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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07395/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda avvisi con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato al rialzo le rendite catastali di un parco eolico, rispetto a quelle proposte dalla contribuente con procedura DOCFA presentata nel 2013. La società ha impugnato in cassazione la sentenza regionale che aveva confermato sia la motivazione degli avvisi sia l’attribuzione della categoria catastale D/1 e la congruità del metodo estimativo adottato. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione delle norme sulla motivazione degli atti, sostenendo che l’avviso non spiegasse adeguatamente i presupposti della rettifica e che l’Ufficio si fosse basato solo su dati di capitalizzazione fondiaria desunti da altri impianti, non sui bilanci richiamati dal giudice di merito. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle stesse norme e del diritto di difesa, affermando di avere compreso le ragioni della pretesa solo in giudizio a seguito di integrazioni documentali dell’Ufficio. Con il terzo motivo ha contestato l’attribuzione della categoria catastale D/1 anziché E, invocando la disciplina sugli impianti eolici e il loro asserito rilievo pubblico. Con il quarto motivo ha censurato la stima della rendita, sostenendo che per impianti come quelli eolici dovesse valorizzarsi vetustà e obsolescenza tecnica e che la rendita fosse sproporzionata; ha richiamato anche la successiva disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015 e una diversa pronuncia di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi: i primi due perché le doglianze sulla motivazione dell’avviso e sul diritto di difesa non si confrontavano con la giurisprudenza costante in materia di classamento tramite DOCFA, secondo cui è sufficiente l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando la divergenza tra rendita proposta e attribuita dipende da una valutazione tecnica; inoltre, la censura non evidenziava un concreto omesso esame decisivo. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché contrastante con l’orientamento consolidato che, nel regime anteriore alla modifica del 2015, qualifica i parchi eolici come centrali elettriche accatastabili in categoria D/1, dovendo le pale essere computate come componenti strutturali ed essenziali dell’impianto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in sostanza a una rivalutazione di merito della stima, già effettuata dal giudice regionale con criterio comparativo e con una riduzione del valore del 50% tenendo conto della data di completamento dell’impianto; inoltre, i richiami alla disciplina del 2015 erano ritenuti inapplicabili ratione temporis. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Non consente di censurare, sotto forma di omesso esame o travisamento, la sufficienza motivazionale dell’avviso amministrativo; il motivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del contenuto dell’atto o dei fatti di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere veicolata per ottenere una rivalutazione fattuale della stima catastale o della congruità della rendita.

  • art. 7 della legge n. 212/2000

    L’avviso di accertamento catastale deve essere motivato in modo idoneo, ma nella procedura DOCFA la motivazione è soddisfatta dall’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando non vi sia contestazione sugli elementi di fatto forniti dal contribuente.

  • art. 3 della legge n. 241/1990

    La motivazione dell’atto amministrativo catastale è ritenuta sufficiente se consente al destinatario di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dall’Ufficio e di difendersi nel merito.

  • artt. 3, 23, 53 e 97, primo comma, Cost.

    Richiamati dalla parte ricorrente a sostegno delle censure, ma non idonei a sovvertire l’orientamento consolidato sulla motivazione e sulla classificazione catastale dei parchi eolici.

  • art. 12 d.lgs. n. 387/2003

    Invocato per sostenere l’attribuzione della categoria E agli impianti eolici; la Corte ha però ribadito che, nel regime anteriore alla legge n. 208/2015, i parchi eolici vanno accatastati in D/1.

  • direttiva 2001/77/CE

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alla natura e alla destinazione pubblica degli impianti eolici, ma non ritenuta decisiva ai fini del diverso classamento catastale.

  • art. 10, R.D.L. n. 652/1939

    Richiamato per contestare la stima catastale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito estimativo.

  • artt. 28 e 29 d.P.R. n. 1142/1949

    Invocati per sostenere criteri estimativi diversi; la Corte ha ritenuto che la doglianza sollecitasse un sindacato fattuale non consentito in cassazione.

  • art. 360-bis, primo comma, n. 1 c.p.c.

    Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contrario a un orientamento consolidato della Corte sulla categoria catastale dei parchi eolici nel periodo rilevante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato per il raddoppio del contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • legge n. 208/2015, art. 1, comma 21

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere un diverso criterio di determinazione della rendita, ma ritenuta inapplicabile ratione temporis alla fattispecie, riferita a DOCFA del 2013.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, l’avviso di attribuzione della rendita è sufficientemente motivato se indica i dati oggettivi e la classe assegnata, quando la divergenza rispetto alla rendita proposta dipenda da una valutazione tecnica dell’Amministrazione e non dalla contestazione degli elementi fattuali dichiarati dal contribuente.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, della stima o della congruità della rendita catastale.
  • I parchi eolici, nel regime anteriore alla riforma del 2015, vanno accatastati in categoria D/1 come centrali elettriche; le componenti strutturali ed essenziali dell’impianto concorrono alla determinazione della rendita.
  • La deduzione di vetustà, obsolescenza o sproporzione della rendita non è sufficiente se si limita a prospettare un diverso criterio estimativo senza dimostrare in modo specifico quale diverso valore sarebbe derivato dalla sua applicazione rispetto a quello già rideterminato nei giudizi di merito.
  • Le norme sopravvenute che introducono criteri diversi di determinazione della rendita non si applicano retroattivamente a fattispecie già formate sotto una disciplina precedente, salvo espressa previsione.
  • Per configurare un vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c., occorre indicare un fatto storico decisivo, realmente non esaminato dal giudice di merito; non basta contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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