Cassazione Civile, Ordinanza n. 26926/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dirigente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto individuale di lavoro per l’incarico di direttore amministrativo presso un’azienda sanitaria pubblica, con durata originaria fino al 2 febbraio 2012 ma cessato anticipatamente, in base a una clausola contrattuale, dal 13 maggio 2010 per effetto di delibera adottata dopo la sostituzione del direttore generale. Il dirigente ha chiesto la nullità della clausola che consentiva la cessazione automatica per la sola sostituzione del vertice aziendale e il risarcimento del danno, quantificato nelle minori retribuzioni percepite nei successivi incarichi e nelle spese di trasferta. La Corte d’appello ha dichiarato nulla la clausola di recesso anticipato, escludendo però il diritto al risarcimento perché, secondo il giudice di merito, il lavoratore non avrebbe provato adeguatamente il danno residuo e le successive dimissioni da un incarico successivo avrebbero inciso causalmente sul pregiudizio. Il ricorrente principale ha impugnato la decisione lamentando violazione degli artt. 1218, 1227, comma 2, e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva invertito l’onere della prova, aveva erroneamente applicato l’aliunde perceptum e aveva impropriamente valorizzato le dimissioni da un incarico diverso, omettendo inoltre di attivare i poteri istruttori officiosi tipici del rito del lavoro. Con il terzo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso incidentale sostenendo, tra l’altro, che la disciplina regionale e lo schema tipo approvato dalla Regione avrebbero dovuto governare il rapporto e che il lavoratore avrebbe dovuto impugnare la delibera regionale, oltre a censurare la ritenuta irrilevanza della mancata offerta della prestazione lavorativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d’appello avesse errato nel negare il risarcimento per difetto di prova e nel fare uso dell’art. 1227 c.c. in modo improprio, oltre a non esercitare i poteri istruttori officiosi pur in presenza di una semiplena probatio e di elementi documentali idonei a fondare l’accertamento di an e quantum del danno. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso principale perché mirava a contestare la valutazione delle prove e non l’omesso esame di fatti storici decisivi. Ha inoltre respinto integralmente il ricorso incidentale, ritenendo inammissibili o infondate le censure sulla delibera regionale e sull’asserita necessità di messa in mora del datore di lavoro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per censurare e correggere la valutazione della responsabilità e delle conseguenze dell’inadempimento/illegittimo recesso
non applicabile nel senso ritenuto dalla Corte territoriale per imputare al lavoratore le dimissioni da un successivo incarico, trattandosi di fatto autonomo e non di contributo causale al danno originato dal recesso illegittimo
l’onere di provare l’eventuale aliunde perceptum grava sul datore di lavoro; non può essere richiesto al lavoratore di fornire una quantificazione analitica del danno come presupposto di ammissibilità della domanda
utilizzato per denunciare violazioni di legge nel giudizio di legittimità
rilevante per le censure di nullità della sentenza o del procedimento e per l’omessa pronuncia
l’omesso esame deve riguardare fatti storici decisivi, non mere prove o argomentazioni
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al giusto processo e al dovere di decisione di merito nel rito del lavoro
nel rito del lavoro consente l’esercizio officioso dei poteri istruttori quando vi sia una pista probatoria e semiplena probatio
richiamato insieme all’art. 421 c.p.c. per i poteri istruttori officiosi anche in appello nel rito del lavoro
l’omessa pronuncia deve essere dedotta come nullità della decisione, non come mera insufficienza motivazionale
richiamato nei limiti del sindacato sul materiale probatorio valutato dal giudice di merito
richiamato nei limiti del sindacato sulla valutazione delle prove
invocato dalla parte pubblica per sostenere la necessità della messa in mora del creditore/lavoratore, ma ritenuto non dirimente nel caso di recesso illegittimo
richiamato nel medesimo contesto della mora credendi
richiamato dalla parte pubblica in relazione alla possibilità di disapplicazione dell’atto regionale nel giudizio sul rapporto di lavoro
richiamato per escludere che la disciplina del rapporto potesse derivare da una semplice delibera regionale anziché da un atto legislativo regionale conforme ai principi costituzionali
art. 97 Cost.
richiamato come parametro di conformità dell’assetto normativo/organizzativo regionale
art. 24 Cost.
evocato quale fondamento della tutela effettiva del diritto di difesa nel rito del lavoro
art. 6 CEDU
richiamato come parametro del giusto processo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità nei limiti di legge
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
richiamato per la trattazione camerale
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, quando la parte allega un danno da condotta illegittima del datore di lavoro e produce elementi documentali idonei a supporto, il giudice non può respingere la domanda solo perché il danneggiato non abbia svolto un conteggio analitico perfetto del pregiudizio; in presenza di una semiplena probatio, può ed è tenuto a fare uso dei poteri istruttori officiosi per accertare an e quantum del danno.
- L’aliunde perceptum è un’eccezione in senso sostanziale che deve essere provata da chi la invoca; non è il lavoratore a dover dimostrare preventivamente l’inesistenza di compensi sostitutivi, ma il datore di lavoro a doverne dimostrare l’effettiva percezione e l’eventuale incidenza riduttiva sul danno risarcibile.
- L’art. 1227 c.c. non può essere utilizzato per imputare al creditore, come concorso colposo, scelte autonome e successive rispetto alla condotta illecita originaria, se il danno trae la propria fonte causale esclusiva dall’atto illegittimo del debitore.
- Nel rapporto di lavoro, il recesso unilaterale illegittimo del datore integra di per sé rifiuto della prestazione, sicché il lavoratore non deve necessariamente formulare una formale offerta della prestazione per far valere il diritto al risarcimento del danno da mancata retribuzione.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti storici decisivi e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la contestazione della sufficienza della motivazione.
- Nel rito del lavoro, la logica del processo orientata alla decisione di merito impone di evitare letture eccessivamente formalistiche che comprimano il diritto di difesa e di valorizzare il materiale probatorio complessivo anche quando non consenta una prova piena immediata.
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