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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11516/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di un soggetto privato, della decisione della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Milano. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: con il primo si denunciava violazione degli artt. 444 e 445 c.p.p. e si contestava la qualificazione di una sentenza penale del 1999, sostenendo che si trattasse di provvedimento di patteggiamento o comunque assimilabile ai provvedimenti non menzionabili nel certificato penale; con il secondo si denunciava violazione dell'art. 47 l. 354/1975, deducendo che l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali avrebbe estinto anche il reato e quindi fatto venir meno la menzione della condanna; con il terzo si denunciava violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la domanda non fosse stata respinta per difetto di prova, perché la regola giuridica sulla non menzionabilità della condanna non richiedeva il deposito del certificato richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei tre motivi, perché ha rilevato che il ricorso era improcedibile. In applicazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ha ritenuto non sufficiente il deposito di una copia autentica della sentenza impugnata che conteneva soltanto il dispositivo e non la motivazione. Tale omissione impediva di verificare oggetto della controversia, ragioni della decisione e tempestività/fondatezza delle censure. Non essendo stata reperita in atti una copia integrale della sentenza di appello, la Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso. Non ha pronunciato spese, perché gli intimati non hanno svolto difese, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la sentenza penale fosse stata resa a seguito di patteggiamento

  • art. 445 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'assimilabilità del provvedimento ai casi non menzionabili nel certificato penale

  • artt. 24 e 25 d.P.R. n. 313/2002

    evocati dal ricorrente come norme che escluderebbero la menzione di alcuni provvedimenti nel certificato penale e nel casellario

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per affermare che il provvedimento presupponeva un accordo tra le parti ed escludeva la causa di non punibilità

  • art. 47 l. 354/1975

    richiamato dal ricorrente per sostenere che l'esito positivo dell'affidamento in prova avrebbe estinto anche il reato e non solo la pena

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare che il rigetto potesse fondarsi su un difetto di prova

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    norma ritenuta decisiva: il deposito della copia autentica integrale della sentenza impugnata è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    base per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso dichiarato improcedibile

Massime di principio

  • Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata deve consentire alla Corte di conoscere integralmente la decisione, incluse motivazione e data di deposito, così da verificare oggetto della controversia e fondatezza delle censure.
  • Il deposito del solo dispositivo della sentenza impugnata non soddisfa l'onere imposto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché non consente il controllo sulla decisione e determina l'improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità può essere esclusa solo quando, nonostante la mancanza di alcune parti del provvedimento, le ragioni della decisione siano comunque ricostruibili con certezza; non è invece sufficiente una produzione meramente parziale che renda impossibile tale ricostruzione.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile e le controparti non hanno svolto attività difensiva, la Corte può non provvedere sulle spese, restando fermo l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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