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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11528/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione, da una società operante nella grande distribuzione, di un punto vendita a una diversa società, con conseguente passaggio dei rapporti di lavoro dei dipendenti addetti a quel punto vendita. I lavoratori hanno chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità della cessione di ramo d'azienda e dei correlati trasferimenti dei rapporti, con ripristino del rapporto in capo alla cedente e condanna delle società al pagamento delle differenze retributive per il diverso trattamento applicato dalla cessionaria. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che il punto vendita costituisse un'entità economica autonoma, dotata di propria organizzazione e gestione, con licenza commerciale, conto economico dedicato, personale stabile, direttore con poteri organizzativi e gestionali, e dunque aveva escluso l'illegittimità della cessione. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: (1) motivazione apparente o contraddittoria, perché la Corte territoriale avrebbe contemporaneamente riconosciuto ingerenze della sede centrale e autonomia del punto vendita, travisando le deposizioni testimoniali; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello valutato l'attendibilità di un testimone anche sulla base di un atto non acquisito al fascicolo; (3) omesso esame di fatti decisivi, relativi alla fungibilità del personale nei vari punti vendita e alla mancanza di una entità stabile e dotata di know how proprio presso l'unità ceduta; (4) violazione dell'art. 2112 c.c., perché, secondo i ricorrenti, mancava il requisito dell'autonomia funzionale preesistente del ramo ceduto, essendo il negozio sostanzialmente diretto dalla sede centrale su conto economico, approvvigionamenti, acquisti, promozioni e disciplina del personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere tra uno dei ricorrenti e la società cedente, a seguito di verbale di conciliazione in sede sindacale, con compensazione delle spese tra tali parti. Per il resto ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. La Corte ha ribadito che, ai fini dell'art. 2112 c.c., il ramo d'azienda deve costituire un'entità economica funzionalmente autonoma già al momento dello scorporo, capace di operare con i propri mezzi organizzativi e funzionali. Ha però osservato che la sentenza d'appello si era attenuta a tale criterio, avendo accertato in fatto che il punto vendita era preesistente nella sua interezza, dotato di autonomia organizzativa e gestionale, pur inserito in un modello commerciale uniforme della catena. Le doglianze dei ricorrenti sono state giudicate, in sostanza, come contestazioni della ricostruzione fattuale e della valutazione delle prove, non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese verso le parti vittoriose e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022

    consente la decisione in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza nei termini previsti

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione di norme processuali

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma sulla struttura e motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare l'utilizzo di elementi non introdotti ritualmente nel giudizio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti

  • art. 2112 c.c.

    il ramo d'azienda è trasferibile solo se costituisce un'entità economica dotata di autonomia organizzativa e funzionale già al momento dello scorporo

  • direttiva 2001/23/CE

    definisce il trasferimento di entità economica che conserva la propria identità come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 2112 c.c., il trasferimento di ramo d'azienda richiede che il complesso ceduto sia già preesistente e si presenti come entità economica dotata di autonomia organizzativa e funzionale, idonea a svolgere la propria attività con mezzi propri.
  • L'autonomia del ramo ceduto non è esclusa dalla presenza di coordinamento, standard comuni, controlli o direttive della sede centrale, se tali elementi restano compatibili con una capacità gestionale autonoma dell'unità trasferita.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una rivalutazione del merito o delle prove: se la decisione d'appello ha applicato il corretto criterio giuridico e la motivazione è logicamente coerente, le doglianze sulla ricostruzione fattuale non possono essere accolte.
  • La motivazione è apparente solo quando sia del tutto incoerente, mancante o meramente assertiva; non basta che il ricorrente proponga una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
  • La verifica della genuinità del ramo d'azienda va compiuta guardando alla capacità dell'unità ceduta di operare come articolazione funzionalmente autonoma al momento della cessione, non alla sola circolazione di beni, locali o personale isolatamente considerati.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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