Cassazione Civile, Ordinanza n. 36691/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il de cuius aveva impugnato due comunicazioni di irregolarità IVA, relative agli anni d’imposta 2005 e 2008, originate da un controllo sull’imposta sugli intrattenimenti dovuta per apparecchi e congegni da gioco lecito. L’Ufficio aveva ritenuto irregolare il versamento dell’ISI e aveva applicato l’IVA in via forfetaria sulla base imponibile ISI, con sanzioni. In primo e secondo grado erano stati rigettati i ricorsi del contribuente. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: omessa pronuncia su censure di nullità della sentenza di primo grado; nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente; difetto assoluto di motivazione; violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi e sull’obbligo di allegazione degli atti presupposti; carente motivazione sui presupposti oggettivi dell’applicazione dell’IVA; genericità e contraddittorietà dell’avviso in ordine al regime IVA e contestazione della mancata considerazione dell’opzione per il regime ordinario, dedotta come avvenuta per comportamento concludente. La Corte, però, ha esaminato preliminarmente la tempestività del ricorso e ha ritenuto che, pur operando in astratto la proroga del termine a impugnare per effetto del decesso della parte nel secondo trimestre del termine lungo, il ricorso fosse comunque notificato oltre il termine utile, calcolato in concreto anche con la sospensione feriale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che l’art. 328, terzo comma, c.p.c. sia tacitamente abrogato dalla riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi, ma ne ha dato un’interpretazione conservativa: la proroga di diritto opera se l’evento interruttivo si verifica nel secondo trimestre del termine lungo e comporta una proroga di tre mesi, non di sei. Applicando tale criterio al caso concreto, ha rilevato che il ricorso era comunque tardivo, perché notificato dopo la scadenza del termine prorogato, tenuto conto della sospensione feriale. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per la tardività del controricorso; disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
termine per il controricorso
il controricorso notificato oltre il termine è tardivo e quindi inammissibile/tardivo ai fini della difesa nel giudizio di cassazione
termine "lungo" ad impugnare di sei mesi
il termine lungo per impugnare, per i giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009, è di sei mesi
il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento
la disposizione non si considera tacitamente abrogata, ma va reinterpretata coordinandola con la riduzione del termine lungo: la proroga di diritto opera se l'evento interruttivo cade nel secondo trimestre del termine lungo e dura tre mesi
art. 153, secondo comma, c.p.c.
può al più venire in rilievo una rimessione in termini ope iudicis, distinta dalla proroga di diritto
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato a sostegno del motivo sulla motivazione della sentenza
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato a sostegno del motivo sulla motivazione della sentenza
richiamato a sostegno del motivo sulla motivazione della sentenza
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo relativo alla motivazione della sentenza tributaria
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo relativo ai requisiti della sentenza tributaria
richiamato per il difetto di motivazione degli atti impositivi
art. 42, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973
richiamato per la motivazione degli atti impositivi
richiamato per la motivazione degli atti impositivi
art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633/1972
richiamato per il regime IVA forfetario applicato agli apparecchi e congegni da gioco lecito
art. 74, primo comma, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dal giudice di merito per la disciplina dettata in materia di IVA sugli intrattenimenti
richiamato per la comunicazione al concessionario dell’opzione per il regime ordinario
richiamato per la comunicazione all’ente impositore dell’opzione per il regime ordinario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La riduzione del termine lungo per impugnare da un anno a sei mesi non comporta l’automatica disapplicazione dell’art. 328, terzo comma, c.p.c.; la norma va letta in modo coordinato con la nuova durata del termine di impugnazione.
- Se l’evento interruttivo colpisce la parte legittimata a impugnare nel secondo trimestre del termine lungo, la proroga di diritto si riduce proporzionalmente: la finestra temporale utile e la durata della proroga vanno entrambe dimezzate rispetto al testo originario.
- La proroga di diritto presuppone che l’evento interruttivo intervenga prima della scadenza del termine per impugnare; una proroga non può operare su un termine già spirato.
- Quando il ricorso per cassazione è tardivo, la Corte può arrestarsi alla verifica della decadenza processuale senza esaminare i motivi di merito o di nullità dedotti contro la sentenza impugnata.
- La sospensione feriale va computata nel calcolo finale del termine di impugnazione, anche quando opera la proroga conseguente all’evento interruttivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36505/2022 del 14/12/2022
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36507/2022 del 14/12/2022
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36509/2022 del 14/12/2022
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36511/2022 del 14/12/2022
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36514/2022 del 14/12/2022
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36516/2022 del 14/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →