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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11638/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico spettante a una ex lettrice di madrelingua straniera, poi inquadrata come collaboratrice esperta linguistica (CEL), presso un'università statale. Dopo un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Corte d'appello di Napoli aveva escluso che, per il periodo successivo alla sottoscrizione del contratto come CEL, potesse permanere l'aggancio retributivo al trattamento del ricercatore universitario a tempo definito; aveva inoltre ritenuto non applicabile come ius superveniens la normativa sopravvenuta richiamata dalla lavoratrice, osservando che le leggi e i decreti interministeriali successivi avevano previsto soltanto stanziamenti e meccanismi da attuare mediante contrattazione integrativa di ateneo, senza abrogare la disciplina di riferimento né imporre un mantenimento automatico del trattamento pregresso. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione di legge per erronea esclusione dell'applicabilità della normativa sopravvenuta (legge 167/2017, legge 234/2021 e decreti attuativi), sostenendo che essa avrebbe imposto di riconoscere effetti retributivi dalla prima assunzione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., per non avere spiegato l'inapplicabilità dello ius superveniens; 3) violazione dell'art. 394 c.p.c., per omessa valutazione dell'incidenza della normativa sopravvenuta sul principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza rescindente; 4) omesso esame di fatti decisivi, individuati negli effetti dei decreti interministeriali del 2019 e del 2023 e nella procedura di infrazione europea; 5) violazione dell'art. 45 TFUE e richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, assumendo che la disciplina interna determinerebbe una discriminazione fondata sulla nazionalità. L'università ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondate le censure sulla normativa sopravvenuta, affermando che le leggi richiamate non avevano abrogato la disciplina precedente ma avevano solo stanziato risorse per favorire accordi integrativi di ateneo, i quali potevano eventualmente prevedere trattamenti di miglior favore ma non incidevano automaticamente sul diritto soggettivo della lavoratrice. Ha escluso anche la nullità della sentenza d'appello, rilevando che la motivazione era logica ed esauriente, nonché il vizio di violazione dell'art. 394 c.p.c., poiché il giudice di rinvio si era attenuto al principio di diritto vincolante già enunciato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non questioni interpretative o giuridiche. Infine, è stato respinto anche il tentativo di sollevare questione pregiudiziale europea, poiché la disciplina interna è stata ritenuta coerente con il principio di non discriminazione e con la giurisprudenza della CGUE; la Corte ha ribadito che la tutela del trattamento più favorevole opera come assegno personale e non implica un'equiparazione piena al personale docente. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La partecipazione al precedente giudizio di cassazione non impone l'astensione dei magistrati nel successivo giudizio sul ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità ricorre solo in caso di motivazione mancante o radicalmente incomprensibile; qui la motivazione della sentenza di rinvio è stata ritenuta presente e coerente.

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono stati esaminati i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo; il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché riferito a questioni giuridiche e non a un fatto storico.

  • art. 394 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato in cassazione e può valutare solo l'eventuale incidenza di ius superveniens effettivo; nel caso concreto non vi era una normativa sopravvenuta idonea a sovvertire il dictum rescindente.

  • art. 45 TFUE

    Invocato per lamentare una discriminazione fondata sulla nazionalità, ma la Corte ha escluso il contrasto della disciplina interna con il principio di non discriminazione.

  • art. 11 L. 167/2017

    È stato interpretato come norma di stanziamento straordinario di fondi per la contrattazione integrativa di ateneo, non come abrogazione o modifica automatica della disciplina precedente.

  • art. 1, comma 305, L. 234/2021

    È stata ritenuta una modifica della disciplina di finanziamento e attuazione, priva di incidenza diretta sul trattamento retributivo in assenza di un accordo integrativo applicabile.

  • art. 26, comma 3, L. 240/2010

    Ha chiarito che la conservazione del trattamento più favorevole opera dalla sottoscrizione del contratto di collaborazione linguistica come assegno personale, senza mantenimento dell'aggancio retributivo alla carriera del ricercatore.

  • d.l. n. 2/2004, conv. in L. n. 63/2004

    Costituisce la base del trattamento parametrico del rapporto, ma il suo effetto è stato limitato dal successivo intervento legislativo nei termini precisati dalla Cassazione.

  • d.l. n. 120/1995

    È richiamato come fonte che ha autorizzato la contrattazione collettiva per i collaboratori esperti linguistici.

  • d.P.R. n. 382/1980, art. 28

    È menzionato per descrivere l'assunzione dei lettori di madrelingua straniera in relazione a esigenze di esercitazione degli studenti, quale attività distinta da quella dei docenti.

  • d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato per il sistema delle fonti applicabile al pubblico impiego contrattualizzato e alla contrattazione collettiva di settore.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza pronunciata dal giudice di rinvio, la partecipazione al precedente giudizio di legittimità non determina di per sé incompatibilità o obbligo di astensione, poiché il sindacato resta di sola legalità.
  • Il vizio di motivazione apparente o mancante ricorre solo quando la sentenza non esponga alcuna reale argomentazione o presenti un'apparenza tale da non consentire di individuare la ratio decidendi; una motivazione che affronti i punti controversi in modo logico ed esauriente è sufficiente.
  • Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e può discostarsene solo in presenza di un vero ius superveniens idoneo a incidere sulla disciplina applicabile; meri interventi di finanziamento o di attuazione negoziale non modificano automaticamente il diritto sostanziale.
  • Quando la legge prevede un trattamento di miglior favore da conservare al passaggio a una diversa figura professionale, tale tutela opera normalmente come assegno personale riassorbibile, non come permanenza indefinita dell'originario aggancio alla dinamica retributiva di un diverso inquadramento.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non questioni giuridiche, interpretative o valutative.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione sia irrilevante ai fini della decisione o quando l'interpretazione della norma unionale sia già chiarita in modo sufficiente dalla giurisprudenza consolidata.
  • Il principio di non discriminazione in ambito unionale non impone necessariamente la piena equiparazione di categorie professionali diverse; è sufficiente assicurare il medesimo trattamento in situazioni analoghe, nel rispetto della specificità delle mansioni e della contrattazione collettiva applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiLavoroProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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