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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12369/2026 del 03/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per IRPEF e addizionali relative agli anni d'imposta 2007 e 2008 ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973, impugnati dalla contribuente. In primo grado il ricorso veniva rigettato, mentre in appello la Commissione tributaria regionale accoglieva l'impugnazione della contribuente. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 16-bis e 53 del d.lgs. 546/1992, sostenendo l'inesistenza della notifica dell'appello e l'inefficacia sanante della costituzione tardiva dell'Ufficio; con il secondo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., per motivazione ritenuta apodittica e astratta; con il terzo denunciava la violazione dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., lamentando un'erronea distribuzione dell'onere probatorio e la ritenuta sufficienza della mera disponibilità di somme a giustificare le spese per incrementi patrimoniali. La contribuente si costituiva con controricorso e, successivamente, entrambe le parti rappresentavano l'intervenuta definizione agevolata delle pretese tributarie ex art. 6 del d.l. 119/2018, producendo documentazione in cassazione.

La decisione

La Corte, preso atto della documentazione depositata ai sensi dell'art. 372 c.p.c., ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata delle pendenze tributarie e aveva integralmente pagato quanto dovuto per il perfezionamento della definizione. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs. 546/1992. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente, in considerazione della valutazione complessiva della lite e su richiesta di entrambe le parti. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38 del d.P.R. 600/1973

    Norma posta a base degli avvisi di accertamento relativi a IRPEF e addizionali, richiamata anche nel terzo motivo per contestare la valutazione dell'onere della prova nell'accertamento sintetico.

  • art. 16-bis d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel primo motivo quale parametro della dedotta nullità della notifica dell'appello nel processo tributario telematico.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel primo motivo in relazione ai requisiti e alla notifica dell'appello tributario.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel secondo motivo per denunciare l'asserita carenza di motivazione della sentenza di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo quale parametro del vizio di omessa pronuncia o ultrapetizione, contestato per motivazione apodittica.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo come regola di ripartizione dell'onere della prova, asseritamente violata dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per i motivi di nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in relazione all'accertamento tributario e all'onere della prova.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente il deposito in cassazione di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, compresi quelli che comprovano la cessazione della materia del contendere sopravvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione.

  • art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Disciplina la definizione agevolata delle pendenze tributarie; la Corte ne prende atto come causa sopravvenuta di cessazione della materia del contendere.

  • art. 46, primo comma, d.lgs. 546/1992

    Prevede l'estinzione del giudizio, totale o parziale, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.

  • art. 15, primo comma, d.lgs. 546/1992

    Richiamato per la regolazione delle spese secondo una valutazione complessiva della lite, distinta dalla compensazione automatica conseguente all'estinzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ne esclude l'applicazione, ritenendo insussistenti i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in ragione della natura della parte pubblica e della definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta cessazione dell'interesse all'impugnazione può essere documentata con produzioni ex art. 372 c.p.c., quando tali documenti incidano sull'ammissibilità del ricorso e dimostrino l'intervenuta definizione della lite.
  • La definizione agevolata della pretesa tributaria, se perfezionata con il pagamento integrale dovuto, determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione e comporta la cessazione della materia del contendere con estinzione del giudizio.
  • Nei giudizi tributari, l'estinzione per cessazione della materia del contendere non implica automaticamente la compensazione delle spese: il regolamento delle spese richiede una valutazione complessiva della lite, salvo ipotesi diverse previste dalla legge.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere in fattispecie non rientranti nella previsione applicativa restrittivamente intesa dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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