Cassazione Civile, Ordinanza n. 25619/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso di somme versate in relazione all'imposta dovuta per la rivalutazione di immobili ex art. 25 L. n. 413/1991. Una società aveva estinto una parte residua dell'imposta mediante compensazione obbligatoria con tre crediti d'imposta relativi a IRPEG e ILOR di anni precedenti, e per il credito residuo non utilizzato e per gli interessi sui crediti aveva poi chiesto il rimborso. Dopo il silenzio dell'Amministrazione, il successore della società aveva impugnato il silenzio-rifiuto. I giudici di merito avevano accolto la pretesa, ritenendo che la prescrizione decorresse solo dalla fine del termine di accertamento e richiamando l'art. 2, comma 58, L. n. 350/2003. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2946 c.c., perché la CTR ha fatto decorrere la prescrizione solo dopo i termini di decadenza per l'accertamento, mentre il credito esposto in dichiarazione si prescrive in dieci anni dalla sua indicazione; 2) violazione dell'art. 2, comma 58, L. n. 350/2003, perché la norma non modifica i termini di prescrizione ma contiene solo un invito all'Amministrazione a non eccepire la prescrizione, senza applicazione diretta giudiziale e, comunque, non estensibile per analogia a crediti ILOR e agli interessi; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, perché la CTR ha ritenuto sufficiente la mancata contestazione dei conteggi e il decorso del termine di accertamento, mentre il contribuente che chiede il rimborso resta attore in senso sostanziale e deve provare il diritto al rimborso, essendo l'Amministrazione legittimata a contestare il credito anche oltre i termini di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia, cassa la sentenza della CTR e decide nel merito respingendo il ricorso introduttivo del giudizio di rimborso. La Corte afferma che il credito esposto in dichiarazione dà luogo a un'istanza di rimborso e che l'azione di recupero è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, la quale decorre dalla presentazione della dichiarazione in cui il credito è esposto, non dalla scadenza dei termini per l'accertamento. Esclude inoltre che l'art. 2, comma 58, L. n. 350/2003 possa essere applicato direttamente dal giudice o esteso a crediti non espressamente contemplati, e ribadisce che, nelle controversie su istanza di rimborso, il contribuente ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, potendo l'Amministrazione contestare il credito in radice.
Norme richiamate
La pretesa al rimborso del credito esposto in dichiarazione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, che decorre dalla presentazione della dichiarazione e non dalla scadenza dei termini di accertamento.
art. 2, comma 58, L. 24 dicembre 2003, n. 350
La disposizione non modifica i termini di prescrizione ma contiene un mero invito rivolto all'Amministrazione a non far valere la prescrizione; non è suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice e non può essere estesa analogicamente a crediti diversi da quelli espressamente indicati.
La mancata specifica contestazione dei conteggi non vale, da sola, a far ritenere riconosciuto il credito quando l'Amministrazione contesti in radice l'esistenza del diritto al rimborso.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il decorso dei termini decadenziali per l'accertamento non impedisce all'Amministrazione di contestare l'esistenza del credito esposto in dichiarazione, trattandosi di potere di difesa rispetto al proprio debito.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'esposizione del credito in dichiarazione è equiparata a istanza di rimborso e rende superflua un'apposita domanda ai fini della decadenza; resta però applicabile la prescrizione ordinaria.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il termine per il controllo formale o cartolare non incide sulla decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso.
art. 25 L. 30 dicembre 1991, n. 413
È la disposizione che prevedeva la rivalutazione di immobili e la compensazione obbligatoria utilizzata nella fattispecie concreta.
Massime di principio
- Quando il contribuente espone in dichiarazione un credito d'imposta, tale indicazione vale come istanza di rimborso e fa sorgere il diritto alla tutela giudiziale senza necessità di un'autonoma domanda.
- L'azione di rimborso del credito esposto in dichiarazione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, che decorre dalla dichiarazione stessa; i termini per il controllo o per l'accertamento non ne sospendono né differiscono l'inizio.
- I termini decadenziali previsti per l'attività di accertamento dell'Amministrazione non impediscono a quest'ultima di contestare, in sede difensiva, l'esistenza del credito vantato dal contribuente.
- L'art. 2, comma 58, L. n. 350/2003 non introduce un nuovo regime di prescrizione né vincola direttamente il giudice: esso si risolve in un invito all'Amministrazione a non eccepire la prescrizione.
- Nei giudizi di rimborso il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale e ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto per ciascuna posta richiesta; la mancata contestazione di singoli conteggi non equivale a riconoscimento del credito se l'Amministrazione nega il debito in radice.
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