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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20607/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IRPEF emessi dall'Agenzia nei confronti dei soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, per maggiori utili extracontabili presuntivamente distribuiti dalla società, nonché da una cartella di pagamento notificata a una società conferitaria d'azienda. I contribuenti avevano contestato gli atti deducendo, tra l'altro, che gli avvisi rivolti ai soci fossero illegittimi perché la società era stata cancellata dal registro delle imprese e quindi non più accertabile, che l'Ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento per decorso dei termini ordinari, e che uno degli avvisi fosse stato notificato irregolarmente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per il tramite di un operatore postale privato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1 e 44 TUIR e dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la cancellazione della società non impedisce l'accertamento dei maggiori redditi in capo ai soci, autonomo rispetto a quello societario; 2) violazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973, assumendo che il raddoppio dei termini per reati tributari operi anche nei confronti dei soci, se fondato su violazioni emerse nei verbali e oggetto di denuncia penale; 3) violazione dell'art. 140 c.p.c., contestando la nullità della notifica dell'avviso per l'anno 2005 e sostenendo che rilevi la data di spedizione della raccomandata informativa e non la ricezione, pur se effettuata tramite messo comunale e operatore postale privato.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente infondate le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità del ricorso dell'Agenzia. Nel merito ha accolto il primo motivo, affermando che la cancellazione della società non impedisce l'accertamento in capo ai soci dei maggiori utili extracontabili presuntivamente distribuiti nelle società a ristretta base partecipativa. Ha accolto anche il secondo motivo, precisando che il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penalmente rilevanti opera in presenza dell'obbligo di denuncia e si estende necessariamente anche ai soci quando l'accertamento dei loro redditi deriva automaticamente dalla presunzione di distribuzione degli utili societari. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame, con indicazione di considerare lo ius superveniens in materia sanzionatoria se il giudizio di merito dovesse risultare sfavorevole ai contribuenti.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento dei maggiori redditi in capo ai soci resta possibile anche se la società è stata cancellata, quando operi la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa.

  • art. 1 e art. 44 TUIR

    Richiamati dall'Agenzia a sostegno della tassazione in capo ai soci dei maggiori utili extracontabili percepiti.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia per reati tributari e si estende anche ai soci quando l'accertamento dipende dalla distribuzione presunta degli utili della società.

  • art. 4 d.lgs. n. 74/2000

    È richiamato per affermare che il raddoppio dei termini è collegato all'astratta sussistenza del reato e all'obbligo di denuncia, non all'accertamento in concreto del reato stesso.

  • art. 331 c.p.p.

    L'obbligo di denuncia del pubblico ufficiale costituisce il presupposto del raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 140 c.p.c.

    Nel regime temporale applicabile la notificazione dell'avviso di accertamento con raccomandata informativa tramite operatore postale privato era affetta da nullità, ma tale vizio era sanabile con la proposizione del ricorso.

  • art. 153 c.p.c.

    Citato dai contribuenti per contestare la regolarità della notificazione, ma non ritenuto decisivo ai fini della decisione finale.

  • art. 160 c.p.c.

    Citato dai contribuenti a sostegno della nullità della notificazione dell'atto impositivo.

  • art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte lo richiama per ritenere tempestivo il ricorso per cassazione in base alla notifica della sentenza tramite materiale consegna all'Ufficio.

  • art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato nel fatto con riferimento alla cartella notificata alla società conferitaria a titolo di solidarietà.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997

    La Corte indica che il giudice di rinvio dovrà tener conto dello ius superveniens in materia di sanzioni, se il giudizio dovesse essere sfavorevole ai contribuenti.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. n. 158/2015

    Richiamato come fonte della modifica normativa da considerare in sede di rinvio in tema sanzionatorio.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la cancellazione della società dal registro delle imprese o l'impossibilità di consolidare l'accertamento societario non impediscono, di per sé, l'accertamento dei maggiori utili in capo ai soci, quando operi la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento previsto in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia per reati tributari dipende dall'astratta configurabilità del reato e dall'obbligo di denuncia, non dalla sua dimostrazione in concreto.
  • Quando l'accertamento nei confronti dei soci deriva automaticamente dalla presunzione di percezione degli utili extracontabili della società, il raddoppio dei termini applicabile alla società si riflette necessariamente anche sui soci.
  • La nullità della notifica di un avviso di accertamento è un vizio sanabile ex nunc con la proposizione del ricorso introduttivo; tuttavia, se opera il raddoppio dei termini, il giudice deve verificare se la sanatoria sia intervenuta prima della decadenza dell'Ufficio.
  • Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione nel processo tributario, la materiale consegna della sentenza notificata all'Ufficio può essere sufficiente a provare la decorrenza del termine breve, se il ricorso è stato notificato tempestivamente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullità

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