Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27049/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall'azione di un pensionato volta a ottenere la restituzione della differenza tra le somme trattenute dalla Cassa a titolo di contributo di solidarietà, applicato sulla pensione dal 2010 in poi, e quanto ritenuto dovuto a titolo di contributo dell'1% previsto dall'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 per gli anni 2012 e 2013. La Corte d'appello aveva accolto la domanda in parte, condannando la Cassa alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme di legge e della Costituzione, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione; con il secondo ha censurato la decisione sulla prescrizione, deducendo che il diritto alla ripetizione delle somme sarebbe soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale. Il resistente ha depositato controricorso e ha resistito alla domanda di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambi i motivi erano già stati ripetutamente esaminati e ritenuti infondati da una giurisprudenza consolidata della stessa Corte, richiamata anche nella proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., e che la memoria depositata dalla ricorrente non offriva argomenti nuovi idonei a rimettere in discussione l'orientamento consolidato, fondato anche su Corte cost. n. 173/2016. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, l'ha condannata altresì al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011

    richiamato come base normativa del contributo dell'1% oggetto di confronto con il contributo di solidarietà trattenuto sulla pensione

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di contributo di solidarietà e disciplina previdenziale

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    richiamato quale norma di modifica dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    richiamato quale interpretazione autentica della disciplina previdenziale invocata

  • artt. 1 e 2, d.lgs. n. 509/1994

    richiamati dalla ricorrente nel quadro della disciplina delle casse privatizzate

  • artt. 2, 3 e 23 Cost.

    invocati a sostegno della dedotta illegittimità del contributo di solidarietà

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di violazione di legge dedotto dalla ricorrente

  • art. 19, comma 3, l. n. 21/1986

    richiamato nel secondo motivo con riferimento alla prescrizione

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    invocato per sostenere la prescrizione quinquennale

  • art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1947

    richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione dei crediti previdenziali

  • artt. 3 e 38 Cost.

    invocati dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla prescrizione e sulla disciplina previdenziale

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità per contrasto con giurisprudenza consolidata

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata seguita dalla Corte

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna per abuso del processo nel perseverare in un ricorso privo di nuovi argomenti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure investono questioni già risolte da un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte e il ricorrente non offre argomenti nuovi idonei a indurre un mutamento di indirizzo.
  • In materia previdenziale, la contestazione della legittimità di contributi di solidarietà o di trattenute su trattamenti pensionistici deve confrontarsi con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e con le indicazioni della Corte costituzionale richiamate dalla Corte di cassazione.
  • Quando la Corte formula una proposta di definizione accelerata e la parte insiste nella decisione senza apportare elementi nuovi, tale insistenza può integrare abuso del processo e legittimare la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e può comportare, se ne ricorrono i presupposti, anche l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.