Cassazione Civile, Ordinanza n. 07392/2025 del 20/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI per le annualità 2010 e 2011. La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello di Roma Capitale e rigettato il ricorso della contribuente. In Cassazione la congregazione ha proposto tre motivi, ma preliminarmente ha sostenuto di dover essere considerata contumace involontaria, invocando l'applicazione del combinato disposto degli artt. 327, comma 2, c.p.c. e 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, perché non avrebbe avuto conoscenza del giudizio di appello né ricevuto notifica dell'appello e del decreto di fissazione dell'udienza. La ricorrente ha affermato di avere appreso dell'esistenza della sentenza d'appello solo il 15 giugno 2020, in occasione di altro contenzioso TASI, e di aver poi consultato il fascicolo d'ufficio. Roma Capitale ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso tardivo e quindi inammissibile. Ha osservato che la stessa ricorrente aveva allegato di aver avuto conoscenza della sentenza di appello il 15 giugno 2020; da tale data decorreva il termine per impugnare, anche in presenza di contumacia e nullità della notificazione. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato solo il 17 gennaio 2022, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore di Roma Capitale e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, ma per il convenuto contumace che abbia comunque avuto conoscenza del processo decorre dal giorno della effettiva conoscenza; la decadenza dall'impugnazione è rilevabile anche d'ufficio.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente quale base per la rimessione in termini del contumace involontario nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
come modificato dalla legge n. 228 del 2012
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il contumace non può invocare la rimessione in termini o la decorrenza del termine di impugnazione dalla sola pubblicazione della sentenza se risulta che abbia comunque avuto conoscenza del processo o della decisione in data anteriore alla proposizione dell'impugnazione.
- La decadenza dal diritto di impugnare per decorso del termine lungo ex art. 327 c.p.c. è di natura pubblicistica e può essere accertata anche d'ufficio.
- Per il convenuto contumace, quando la conoscenza del processo o della sentenza sia successiva alla pubblicazione, il termine per impugnare decorre dalla effettiva conoscenza e non dalla pubblicazione della sentenza stessa.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine decorrente dalla effettiva conoscenza della decisione, esso è inammissibile per tardività.
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