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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27052/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una professionista per il pagamento di contributi previdenziali non versati all'ente di categoria. In primo grado l'opposizione era stata accolta in parte, ma la Corte d'appello, in parziale riforma, ha rigettato integralmente l'opposizione ritenendo che alcuni estratti contributivi inviati dall'ente in date indicate dalla ricorrente costituissero atti idonei a interrompere la prescrizione dei contributi. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto un unico motivo, formalmente qualificato come violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando motivazione apparente e contraddittoria, omesso esame del regolamento dell'ente e falsa applicazione delle norme in tema di costituzione in mora/interruzione della prescrizione, prova e interpretazione degli atti, assumendo che gli estratti contributivi non fossero idonei a interrompere la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale sull'idoneità degli atti a interrompere la prescrizione, senza adeguata trascrizione degli atti stessi e quindi in violazione del principio di specificità del ricorso. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla persuasività del ragionamento del giudice di merito investiva un profilo di sufficienza della motivazione non più deducibile nel vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo novellato. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore alla controparte e alla Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    motivazione apparente e contraddittoria

    Il vizio motivazionale non può essere usato per contestare la mera sufficienza o persuasività della motivazione, secondo il testo novellato del 2012 e la giurisprudenza richiamata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può mascherare una richiesta di nuovo esame del fatto o delle prove.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'idoneità degli atti a interrompere la prescrizione, ma non ritenuto decisivo per superare l'accertamento di fatto della corte di merito.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inefficacia interruttiva degli estratti contributivi; la Corte ha escluso che la doglianza fosse ammissibile nei termini proposti.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Invocati per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie, ma la censura è stata considerata diretta in realtà a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per censurare l'interpretazione degli atti dell'ente, ma la Corte ha ritenuto la doglianza priva della necessaria specificità.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    Richiamato in tema di prescrizione dei contributi previdenziali; la Corte non entra nel merito della regola sostanziale perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è intervenuta in conformità alla proposta di definizione accelerata e la mancata illustrazione delle ragioni di dissenso è stata valorizzata ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Indica il rito camerale e il termine riservato per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    È stata ravvisata una condotta abusiva del processo per la richiesta di decisione senza specificare le ragioni di dissenso dalla proposta accelerata, con conseguente condanna pecuniaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del fatto o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità: quando si contestano atti o documenti, essi devono essere adeguatamente trascritti o comunque specificamente individuati, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., dopo la riforma del 2012, non copre la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti segnati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La contestazione dell'idoneità di atti interruttivi della prescrizione, quando dipende dall'apprezzamento concreto del contenuto degli atti e delle risultanze di causa, resta tipicamente devoluta al giudice di merito e non può essere riproposta in sede di legittimità come questione di puro diritto.
  • La mancata illustrazione delle ragioni di dissenso rispetto alla proposta di definizione accelerata può integrare abuso del processo e giustificare una condanna ex art. 96 c.p.c.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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