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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27015/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione maturata a carico della gestione ex ENPALS. Il pensionato aveva ottenuto in primo e in secondo grado l’accoglimento della domanda volta a escludere, nel calcolo della cosiddetta quota B della pensione, l’applicazione del massimale pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso il limite massimo della retribuzione pensionabile per le anzianità successive al 31.12.1992 dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ante 31.12.1995. Il controricorrente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per asserito giudicato interno, ma tale eccezione è stata respinta perché l’impugnazione dell’INPS investiva la statuizione decisiva sul mancato operare del massimale per la quota B.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per giudicato interno, ma ha accolto il motivo di ricorso dell’INPS nel merito. Ha affermato che, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31.12.1995, la retribuzione giornaliera pensionabile non può includere la parte eccedente il limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Poiché la Corte territoriale non si era attenuta a tale principio, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971

    massimale pensionabile / limite massimo della retribuzione pensionabile

    Il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile si applica anche al calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; la parte eccedente non va considerata.

  • art. 4, d.lgs. n. 182/1997

    La disciplina introdotta dal decreto non è stata ritenuta incompatibile con il limite di cui all’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, né idonea ad abrogarlo implicitamente.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997

    Ha modificato il testo dell’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, senza eliminare espressamente il massimale pensionabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l’impugnazione che investa uno degli elementi essenziali della statuizione di merito è sufficiente a riaprire la cognizione sull’intera statuizione, anche se la sentenza di primo grado abbia fondato la decisione su più passaggi logici o fattuali.
  • Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31.12.1995, il massimale della retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971 continua a operare per le anzianità maturate dopo il 31.12.1992.
  • Un limite legale alla retribuzione pensionabile non si considera abrogato in via implicita se non vi è una chiara incompatibilità con la disciplina successiva; in un sistema speciale, il tetto retributivo può restare funzionale al bilanciamento degli interessi sottesi alla prestazione previdenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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