Cassazione Civile, Ordinanza n. 20992/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione a un’istanza di rimborso di credito IVA relativo all’anno d’imposta 2006. La società contribuente, quale controllante di un gruppo IVA, sosteneva di vantare un credito derivante dalla compensazione del credito maturato dalla controllata nell’anno 2005 nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo. La Commissione tributaria regionale aveva però accolto l’appello dell’Ufficio, rilevando che la compensazione era stata effettuata indebitamente mediante modello F24 anziché mediante i modelli IVA 26LP e IVA 26PR, e che tale utilizzo non spettante era confermato dalla successiva definizione agevolata della controversia sulla cartella emessa a seguito del controllo automatizzato. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la CTR avrebbe fondato la decisione sulla definizione agevolata della lite sulla cartella senza specifica deduzione dell’Agenzia; 2) violazione dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017 e degli artt. 100, 112 e 115 c.p.c., sostenendo che i giudici d’appello non avessero deciso sulla spettanza del credito ma avessero negato il diritto al rimborso solo per effetto della definizione agevolata; 3) violazione dell’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, del principio di neutralità fiscale e del divieto di doppia imposizione, assumendo che il credito della controllata fosse stato legittimamente trasferito e che la CTR avesse errato nel considerarlo non più esistente in capo alla controllante.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi identici proposti contro la medesima sentenza. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la questione della definizione agevolata della controversia sulla cartella era già stata introdotta dalla stessa parte ricorrente nel giudizio di merito, sicché non vi era ultrapetizione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la CTR si era comunque pronunciata sulla spettanza del diritto al rimborso, negandolo nel merito, e non si era limitata a rilevare una mera cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto infondato e inammissibile il terzo motivo: infondato perché la CTR aveva correttamente considerato indebita la compensazione effettuata fuori dal regime formale di liquidazione IVA di gruppo; inammissibile perché, se la società intendeva contestare l’omesso esame della documentazione sull’adesione al regime, avrebbe dovuto proporre una censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. o eventualmente revocazione, non una diversa doglianza di violazione di legge. La Corte ha inoltre escluso la violazione del principio di neutralità fiscale, precisando che il credito resta della controllata, la quale può utilizzarlo o chiederne rimborso nei modi di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
riunione dei ricorsi identici
La Corte dispone la riunione di due ricorsi identici proposti contro la medesima sentenza e iscritti separatamente a ruolo.
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Non vi è ultrapetizione se la questione sulla definizione agevolata è stata già introdotta dalla stessa parte nel giudizio di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
La deduzione di nullità per ultrapetizione è infondata quando il giudice si pronuncia su una questione ritualmente presente nel processo.
art. 11 del d.l. n. 50 del 2017
definizione agevolata delle controversie tributarie
La definizione agevolata della lite sulla cartella non impedisce, nel caso concreto, la pronuncia sulla spettanza del rimborso, già negata nel merito.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ritiene comunque infondata la censura perché la CTR si è pronunciata sul merito del diritto al rimborso.
Richiamato dalla ricorrente, ma non risulta violato, poiché la CTR ha valutato la dedotta compensazione indebita.
art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
liquidazione IVA di gruppo
La procedura è facoltativa e richiede una espressa dichiarazione di adesione; consente compensazioni infragruppo altrimenti escluse.
art. 4 del d.P.R. n. 442 del 1997
L'opzione per il regime IVA di gruppo deve risultare da dichiarazione espressa e non può desumersi da comportamenti concludenti.
art. 3, comma 1, D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065
La controllante deve dichiarare all'ufficio competente la volontà di avvalersi della facoltà di liquidazione IVA di gruppo entro il termine previsto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è infondata se il giudice di merito ha correttamente applicato la disciplina della procedura IVA di gruppo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Se la doglianza riguarda l'omesso esame della documentazione prodotta, la censura deve essere prospettata come omesso esame di fatto decisivo.
art. 73, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ricostruisce la disciplina pertinente sull'IVA di gruppo con riferimento al d.P.R. n. 633 del 1972.
artt. 163 TUIR, d.P.R. n. 917 del 1986 e 63 d.P.R. n. 633 del 1972
Il principio di neutralità fiscale non è violato perché il credito resta nella sfera della controllata e può essere utilizzato secondo legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- In tema di liquidazione IVA di gruppo, l'adesione al regime richiede una manifestazione espressa di volontà; non è sufficiente un comportamento concludente e l'opzione deve essere esercitata nei termini e con le forme previste dalla disciplina applicabile.
- La compensazione di un credito IVA nell'ambito del gruppo è indebita se effettuata al di fuori del regime formalmente attivato e con modalità diverse da quelle prescritte dai modelli e dalle dichiarazioni richieste.
- La definizione agevolata di una controversia relativa a una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato non impedisce, di per sé, al giudice di merito di pronunciarsi sulla spettanza del diritto al rimborso se tale questione è stata devoluta al giudizio.
- La censura di ultrapetizione è infondata quando il fatto o la questione su cui il giudice si è fondato era già stato allegato dalla stessa parte nel giudizio di merito.
- Se la doglianza riguarda il mancato esame di documenti o fatti decisivi, la parte deve articolare un motivo coerente con il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; non è sufficiente prospettare una generica violazione di legge.
- Il principio di neutralità fiscale non consente di riconoscere il rimborso al soggetto che abbia utilizzato indebitamente il credito: il credito rimane in capo al soggetto titolare originario e può essere fatto valere solo nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento.
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