Cassazione Civile, Ordinanza n. 07396/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato in aumento la rendita catastale di un aerogeneratore rispetto a quella proposta dalla contribuente mediante procedura DOCFA presentata nel 2016 ai sensi della legge n. 205/2015. La CTR della Basilicata aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo motivato l'avviso, non necessario il contraddittorio endoprocedimentale, e soprattutto ritenendo che la torre eolica dovesse essere inclusa nella stima diretta della rendita in quanto componente strutturale/costruttiva dell'impianto e non bene da escludere come macchinario funzionale al processo produttivo. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: i primi due denunciavano violazione dell'art. 1, commi 21-24, L. 208/2015, sostenendo che la torre eolica rientra tra i componenti esclusi dalla stima diretta perché funzionale allo specifico processo produttivo e che le circolari e la nota dell'Agenzia non hanno valore vincolante; gli altri tre motivi lamentavano omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell'art. 10 L. 212/2000, nonché nullità per motivazione apparente, in relazione al mancato adeguamento dell'Ufficio alla rendita attribuita ad altro impianto analogo e vicino. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbiti gli altri, affermando che la torre eolica è componente funzionale e inscindibile del processo di produzione dell'energia e quindi va esclusa dalla base di calcolo della rendita catastale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, assorbendo i restanti tre, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, affinché ridetermini la rendita catastale dell'impianto escludendo il valore della torre eolica e provveda anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che la CTR aveva errato nel distinguere tra funzione di sostegno e funzione produttiva della torre, poiché entrambe sono unitariamente ascritte al medesimo impianto e al medesimo processo produttivo ai fini dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è il paradigma di censura invocato per denunciare la violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
è il paradigma di censura richiamato per i motivi relativi a omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 1, commi 21-24, L. 208/2015
"A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
la norma opera con tecnica di esclusione e sottrae dalla stima diretta i beni funzionali allo specifico processo produttivo, anche se stabilmente infissi al suolo; per gli impianti eolici la torre rientra tra i componenti esclusi.
art. 832 c.c.
richiamato dalla CTR per qualificare la torre eolica come bene immobile per la sua stabilità e ancoraggio al suolo, ma la Cassazione ne esclude la rilevanza decisiva ai fini catastali.
art. 10 L. 212/2000
dedotto come violato dalla ricorrente per il presunto mancato rispetto del precedente affidamento su una rendita attribuita ad altro impianto analogo; il motivo è rimasto assorbito.
art. 1, comma 244, L. 190/2014
menzionato nel percorso argomentativo per il recepimento della circolare tecnica catastale nel quadro normativo precedente alla novella del 2015.
art. 1-quinquies d.l. n. 44/2005, conv. in L. n. 88/2005
richiamato come precedente disciplina rilevante per le centrali elettriche e la determinazione della rendita catastale.
art. 4 r.d.l. n. 652/1939
richiamato per la nozione di immobile urbano nel quadro catastale.
art. 2, comma 3, d.m. 2.1.1998 n. 28
richiamato per la nozione di unità immobiliare nel quadro catastale.
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la distinzione decisiva non è tra elemento stabilmente infisso al suolo e elemento amovibile, ma tra componente strutturalmente connessa al bene e componente funzionale allo specifico processo produttivo.
- Per gli impianti eolici, la torre di sostegno dell'aerogeneratore non va computata nella stima diretta della rendita catastale, poiché è parte essenziale e funzionale del processo di produzione dell'energia e rientra tra i macchinari/congegni/impianti esclusi dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015.
- Le circolari e gli atti di prassi dell'amministrazione finanziaria non possono modificare il contenuto della norma catastale quando introducano criteri incompatibili con il criterio legale della funzionalità al processo produttivo.
- Quando la decisione di merito dipende da un'erronea interpretazione della norma e i fatti materiali sono pacifici, la Corte di cassazione può correggere l'errore di diritto; se tuttavia occorre una nuova rideterminazione della rendita, la causa va rinviata al giudice di merito per il ricalcolo.
- In presenza di un orientamento consolidato sulla portata di una norma catastale sopravvenuta, il giudice di merito non può introdurre un distinguo tra funzione di sostegno e funzione produttiva della torre eolica se tale distinguo spezza unitarietà e inscindibilità del medesimo impianto produttivo.
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