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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11524/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma rilevante in favore dell'ente resistente, fondato sulla precedente sentenza d'appello che aveva ridotto il risarcimento riconosciuto al ricorrente per il ritardo nell'assunzione. Il ricorrente aveva proposto opposizione al decreto, poi respinta in primo e secondo grado. In cassazione deduceva, con due motivi, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle norme sulla competenza del rito lavoro, sostenendo che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso da sezione civile incompetente per materia e che il giudice d'appello avrebbe omesso di esaminare tale questione. Con il secondo motivo denunciava motivazione apparente e contraddittoria in ordine al giudicato formatosi sulla precedente sentenza d'appello, sostenendo che la mancanza di un espresso capo di condanna dell'ente nella sentenza precedente impedisse di ritenere esistente un credito restitutorio in capo all'ente e che, al più, ogni pretesa restitutoria potesse spettare ad altro soggetto rimasto contumace; inoltre insisteva sul fatto che il giudicato avesse lasciato ferma la responsabilità di un diverso soggetto per il periodo anteriore al luglio 1998.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza inammissibile perché la questione prospettata attiene alla ripartizione interna degli affari nel tribunale e non alla competenza in senso tecnico, venuta meno dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado nelle controversie di lavoro. Sul secondo motivo ha escluso la sussistenza di motivazione apparente o omissione, rilevando che la sentenza impugnata aveva chiaramente spiegato perché la precedente decisione costituiva titolo per il decreto ingiuntivo, perché il giudicato aveva circoscritto il danno riconosciuto e perché il diritto alla restituzione spettasse all'ente che aveva agito monitoriamente; ha inoltre osservato che il ricorso difettava di autosufficienza, non riportando i passaggi rilevanti delle decisioni richiamate. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 637, 409 e 413 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la nullità del decreto ingiuntivo e l'incompetenza per materia della sezione civile; la Corte non accoglie la censura perché la questione non integra un problema di competenza in senso tecnico dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    Invocato come parametro dei vizi denunciati in cassazione; la Corte ritiene inammissibili i motivi proposti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sui limiti del decisum e sulla possibilità di chiedere la restituzione delle somme anche quando il relativo ordine sia stato omesso nella sentenza riformatrice.

  • artt. 287 e ss. c.p.c.

    Interpretati estensivamente nel senso che il procedimento di correzione degli errori materiali può essere utilizzato quando il giudice d'appello ometta l'ordine di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza riformata, se l'omissione è mera disattenzione e non richiede ulteriori valutazioni.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso integralmente rigettato o dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado, nelle controversie di lavoro la distinzione tra sezione lavoro e sezione civile del tribunale attiene alla distribuzione interna degli affari e non integra una questione di competenza suscettibile di regolamento o di nullità per incompetenza del giudice.
  • Il ricorso per cassazione che deduca vizi motivazionali o di violazione del giudicato deve essere autosufficiente e riportare in modo puntuale i passaggi decisivi degli atti e delle sentenze richiamate; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • La mancata espressa statuizione di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza poi riformata non esclude di per sé il diritto alla restituzione, quando tale obbligo discenda automaticamente dalla riforma e non richieda ulteriori valutazioni giudiziali; in tali casi può venire in rilievo anche la correzione dell'errore materiale.
  • La motivazione non è apparente quando la sentenza di merito esplicita, sia pure sinteticamente, le ragioni decisive poste a base della decisione e affronta i punti essenziali della controversia, anche con riferimento al giudicato formatosi su precedenti pronunce.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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