Cassazione Civile, Ordinanza n. 20997/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di finanza e di processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle entrate emetteva avvisi di accertamento per gli anni 2013 e 2014 nei confronti di una società, recuperando a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA e irrogando sanzioni. La ripresa riguardava: costi per servizi di consegna e recapito fatturati da una società terza; compensi corrisposti agli amministratori ritenuti sproporzionati rispetto ai ricavi e quindi non inerenti; costi per carburante documentati da schede carenti di requisiti essenziali; spese per fitti passivi ritenute non inerenti perché relative a un magazzino inutilizzato. La CTP accoglieva solo in parte il ricorso del contribuente; la CTR della Sicilia rigettava l'appello erariale e accoglieva quello della società, annullando integralmente l'avviso. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, quanto al capo sui servizi resi da SE.I.NO.R. s.r.l.; 2) violazione di norme su accertamento, inerenza e prova, sempre sul medesimo capo; 3) violazione delle norme su inerenza e prova in relazione ai compensi degli amministratori, contestando la sproporzione dei compensi rispetto agli utili; 4) violazione delle medesime norme in relazione ai fitti passivi, sostenendo la non inerenza della spesa. La società resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando la nullità della sentenza impugnata nella parte relativa alla ripresa per i costi dei servizi di SE.I.NO.R. s.r.l., perché la motivazione della CTR è stata ritenuta meramente apparente e incapace di confrontarsi con le specifiche censure dell'appello erariale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato rigettato: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della CTR sull'inerenza dei compensi degli amministratori, osservando che il giudizio di inerenza non può essere ridotto a un mero controllo di congruità economica, e che il riferimento a scelte di governance e ai profili professionali e imprenditoriali degli amministratori è compatibile con l'inerenza. Anche il quarto motivo è stato rigettato, poiché la spesa per il magazzino in locazione, sostenuta in vista dell'ampliamento delle capacità competitive della società, è stata considerata coerente con i principi sull'inerenza. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello dell'Agenzia nei limiti indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della denuncia di motivazione apparente della sentenza.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza tributaria.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come vizio processuale per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato nei motivi di ricorso relativi alla ripresa a tassazione e alla deducibilità dei costi.
La Corte ribadisce che l'inerenza dei costi si ricava dalla nozione di reddito d'impresa e, secondo l'orientamento tradizionale, si collega al rapporto tra costo e impresa; la congruità/antieconomicità è indice, non criterio esclusivo.
Richiamato nel motivo relativo ai servizi fatturati e alla detraibilità IVA.
Richiamato in relazione all'onere della prova sulla deducibilità/inerenza dei costi.
Richiamato nei motivi sui compensi degli amministratori e sui fitti passivi in relazione alla detraibilità IVA.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare la soglia minima di controllabilità logico-giuridica per non essere apparente.
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
È richiamato come contenitore normativo del principio di inerenza e della deducibilità dei costi estranei all'attività d'impresa.
Cita il previgente riferimento normativo del medesimo principio di inerenza.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando il giudice di merito indica solo in modo astratto o stereotipato gli elementi valutati, senza confrontarsi con le specifiche censure di appello e senza consentire il controllo sul percorso logico-giuridico seguito.
- In sede di impugnazione, la motivazione per relationem è legittima solo se consente, attraverso la lettura coordinata delle sentenze di primo e secondo grado, di ricostruire in modo agevole e completo le ragioni della decisione; è invece nulla se il giudice si limita ad aderire alla pronuncia precedente senza esaminare le doglianze proposte.
- Ai fini della deducibilità dei costi d'impresa, l'inerenza non coincide con la mera utilità immediata né con la sola congruità economica della spesa: il giudizio è qualitativo e richiede di verificare la riferibilità del costo all'attività imprenditoriale, escludendo solo le spese estranee ad essa.
- L'antieconomicità o la sproporzione del costo non costituiscono di per sé un autonomo criterio di indeducibilità, ma possono assumere valore indiziario della mancanza di inerenza, da valutare nel contesto complessivo dell'operazione e dell'attività d'impresa.
- La deducibilità di spese sostenute per scelte organizzative o di governance, così come di costi strumentali all'espansione dell'attività, può essere riconosciuta quando esse siano inserite in un progetto imprenditoriale coerente e non risultino estranee alla sfera dell'impresa.
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