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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07393/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IMU 2015 notificato da un comune a un ente agrario. Il ricorso introduttivo del contribuente era stato respinto in primo grado. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dichiarato l'inammissibilità del gravame perché la costituzione in giudizio dell'appellante, effettuata tramite il sistema telematico SIGIT, era avvenuta solo nel luglio 2021, a distanza di quasi un anno dalla notificazione dell'appello (8 settembre 2020), quindi oltre il termine previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sul processo tributario telematico e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe considerato la documentazione attestante un deposito tempestivo o comunque l'avvenuta presa in carico del ricorso da parte del SIGIT; (2) violazione degli artt. 184-bis e 154 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere i giudici escluso la rimessione in termini e l'errore scusabile; (3) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle domande ed eccezioni formulate nell'atto di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha confermato la decisione di merito e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel processo tributario telematico, la sola ricevuta di "presa in carico" non basti a dimostrare la regolare costituzione in giudizio, perché il deposito si perfeziona solo quando il SIGIT conclude i controlli e rende disponibile l'informazione dell'iscrizione a ruolo con assegnazione del numero di registro generale. Poiché nel caso concreto l'iscrizione era avvenuta solo il 28 luglio 2021, la costituzione è stata correttamente considerata tardiva. La Corte ha inoltre escluso la rimessione in termini, osservando che la parte avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente, nei giorni successivi alla trasmissione, per verificare l'esito della procedura telematica; la lunga inerzia è stata giudicata negligente e incompatibile con l'errore scusabile. Rigettati i primi due motivi, è rimasto assorbito il terzo motivo sull'omessa pronuncia. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario telematico la costituzione in giudizio e il deposito degli atti devono avvenire secondo le modalità telematiche previste dalla disciplina speciale.

  • art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, d.l. n. 119/2018

    Ha modificato la disciplina del processo tributario telematico, prevedendo la notifica e il deposito esclusivamente con modalità telematica dal luglio 2019.

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    Il termine per la costituzione in giudizio dell'appellante è perentorio; il suo mancato rispetto determina la tardività della costituzione e l'inammissibilità/improcedibilità del gravame secondo la disciplina applicata dal giudice di merito e confermata in cassazione.

  • art. 7 D.M. MEF 4 agosto 2015

    comma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

    La costituzione telematica si perfeziona con un procedimento a formazione progressiva: la ricevuta sincrona attesta la trasmissione, ma il momento del deposito coincide con l'esito positivo dei controlli del SIGIT e con la successiva iscrizione a ruolo; la sola presa in carico è un effetto provvisorio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare la pretesa mancata considerazione delle prove documentali; la Corte non ravvisa violazioni decisive.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove documentali; la Corte conferma la corretta lettura dei documenti da parte del giudice di merito.

  • art. 184-bis c.p.c.

    Invocato per la rimessione in termini, ma ritenuto non applicabile in difetto di errore scusabile e in presenza di condotta negligente.

  • art. 154 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la rimessione in termini; la Corte esclude che ricorrano i presupposti per la sua applicazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per omessa pronuncia; il motivo non è esaminato perché assorbito dal rigetto dei primi due.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario telematico, la regolare costituzione in giudizio non si perfeziona con la sola trasmissione dell'atto o con la ricevuta di presa in carico, ma richiede l'esito positivo dei controlli del sistema e l'effettiva iscrizione a ruolo.
  • La ricevuta sincrona generata dal sistema ha valore provvisorio e non prova da sola il perfezionamento del deposito; rileva invece la successiva ricevuta o informazione che assegna il numero di registro generale.
  • La parte che deposita telematicamente un atto ha l'onere di verificare tempestivamente l'esito della procedura; se non riceve le ulteriori informazioni del sistema, non può attendere mesi prima di attivarsi.
  • La rimessione in termini presuppone un errore scusabile o una situazione oggettivamente incerta o non conoscibile; non è applicabile quando il mancato perfezionamento del deposito dipende da negligenza della parte.
  • Quando il primo e il secondo motivo di ricorso contestano la medesima ratio decidendi sulla tardività della costituzione, il rigetto di tali censure rende assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongono l'ammissibilità del gravame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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