Cassazione Civile, Ordinanza n. 11545/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine da una decisione della Corte d’appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il credito vantato nei confronti della società intimata, ritenendo decorso il termine quinquennale dalla notifica della cartella di pagamento. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. La controparte non svolgeva difese. In sede di legittimità, tuttavia, la Corte rilevava d’ufficio un vizio preliminare: il ricorso era stato proposto dall’Agenzia tramite avvocato del libero foro, in contrasto con il regime ordinario di patrocinio davanti alla Corte di cassazione, che per tale ente è affidato all’Avvocatura dello Stato salvo ipotesi eccezionali di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, ovvero apposita delibera motivata dell’ente. La procura rilasciata a un difensore esterno veniva quindi considerata invalida, con conseguente difetto di legittimazione processuale e inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, rilevando d’ufficio la nullità/invalidità della procura conferita ad avvocato del libero foro e quindi il difetto di valida costituzione del rapporto processuale in sede di legittimità. Non sono state regolate le spese, perché la parte intimata non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
consente, in presenza di apposita delibera motivata dell’ente, il ricorso al patrocinio di un avvocato del libero foro, in deroga al regime ordinario di difesa affidata all’Avvocatura dello Stato.
protocollo del 22 giugno 2017
prevede che il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato all’Avvocatura Generale dello Stato, salvo conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
impone, in caso di declaratoria di inammissibilità, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
individua la misura base del contributo unificato cui commisurare l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Sezioni Unite, sentenza n. 30008 del 2019
afferma il principio secondo cui, nei giudizi di legittimità, il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è normalmente affidato all’Avvocatura dello Stato e la procura a difensore esterno è invalida fuori dai casi eccezionali previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la validità della procura e la legittimazione processuale del difensore costituiscono presupposti indispensabili del rapporto processuale; la loro mancanza comporta inammissibilità del ricorso ed è rilevabile d’ufficio.
- Per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il patrocinio davanti alla Corte di cassazione spetta ordinariamente all’Avvocatura Generale dello Stato; il ricorso a un avvocato del libero foro è ammesso solo nelle ipotesi eccezionali previste dal protocollo applicabile o da una delibera motivata dell’ente ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933.
- La procura rilasciata in assenza dei presupposti che consentono la difesa esterna è invalida e non consente una valida costituzione in cassazione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11516/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11524/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11528/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11541/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11543/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11548/2024 del 30/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →