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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07399/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso con cui l’Amministrazione finanziaria ha rettificato in aumento la rendita catastale attribuita a un aerogeneratore, a seguito di procedura DOCFA presentata dalla società ai sensi della L. n. 208/2015. La CTR aveva ritenuto legittima la stima dell’Ufficio includendo nella base imponibile la torre eolica, qualificata come componente immobiliare/costruzione e non come elemento escluso dalla stima diretta. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: i primi due denunciavano la violazione dell’art. 1, commi 21-24, L. n. 208/2015, sostenendo che la torre eolica dovesse essere esclusa dalla rendita perché funzionale allo specifico processo produttivo; inoltre contestavano il rilievo dato alle circolari e note di prassi dell’Agenzia, prive di valore vincolante. Con il terzo e quarto motivo deduceva nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 10 L. n. 212/2000, lamentando che l’Ufficio avesse ignorato la rendita proposta, allineata a quella già attribuita a un impianto eolico analogo e adiacente. Con il quinto motivo contestava la motivazione apparente della sentenza in ordine alla correttezza della rendita determinata.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso e li ha esaminati congiuntamente, ritenendo assorbiti i restanti tre. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, affinché ridetermini la rendita catastale dell’impianto escludendo il valore della torre eolica e tenendo conto dell’incidenza di tale esclusione sul valore complessivo del cespite; la stessa Corte del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha affermato che, alla luce dell’art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, la torre eolica deve essere trattata come componente funzionalmente strumentale al processo produttivo e quindi non computabile nella stima diretta della rendita catastale, non potendosi distinguere tra funzione di sostegno e funzione produttiva ai fini dell’imponibilità catastale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    è stato richiamato per i motivi relativi a omessa pronuncia e nullità della sentenza.

  • art. 1, commi 21-24, L. n. 208/2015

    «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»

    la norma ha natura catastale e, con tecnica per esclusione, sottrae dalla stima diretta i componenti impiantistici funzionali al processo produttivo, anche se stabilmente infissi al suolo; la torre eolica rientra tra gli elementi esclusi.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    è stata dedotta la sua violazione sotto il profilo del comportamento dell’Ufficio, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 832 c.c.

    è stato evocato dalla CTR per qualificare la torre eolica come bene immobile, ma la Cassazione ha ritenuto tale lettura non decisiva ai fini della rendita dopo la L. n. 208/2015.

  • art. 4 r.d.l. n. 652/1939

    richiamato nel percorso ricostruttivo della nozione catastale di immobile urbano.

  • art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    richiamato per la nozione di unità immobiliare nel quadro catastale.

  • art. 1-quinquies d.l. n. 44/2005, conv. in L. n. 88/2005

    richiamato come precedente normativo relativo alle centrali elettriche e alla rilevanza catastale delle strutture connesse.

  • art. 1, comma 244, L. n. 190/2014

    richiamato come disposizione che aveva recepito la circolare catastale n. 6/2012 nel precedente assetto normativo.

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la regola è che vanno computati il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, mentre restano esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
  • Per stabilire se un elemento vada incluso o escluso dalla stima diretta, non è निर्णivio il solo dato della stabilità fisica o dell’ancoraggio al suolo: ciò che rileva è la sua funzionalità rispetto al processo produttivo.
  • Nel caso degli impianti eolici, la torre che sostiene navicella e rotore è componente essenziale del sistema produttivo dell’energia e non può essere isolata come mera costruzione imponibile; deve quindi essere esclusa dalla rendita catastale insieme alle altre parti impiantistiche funzionali alla produzione.
  • Le circolari e le note di prassi amministrativa non possono sovrapporsi al significato della norma primaria quando introducano criteri di inclusione incompatibili con il dato legislativo; l’interpretazione deve essere guidata dalla legge, non dalla prassi.
  • Se la decisione di merito si fonda su una falsa interpretazione della disciplina catastale e non su un accertamento fattuale controverso, la Cassazione può correggere l’errore di diritto e disporre il rinvio per la rideterminazione della rendita secondo il criterio legale corretto.

Come è indicizzato

MaterieCatasto
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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