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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27016/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione maturata a carico della gestione ex ENPALS. Il pensionato aveva ottenuto in primo grado, e poi in appello, l’accoglimento della domanda volta a ricalcolare la pensione senza applicare il massimale pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che anche per la c.d. quota B, relativa alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992, il limite massimo della retribuzione pensionabile doveva operare. Il resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per giudicato interno, sostenendo che l’INPS non avesse censurato tutte le affermazioni della sentenza impugnata. La Corte ha però ritenuto infondata l’eccezione, osservando che l’impugnazione di una statuizione nei suoi elementi essenziali riapre la cognizione sull’intera statuizione. Nel merito, la Corte ha accolto il motivo dell’INPS, affermando che, nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31.12.1995, la parte della retribuzione giornaliera eccedente il limite stabilito dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997, non deve essere considerata; tale limite non risulta abrogato né incompatibile con la disciplina successiva.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’INPS, ha cassato la sentenza della Corte d’appello e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La decisione di merito della Corte territoriale è stata quindi riformata perché non conforme al principio secondo cui il massimale pensionabile continua a operare nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971

    massimale pensionabile / limite massimo della retribuzione pensionabile

    Il limite massimo della retribuzione giornaliera/pensionabile continua a operare nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31.12.1995, e la parte eccedente non va presa in considerazione.

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    Non è ritenuto incompatibile con il permanere del massimale pensionabile previsto dalla disciplina previgente; non determina l’abrogazione del limite.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997

    È richiamato come norma di modifica dell’art. 12 d.P.R. n. 1420/1971, senza incidere sull’operatività del tetto alla retribuzione pensionabile.

  • art. 12 d.lgs. n. 503/1992

    Richiamato dalla sentenza di merito per le aliquote di rendimento sulla parte eccedente il limite, ma la Corte di cassazione non ne fonda la decisione, limitandosi a cassare la statuizione incompatibile con il massimale.

Massime di principio

  • Nel sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dalla disciplina speciale continua a operare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità successive al 31.12.1992, salvo abrogazione espressa o incompatibilità effettiva con la normativa successiva.
  • La parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale pensionabile non può essere utilizzata per incrementare la base di calcolo della quota B della pensione quando il lavoratore sia iscritto al Fondo in data anteriore al 31.12.1995.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, l’impugnazione di una statuizione nei suoi elementi essenziali è sufficiente a riaprire la cognizione sull’intera statuizione, anche se la parte resistente invochi un giudicato interno su singoli passaggi argomentativi.
  • Quando la Corte di cassazione ravvisa la violazione del criterio di calcolo della prestazione previdenziale, deve cassare la decisione di merito e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame conforme al principio di diritto affermato.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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