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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17530/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società impugnava un avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, con cui erano stati recuperati a tassazione per l'anno 2006 ricavi non dichiarati e costi ritenuti non inerenti ai fini IRES, IRAP e IVA. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 per avere la CTR ritenuto motivato l'avviso per relationem pur in assenza di previa conoscenza, notificazione o esibizione del PVC; 2) violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 e del principio del contraddittorio per non avere l'Ufficio attivato il contraddittorio endoprocedimentale sulle indagini bancarie; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita carenza di motivazione e di prova sugli elementi indiziari posti a base dell'accertamento; 4) violazione dell'art. 53 Cost. per non avere la sentenza riconosciuto, almeno in via forfettaria, la deducibilità dei costi necessari alla produzione del maggior reddito accertato, anche in assenza di specifica documentazione.

La decisione

La Corte ha respinto i primi tre motivi: ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo per difetto di specificità e di localizzazione, osservando che, contro il rilievo della CTR sulla motivazione per relationem dell'avviso, la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere o produrre l'atto impositivo per consentire la verifica della censura; ha poi rigettato il secondo motivo, ritenendo che per le imposte dirette, in un accertamento "a tavolino" fondato su indagini bancarie, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, mentre per l'IVA il principio del contraddittorio opera ma, nel caso concreto, la contribuente non aveva assolto all'onere di allegare quali difese concrete avrebbe potuto svolgere e quale esito diverso sarebbe stato possibile in caso di previo contraddittorio. Il quarto motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha richiamato i principi della Corte costituzionale sulla necessità di consentire al contribuente imprenditore la prova contraria, anche presuntiva, dell'incidenza dei costi correlati ai ricavi presunti derivanti da movimentazioni bancarie; la sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per il riesame del profilo dei costi deducibili.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    l'avviso di accertamento può essere motivato per relationem, purché il contenuto richiamato sia conoscibile e sufficientemente individuabile; la censura richiede la puntuale riproduzione/produzione degli atti richiamati.

  • art. 366 c.p.c.

    nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e localizzato, soprattutto quando si contesti la motivazione di un avviso di accertamento o di una cartella di pagamento.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    nelle imposte dirette, l'utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non impone di regola un contraddittorio preventivo generalizzato; l'invito al contribuente è una facoltà dell'Ufficio, non un obbligo.

  • art. 51 d.P.R. 633/1972

    in materia IVA l'accertamento fondato su indagini finanziarie è soggetto al contraddittorio preventivo imposto dal diritto unionale, ma la violazione rileva solo se il contribuente dimostra l'utilità concreta delle difese pretermese.

  • art. 2697 c.c.

    chi contesta l'accertamento deve articolare in modo specifico gli elementi di fatto e di prova che assumono decisivi e che il giudice avrebbe trascurato.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi sono scrutinati secondo il vizio denunciato; la loro ammissibilità dipende dalla specificità della critica e dalla sua autosufficienza.

  • art. 53 Cost.

    la capacità contributiva impedisce che, nell'accertamento basato su indagini bancarie, siano tassati ricavi presunti senza considerare i costi correlati, almeno in via presuntiva e secondo criteri ragionevoli.

  • art. 155 c.p.c.

    secondo comma e primo comma

    per il computo dei termini mensili o annuali opera la computazione civile, con scadenza nel giorno corrispondente del mese iniziale e aggiunta della sospensione feriale ove applicabile.

  • art. 2963 c.c.

    nei termini di decadenza annuali o mensili si applica il criterio di computo civile.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare, sommato alla sospensione feriale, determina la tempestività del ricorso.

  • art. 1 L. 742/1969

    la sospensione feriale dei termini processuali si computa aggiungendo 31 giorni al termine di impugnazione quando applicabile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che contesti la motivazione per relationem di un avviso di accertamento deve riportare o produrre gli atti richiamati e i passaggi rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
  • In tema di imposte dirette, l'accertamento fondato su indagini bancarie può essere svolto senza previo contraddittorio endoprocedimentale generalizzato, salvo ipotesi specifiche previste dalla legge.
  • In materia IVA, il contraddittorio preventivo è imposto dal diritto dell'Unione; tuttavia, la sua omissione comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere e che il procedimento avrebbe potuto avere esito diverso.
  • La violazione del contraddittorio non può essere dedotta in modo meramente formale o pretestuoso: occorre la c.d. prova di resistenza.
  • Nell'accertamento dei maggiori ricavi derivanti da indagini finanziarie, il contribuente imprenditore deve poter opporre prova contraria anche presuntiva sull'incidenza dei costi correlati, poiché la capacità contributiva esige che si tassino ricchezze effettive e non presunte in modo irragionevole.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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