Cassazione Civile, Ordinanza n. 11541/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione di una società agricola a una cartella esattoriale dell'INPS relativa a contributi previdenziali richiesti in recupero perché la società aveva fruito di agevolazioni contributive collegate all'adesione a un contratto di riallineamento retributivo. Nei gradi di merito la società sosteneva la legittimità dell'accordo provinciale di riallineamento e, quindi, del connesso beneficio contributivo. In cassazione ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 116, commi 1 e 3, della L. 388/2000, dell'art. 5 del D.L. 510/1996 conv. in L. 608/1996 e delle disposizioni collettive provinciali, sostenendo che la norma di proroga dovesse intendersi riferita anche alla possibilità di stipulare nuovi accordi territoriali/provinciali di riallineamento e non solo al recepimento aziendale degli accordi già esistenti; con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e degli artt. 1362 ss. c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte di appello avesse ritenuto assorbite le ulteriori censure sul merito, comprese quelle relative alle retribuzioni corrisposte in misura inferiore a quella contrattuale in un anno successivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha condiviso l'interpretazione della Corte di appello secondo cui la proroga introdotta dall'art. 116 della L. 388/2000 riguardava esclusivamente il recepimento, da parte delle aziende, di contratti di riallineamento già esistenti entro il termine previsto, e non anche la stipula di nuovi accordi territoriali/provinciali. Da ciò discende che l'accordo provinciale sottoscritto il 21 febbraio 2001 era tardivo e non idoneo a fondare il beneficio contributivo. Il terzo motivo è stato disatteso perché non specificamente diretto a censurare la ratio decisiva della sentenza impugnata e perché privo della necessaria specificità e completezza. Non sono state liquidate spese per difetto di sostanziale attività difensiva dell'INPS e perché l'altra parte è rimasta intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma richiamata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nei primi due motivi di ricorso
art. 360 n. 5 c.p.c.
norma richiamata per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo, poi ritenuto insussistente nei termini prospettati
art. 366 n. 4 c.p.c.
richiamato per affermare che i motivi di ricorso devono essere specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato quanto alla trattazione in camera di consiglio e al deposito dell'ordinanza
art. 5 del D.L. n. 510 del 1996, conv. in L. n. 608 del 1996
ha introdotto la disciplina dei contratti di riallineamento retributivo e fissato il termine per stipulare accordi territoriali e aziendali di recepimento; la Corte ne valorizza la portata letterale e sistematica
art. 23, comma 2, della L. n. 196 del 1997
ha fatto decorrere i limiti temporali previsti dall'art. 5 del D.L. 510/1996 dalla data di entrata in vigore della legge
art. 63, comma 3, della L. n. 488 del 1999
ha prorogato al 31 dicembre 2000 il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli aziendali di recepimento
art. 116 della L. n. 388 del 2000
ha previsto lo sgravio contributivo per le imprese che recepiscono entro un anno dalla decisione della Commissione europea contratti di riallineamento; la Corte lo interpreta come proroga riferita solo al recepimento aziendale di accordi già esistenti, non alla stipula di nuovi accordi territoriali
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la statuizione sui presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 1362 c.c.
richiamato nel terzo motivo come criterio ermeneutico dei contratti/accordi collettivi, ma il motivo è stato respinto per difetto di specificità
art. 1363 c.c.
richiamato nel terzo motivo come criterio ermeneutico sistematico
art. 1364 c.c.
richiamato nel terzo motivo come criterio ermeneutico
art. 1365 c.c.
richiamato nel terzo motivo come criterio ermeneutico
art. 1366 c.c.
richiamato nel terzo motivo come criterio ermeneutico
art. 1367 c.c.
richiamato nel terzo motivo come criterio ermeneutico
art. 1368 c.c.
richiamato nel terzo motivo come criterio ermeneutico
art. 1369 c.c.
richiamato nel terzo motivo come criterio ermeneutico
Massime di principio
- In tema di contratti di riallineamento retributivo, la proroga dei termini prevista dalla normativa speciale va interpretata in modo letterale e sistematico: se la disposizione parla di imprese che "recepiscono" contratti di riallineamento, la proroga riguarda il solo recepimento aziendale di accordi già conclusi e non anche la possibilità di stipulare nuovi accordi territoriali oltre il termine finale previsto dalla disciplina previgente.
- Quando una normativa agevolativa è costruita come sistema di emersione graduale dall'irregolarità, la sua interpretazione non può prescindere dalla scansione temporale fissata dal legislatore; una successiva proroga limitata a un segmento della procedura non consente di estendere i benefici a fattispecie non espressamente ricomprese.
- Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere specifiche, complete e direttamente riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda su una ragione assorbente, il ricorrente deve colpirla in modo puntuale, altrimenti il motivo è inidoneo.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non è sufficiente quando la censura, in concreto, non contiene la completa trascrizione o rappresentazione degli atti necessari a consentire il controllo di fondatezza della doglianza.
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