Cassazione Civile, Ordinanza n. 05428/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento IRES relativo all’anno 2005 con cui l’Ufficio contestava, da un lato, la deduzione di costi e la detrazione connessi a una fattura relativa a una prestazione resa da una società terza ritenuta oggettivamente inesistente e, dall’altro, la deducibilità dei costi derivanti da un’operazione di stock lending stipulata con una controparte estera. Nel ricorso per cassazione articolava cinque motivi: (1) violazione delle norme sul riparto dell’onere probatorio, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata dall’Amministrazione l’inesistenza oggettiva dell’operazione con la società terza; (2) violazione delle norme su IVA e redditi per non avere la CTR considerato la documentazione prodotta e per avere affermato l’assenza di prova del rapporto con la controparte; (3) violazione delle norme fiscali invocate per non avere escluso la deducibilità dei costi relativi all’operazione ritenuta inesistente; (4) violazione della disciplina sanzionatoria, deducendo l’assenza di dolo o colpa; (5) violazione delle norme civilistiche sulla causa del contratto, sostenendo che il contratto di stock lending fosse valido e aleatorio e che non potesse esserne affermata la nullità per difetto di causa.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l’apprezzamento della CTR sulla sussistenza, per presunzioni gravi, precise e concordanti, dell’inesistenza oggettiva dell’operazione fatturata con la società terza e ha affermato che, una volta fornita tale prova indiziaria dall’Ufficio, spettava alla contribuente dimostrare l’effettività dell’operazione, prova che non è stata data. Ha inoltre ritenuto inammissibile, e comunque infondata, la censura sui costi e sulle sanzioni, osservando che per le operazioni oggettivamente inesistenti non occorre provare la mala fede del contribuente. Quanto allo stock lending, ha confermato la nullità del negozio per difetto di una reale aleatorietà e per finalizzazione prevalente al risparmio fiscale indebito, con conseguente indeducibilità dei relativi costi. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973
è richiamato dalla ricorrente per censurare la ricostruzione dell’inesistenza oggettiva dell’operazione e del relativo accertamento.
è richiamato per il riparto dell’onere probatorio: l’Ufficio può provare l’inesistenza dell’operazione anche per presunzioni, poi incombe al contribuente la prova contraria.
è richiamato in relazione alla prova presuntiva dell’inesistenza oggettiva dell’operazione.
è invocato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità/detraibilità e la rilevanza della documentazione prodotta.
art. 109 D.P.R. n. 917 del 1986
è richiamato sia per la deducibilità dei costi sia, nella ricostruzione della Corte, per affermare l’indeducibilità dei costi relativi a operazioni inesistenti o a negozi privi di causa meritevole.
art. 8, commi 1 e 2, D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012
è richiamato per il regime dei costi afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti e per i limiti alla loro deduzione.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993
è richiamato dalla ricorrente in tema di deducibilità dei costi relativi ad attività o operazioni illecite/inesistenti.
è richiamato per contestare l’irrogazione delle sanzioni senza prova di dolo o colpa; la Corte afferma che, accertata l’inesistenza dell’operazione, non occorre dimostrare la mala fede del contribuente.
è richiamato per contestare la validità del contratto di stock lending, in relazione al requisito della causa.
è richiamato per sostenere la nullità del contratto di stock lending per difetto di causa.
art. 100, comma 4, D.P.R. n. 917 del 1986
è richiamato nel contesto della deducibilità dei costi del contratto di stock lending.
art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986
è richiamato nel contesto della deducibilità dei costi del contratto di stock lending.
art. 109, comma 8, D.P.R. n. 917 del 1986
è richiamato dalla Corte come ulteriore base per affermare l’indeducibilità degli oneri relativi al contratto di stock lending, anche quando non se ne affermi la nullità.
Massime di principio
- In tema di IVA e imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria può dimostrare l’inesistenza oggettiva di un’operazione anche mediante un quadro presuntivo composto da plurimi indizi gravi, precisi e concordanti; una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente fornire la prova contraria dell’effettività dell’operazione.
- La mera esibizione di fattura, mezzi di pagamento o scritture contabili regolari non è sufficiente a vincere la contestazione di operazione oggettivamente inesistente, poiché tali documenti possono essere utilizzati proprio per simulare un’operazione fittizia.
- Quando sia accertata l’inesistenza dell’operazione, non è richiesto all’Amministrazione di provare la mala fede del contribuente ai fini dell’irrogazione delle sanzioni; non è configurabile buona fede in capo a chi conosce se e in quale misura abbia effettivamente ricevuto la prestazione.
- Nei giudizi di legittimità, la censura che denunci il mancato esame di documenti già prodotti in causa non può trasformarsi in una rivalutazione del merito; se si assume l’omesso esame di una prova decisiva, il rimedio tipico è quello revocatorio, non il ricorso per cassazione.
- Un contratto atipico è valido solo se persegue un interesse meritevole di tutela ed è sorretto dalla causa propria del tipo concretamente negoziato; se l’operazione è strutturata in modo tale da escludere il reale alea contrattuale e risulta finalizzata essenzialmente a un indebito vantaggio fiscale, la nullità per difetto di causa può essere affermata.
- Anche quando non si giunga a dichiarare nullo un contratto di stock lending, gli oneri sostenuti per l’operazione possono risultare comunque indeducibili in applicazione della disciplina fiscale sui componenti negativi correlati a operazioni non effettive o fiscalmente non riconoscibili.
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