Cassazione Civile, Ordinanza n. 07394/2025 del 20/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato al rialzo le rendite catastali di vari aerogeneratori, rispetto ai valori proposti dalla società tramite procedure DOCFA. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la legittimità degli avvisi, ritenendo adeguata la motivazione dell’Ufficio e corretto il criterio comparativo utilizzato, fondato sul confronto con altri aerogeneratori di pari potenza già censiti. La società ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo all’erroneità del criterio comparativo invece della stima diretta; (2) violazione degli artt. 10 r.d.l. n. 652/1939, 30 d.P.R. n. 1142/1949 e 1, comma 244, L. n. 190/2015, per avere la CTR ritenuto applicabile il criterio comparativo anziché la stima diretta; (3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per mancata prova del maggior valore da parte dell’Ufficio e mancata considerazione dei valori non contestati della contribuente; (4) omessa pronuncia sul mancato deprezzamento per vetustà; (5) violazione della disciplina e della prassi richiamata per non avere applicato alcun coefficiente di deprezzamento. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi è omessa pronuncia quando la decisione impugnata comporti implicitamente il rigetto del motivo; ha invece accolto il secondo, affermando che per le centrali eoliche realizzate prima del 10 gennaio 2016 la rendita va determinata secondo il criterio del costo medio infracensuario, con adeguato deprezzamento e non mediante un mero metodo comparativo. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, rigettato il primo e dichiarato assorbiti il terzo, il quarto e il quinto; ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, affinché ridetermini la rendita catastale degli aerogeneratori applicando il corretto modello operativo, tenendo conto anche del deprezzamento dei cespiti. Il ricorso è quindi stato accolto in parte, con rinvio alla CTR in diversa composizione o al giudice del rinvio indicato dalla Corte.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia richiede la totale pretermissione di un punto decisivo; non ricorre se la decisione impugnata comporta implicitamente il rigetto del motivo di appello.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il paradigma evocato per denunciare vizi processuali quali omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il paradigma evocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nella determinazione della rendita catastale.
art. 10 r.d.l. n. 652/1939
Per le unità immobiliari costruite per speciali esigenze industriali o commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, la rendita catastale va determinata con stima diretta per ogni singola unità.
art. 30 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato insieme alla disciplina della stima catastale per sostenere la necessità di un criterio diverso da quello comparativo.
artt. 15 e ss. r.d.l. n. 652/1939
Indicano il procedimento diretto di stima, basato sul reddito lordo ordinariamente ritraibile al netto di spese e perdite.
artt. 27 e ss. d.P.R. n. 1142/1949
Indicano il procedimento indiretto di stima, mediante valore del capitale fondiario o costo di ricostruzione con coefficiente di deprezzamento.
art. 1, comma 244, L. n. 190/2015
Richiamato dalla contribuente nel quadro della disciplina applicabile alla determinazione catastale delle centrali eoliche.
Richiamato per censurare il riparto dell’onere della prova sulla maggiore consistenza del valore catastale accertato dall’Ufficio.
Richiamato per contestare la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
art. 1, comma 244, L. n. 190/2014
Citato nel quinto motivo insieme alla circolare n. 6/T-2012 e all’art. 28 d.P.R. n. 1142/1949 per sostenere la necessità del deprezzamento.
art. 28 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato per la disciplina della stima catastale e del deprezzamento dei cespiti.
Massime di principio
- In tema di omessa pronuncia, il vizio processuale non sussiste quando il giudice di merito, pur senza affrontare espressamente una specifica doglianza, abbia comunque adottato una decisione incompatibile con la sua accoglienza, così manifestandone il rigetto implicito.
- Per le unità immobiliari destinate a centrali eoliche realizzate prima del 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale deve avvenire secondo un criterio di stima diretta coerente con la peculiarità del bene e con il costo medio infracensuario, non mediante un semplice confronto con beni analoghi già censiti.
- Nella stima catastale di immobili speciali o particolari deve essere considerato il deprezzamento dei cespiti e il costo di ricostruzione deve essere ricondotto all’epoca censuaria mediante gli indici appropriati, ove non esistano mercati di riferimento attendibili.
- La comparazione con altri immobili analoghi non può sostituire il criterio tecnico-legale imposto dalla disciplina catastale quando il bene presenti caratteristiche speciali e non sia agevolmente sussumibile nelle tariffe ordinarie.
- Le censure sulla mancata prova del maggior valore e sul mancato deprezzamento restano assorbite quando la decisione sia già cassata per l’erronea individuazione del criterio di stima catastale da applicare.
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