Cassazione Civile, Ordinanza n. 27022/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della pensione e del successivo supplemento maturati a carico della gestione ex ENPALS, con particolare riferimento al calcolo della c.d. quota B della pensione, cioè la quota relativa alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992 per soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31.12.1995. La pensionata aveva ottenuto in primo e secondo grado l’accoglimento della domanda di riliquidazione senza applicazione del massimale pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che, anche per la quota B, dovesse applicarsi il limite massimo della retribuzione pensionabile. La controparte ha resistito con controricorso eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per asserito giudicato interno su altra parte della decisione di merito relativa al conteggio dei contributi giornalieri.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità, rilevando che l’impugnazione dell’INPS investiva la statuizione centrale sul regime del massimale pensionabile e che, secondo il principio sul giudicato interno, la censura anche di un solo elemento della sequenza logico-giuridica riapre la cognizione sull’intera statuizione. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo deve applicarsi il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
Il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile non è stato abrogato ed è applicabile anche nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.
art. 4, d.lgs. n. 182/1997
La disposizione non è incompatibile con il mantenimento del massimale pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
La modifica normativa ha confermato il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile, senza eliminarlo.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, il giudicato interno si forma solo sulla statuizione che collega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto giuridico; pertanto la censura di uno solo degli elementi della sequenza logico-giuridica è sufficiente a riaprire la cognizione sull’intera statuizione.
- Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo va applicato il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale, quando tale limite non sia stato espressamente abrogato e non risulti incompatibile con la normativa successiva.
- La presenza di una disciplina previdenziale speciale più favorevole rispetto al regime generale non esclude l’applicazione dei limiti espressamente previsti dalla normativa di settore, quando questi risultino coessenziali all’assetto complessivo del sistema.
- In sede di legittimità, la violazione di legge è ravvisabile quando il giudice di merito ometta di applicare il corretto criterio normativo di calcolo della prestazione previdenziale.
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