Cassazione Civile, Ordinanza n. 08279/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2014 e da un atto di contestazione sanzioni, emessi nei confronti di una società per l’utilizzo di fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi della società; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece accolto le impugnazioni del contribuente, valorizzando una sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante perché il fatto non sussiste. L’Agenzia delle entrate ha proposto due ricorsi per cassazione avverso le sentenze di appello, articolando quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sul merito della pretesa tributaria; 2) violazione delle norme sull’autonomia dei periodi d’imposta e sull’efficacia della sentenza penale nel processo tributario, per avere il giudice di appello fondato la decisione su una pronuncia penale non riferita all’anno d’imposta oggetto di causa e per avere recepito acriticamente le risultanze del processo penale; 3) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sulle presunzioni, per non avere il giudice di merito considerato gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio e per avere sostanzialmente invertito l’onere della prova; 4) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella mancata prova contraria da parte del contribuente rispetto all’accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi per la loro connessione oggettiva e soggettiva. Ha ritenuto fondato il primo motivo di entrambi i ricorsi, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente: il giudice di appello aveva richiamato i fatti emersi nel processo penale e affermato che essi facevano venir meno le presunzioni poste a base degli atti impositivi, ma senza spiegare il percorso logico-giuridico che conduceva a tale conclusione e senza confrontarsi con le presunzioni dell’Ufficio. La Corte ha anche osservato che la sentenza penale richiamata non era una sentenza dibattimentale, ma di non luogo a procedere, e non riguardava l’anno d’imposta in contestazione. I restanti motivi sono stati assorbiti. Conseguentemente, la Cassazione ha cassato entrambe le sentenze impugnate limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità è stata accolta perché la motivazione della sentenza di merito era apparente, quindi incapace di rendere percepibile l’iter logico della decisione.
Richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia sul merito della pretesa tributaria.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare la carenza di motivazione della sentenza impugnata.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 117, settimo comma, Cost.
Richiamato nel motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato per i motivi di violazione di legge relativi al rapporto tra giudizio penale e tributario e alle presunzioni.
art. 76 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, in relazione alla disciplina fiscale oggetto di contestazione.
art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di sanzioni tributarie.
Richiamato per contestare l’uso nel processo tributario della sentenza penale richiamata dal giudice di merito.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove e il recepimento acritico delle risultanze penali.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come norma sull’accertamento induttivo fondato su presunzioni.
artt. 19, 21 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati come norme IVA rilevanti nella verifica della pretesa tributaria e dell’uso di fatture oggettivamente inesistenti.
Richiamato sul riparto dell’onere della prova, che la Corte di appello avrebbe sostanzialmente alterato.
Richiamati in tema di prova presuntiva e di valutazione degli indizi.
art. 21 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La Corte ha precisato che non era applicabile nel caso di specie, perché la sentenza penale richiamata non era dibattimentale e la norma è comunque successiva alle sentenze di appello.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per la censura di omesso esame di un fatto decisivo, ritenuta assorbita.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur esistendo materialmente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e non rende controllabile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nel processo tributario, il giudice non può limitarsi a richiamare in modo generico o acritico gli esiti di un processo penale, ma deve confrontarsi con gli elementi probatori e presuntivi posti a base dell’atto impositivo e spiegare perché essi vengano superati.
- La sentenza penale può incidere nel giudizio tributario solo entro i limiti della sua concreta rilevanza, e non può essere utilizzata in modo automatico quando non sia riferita al medesimo periodo d’imposta o quando non ricorrano i presupposti normativi di efficacia esterna.
- In tema di accertamento fondato su presunzioni, il giudice di merito deve valutare gli indizi offerti dall’Amministrazione e verificare se il contribuente abbia fornito prova contraria idonea; non è ammissibile un assetto decisionale che, di fatto, sposti sull’Ufficio un onere probatorio diverso da quello previsto dall’art. 2697 c.c.
- Quando la decisione di appello è cassata per nullità della motivazione, gli ulteriori motivi di ricorso che investono il merito dell’accertamento restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
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