Cassazione Civile, Ordinanza n. 11543/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diniego della NASpI opposto dall'INPS in sede amministrativa a un assicurato, sul rilievo che questi non avrebbe comunicato entro trenta giorni dalla domanda lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo e il relativo reddito presuntivo. I giudici di merito avevano accolto la domanda dell'assicurato, ritenendo che la decadenza prevista dal d.lgs. n. 22/2015 si riferisse solo al caso in cui l'attività autonoma fosse stata iniziata dopo il riconoscimento della prestazione, e non anche all'ipotesi di attività autonoma già in essere al momento della domanda. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, in relazione all'art. 12 preleggi c.c., sostenendo che la decadenza operi ogni volta che il percettore ometta la comunicazione della contemporanea attività autonoma e del reddito, anche se l'attività era preesistente alla domanda di NASpI.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha interpretato il combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 nel senso che la decadenza dalla NASpI consegue all'omessa comunicazione all'INPS della contemporanea percezione della prestazione e dello svolgimento di un'attività autonoma da cui derivi reddito, senza che sia necessario che tale attività sia stata intrapresa dopo l'inizio del trattamento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda dell'assicurato. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la novità e complessità della questione.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015
"il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve informare l’INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne"
L'obbligo di comunicazione serve a segnalare all'INPS la contemporaneità tra NASpI e attività autonoma produttiva di reddito; non è richiesto che l'attività sia iniziata solo dopo il riconoscimento della prestazione.
art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015
"decadenza dalla fruizione della NASpI" in caso di "inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo"
La decadenza si applica anche quando l'assicurato non comunichi entro trenta giorni dalla domanda lo svolgimento di un'attività autonoma già esistente, se vi è contemporanea percezione della NASpI e reddito derivante dall'attività.
È usato per valorizzare l'intenzione del legislatore e per ricavare una lettura sistematica e teleologica delle norme sulla NASpI.
La Corte esclude che la soluzione adottata integri un'analogia vietata in materia di decadenze, ritenendola invece un'interpretazione coerente del testo normativo.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Indica il rito camerale e il termine riservato per il deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- La decadenza dalla NASpI per omessa comunicazione dell'attività autonoma opera quando il percettore omette di informare l'INPS della contemporaneità tra prestazione e attività lavorativa autonoma produttiva di reddito, anche se tale attività era già in corso al momento della domanda.
- Nel interpretare le norme che disciplinano la decadenza, il giudice deve coordinare dato letterale e ratio complessiva del sistema, privilegiando una lettura teleologica che eviti risultati incoerenti con la finalità della disciplina.
- L'espressione normativa "intraprenda un'attività" può essere letta in modo non meramente cronologico, se il contesto sistematico mostra che il legislatore intendeva colpire l'omessa comunicazione della situazione di incompatibilità o cumulo tra prestazione e reddito.
- Non vi è estensione analogica vietata quando la fattispecie decifrata dal sistema normativo risulta implicitamente considerata dalla disposizione, anche se non descritta con formulazione esplicita.
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