Cassazione Civile, Ordinanza n. 07397/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato in aumento la rendita catastale di un aerogeneratore rispetto a quella proposta dalla contribuente tramite procedura DOCFA, presentata nel dicembre 2016 ai sensi della legge n. 205/2015. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo: motivato l'avviso; non necessario un contraddittorio endoprocedimentale; computabile nella rendita la torre eolica, qualificata come costruzione stabile e non come componente impiantistica esclusa dalla stima diretta; infondata la necessità di consulenza tecnica; corretto il criterio di stima adottato. La società ricorre per cassazione deducendo cinque motivi: con i primi due, violazione dell'art. 1, commi 21-24, L. n. 208/2015, sostenendo che la torre eolica, quale macchinario/impianto funzionale al processo produttivo, deve essere esclusa dalla stima diretta della rendita catastale e che le circolari e note amministrative richiamate dall'Ufficio non sono vincolanti; con il terzo e quarto motivo, nullità per omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 10 Statuto del contribuente per l'attribuzione di una rendita maggiore nonostante la contribuente si fosse allineata alla rendita di un impianto analogo e adiacente; con il quinto motivo, nullità per motivazione apparente sulla correttezza della rendita attribuita.
La decisione
La Corte accoglie i primi due motivi e dichiara assorbiti gli altri tre. Cassa la sentenza impugnata perché la CTR ha erroneamente distinto tra funzione di sostegno e funzione di produzione energetica della torre eolica, mentre entrambe devono essere considerate unitariamente parte del medesimo impianto e del medesimo processo produttivo, con conseguente esclusione della torre dalla rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015. La causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per rideterminare la rendita senza computare il valore della torre eolica e per regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come paradigma del vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge nei primi due motivi
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
viene richiamato come paradigma del vizio denunciato per nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente
art. 1, commi 21-24, L. n. 208/2015
"A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
la norma va letta nel senso che sono esclusi dalla stima diretta i componenti impiantistici funzionali al processo produttivo, anche se stabilmente infissi al suolo e dotati di caratteristiche immobiliari; la torre eolica rientra in tale esclusione
è richiamato dalla CTR per qualificare la torre come bene stabile ancorato al suolo, ma la Cassazione reputa irrilevante tale dato rispetto al criterio funzionale imposto dall'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
è invocato dalla ricorrente come regola di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione, ma il relativo esame resta assorbito
viene indicata come base della procedura DOCFA e del contesto normativo della dichiarazione catastale
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale degli immobili speciali e particolari, il criterio decisivo non è la mera infissione al suolo o la consistenza costruttiva del bene, ma la sua concreta funzionalità rispetto allo specifico processo produttivo.
- Nella valutazione catastale degli impianti eolici, la torre di sostegno dell'aerogeneratore deve essere esclusa dalla stima diretta quando, per la sua funzione, partecipa unitariamente al processo di produzione dell'energia insieme a navicella e rotore.
- La distinzione tra funzione di sostegno e funzione produttiva non giustifica l'imposizione della torre eolica, poiché il sostegno è inscindibilmente strumentale alla produzione energetica e non può essere isolato come componente autonoma imponibile.
- Le circolari e le note dell'amministrazione finanziaria non possono prevalere sull'interpretazione della norma primaria quando introducono criteri incompatibili con il dato legislativo, come quello dell'"utilità apprezzabile" non previsto dalla legge.
- Quando l'errore della decisione impugnata è di pura interpretazione della norma e i fatti sono pacifici, la Cassazione può correggere la regula iuris e rinviare al giudice di merito solo per la nuova quantificazione conseguente.
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