.
Richiamato nel terzo motivo, in tema di presunzioni semplici.
art. 19, comma 1, d.P.R. 633/1972
Richiamato nel terzo motivo in tema di detrazione IVA.
Richiamato nel terzo motivo in tema di fatturazione IVA.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina IVA applicabile.
art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
Richiamato nel terzo motivo, nel quadro dell’accertamento IVA.
art. 53 Cost.
Richiamato nel terzo motivo come parametro costituzionale in materia tributaria.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice espone formule grafiche o assertive che non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito per la decisione, lasciando all’interprete il compito di colmarne i vuoti con congetture.
- Nel processo tributario, la violazione di protocolli di redazione degli atti processuali non integra di per sé una causa di inammissibilità se non corrisponde a un vizio espressamente sanzionato dalla legge.
- Nel regime della "doppia conforme", l’inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c. opera solo per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; non impedisce la proposizione di censure diverse, come quelle di nullità della sentenza o di violazione di legge.
- Il giudicato esterno relativo a un diverso anno d’imposta non è automaticamente estensibile, quando i fatti costitutivi del rapporto tributario non restano invariati tra annualità differenti.
- In tema di imposte sui redditi, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti solo se, oltre ai limiti specifici della normativa fiscale, ricorrono i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza o determinabilità; i costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti sono invece indeducibili perché manca il requisito dell’inerenza.
- Quando l’atto impugnato recupera a tassazione costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti, il giudice di merito non può limitarsi a considerazioni sulla consapevolezza del contribuente circa la frode, ma deve pronunciarsi anche sulla diversa questione della natura e deducibilità di quei costi.
- Se la decisione di merito omette di confrontarsi con uno dei nuclei contestativi effettivamente devoluti al giudice, la motivazione risulta apparente e la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame.
- La deduzione del costo e la detrazione IVA in presenza di fatture per operazioni inesistenti richiedono un accertamento puntuale e distinto dei profili oggettivi e soggettivi dell’operazione, oltre alla verifica dell’eventuale conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario/committente.
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