Cassazione Civile, Ordinanza n. 27065/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione maturata a carico della gestione ex ENPALS. Il pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado l’accoglimento della domanda volta a escludere, nel calcolo della c.d. quota B relativa alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992, l’applicazione del massimale pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto non operante quel limite massimo della retribuzione pensionabile per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo. Il resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per asserito giudicato interno, ma la Corte ha ritenuto che l’impugnazione investisse comunque la statuizione centrale sul non operare del massimale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità per giudicato interno, osservando che l’impugnazione di uno degli elementi della statuizione è sufficiente a riaprire la cognizione sull’intera questione. Nel merito ha affermato che, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31.12.1995, la retribuzione giornaliera pensionabile non può comprendere la parte eccedente il limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla norma opera anche nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; la parte eccedente non va considerata ai fini della retribuzione pensionabile.
Non viene ritenuto norma incompatibile con il permanere del massimale pensionabile; i successivi interventi legislativi non hanno abrogato espressamente il limite di cui all’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
Viene richiamato come fonte di modifica del limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile, senza eliminazione del massimale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l’impugnazione che investa uno degli elementi logico-giuridici della statuizione è idonea a riaprire la cognizione sull’intera statuizione stessa, quando il giudicato non si sia ancora formato su di essa integralmente.
- Nella liquidazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo in epoca anteriore al 31.12.1995, deve applicarsi il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale, con esclusione della sola parte eccedente.
- Un limite legale alla retribuzione pensionabile non si considera abrogato in assenza di espressa abrogazione o di incompatibilità normativa sopravvenuta chiaramente desumibile dai successivi interventi legislativi.
- In un sistema previdenziale speciale più favorevole rispetto a quello generale, il massimale pensionabile può essere ritenuto elemento coessenziale della disciplina e non una deroga implicitamente superata da successive modifiche parziali.
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