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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08177/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune per gli anni d’imposta 2014-2019 nei confronti del fallimento proprietario di diversi immobili, ritenuti non liberati e in parte occupati abusivamente da terzi. La Corte di merito aveva annullato la pretesa fiscale applicando l’orientamento della Corte costituzionale sull’esclusione dell’IMU per immobili occupati abusivamente, quando il proprietario abbia presentato tempestiva denuncia penale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di legge, sostenendo che il soggetto passivo IMU resta il proprietario e che il caso non sarebbe sovrapponibile a quello scrutinato dalla Corte costituzionale, perché la denuncia sarebbe stata generica, riferita solo a una parte degli immobili, senza prova delle azioni giudiziarie e dell’inerzia della PA; (2) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la denuncia riguardava solo diciotto mansarde mentre gli avvisi comprendevano un numero più ampio di unità e autorimesse, e che il decreto di citazione avrebbe comunque attestato la cessazione dell’occupazione almeno per una parte dei beni; (3) omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo alla tardiva costituzione del fallimento in primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, interpretando la motivazione del giudice d’appello come rigetto implicito dell’eccezione processuale e ritenendo tempestiva la costituzione del fallimento in forza della sospensione dei termini processuali dovuta all’emergenza Covid, inclusa quella prevista per i procedimenti nella prima zona rossa e quella generale ex d.l. 18/2020. Quanto al merito IMU, la Corte ha richiamato la sentenza n. 60/2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011 nella parte in cui non esclude l’IMU per immobili inutilizzabili e indisponibili per occupazione abusiva, a fronte di tempestiva denuncia o azione penale. Ha quindi ritenuto che il giudice tributario avesse accertato in fatto, con motivazione congrua e non sindacabile in cassazione, la protratta e completa occupazione abusiva del compendio, l’inefficacia delle iniziative di sgombero e la tempestiva attivazione degli organi della procedura. Il ricorso è stato integralmente respinto; le spese sono state compensate integralmente per effetto dell’intervento in corso di causa della pronuncia costituzionale; è stato inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha ritenuto infondato il motivo processuale sulla tardiva costituzione del fallimento, perché la questione era stata sostanzialmente rigettata dalla sentenza impugnata e comunque la costituzione doveva considerarsi tempestiva per effetto delle sospensioni dei termini processuali legate all’emergenza sanitaria. Ha poi respinto i motivi di merito, osservando che la decisione della Corte costituzionale n. 60/2024 legittima l’esclusione dall’IMU degli immobili occupati abusivamente, se il proprietario o la procedura abbiano presentato tempestiva denuncia o iniziato azione penale, e che la Corte territoriale aveva accertato in fatto la protratta e completa occupazione abusiva e l’inefficacia dei tentativi di liberazione. Le doglianze del Comune sono state considerate, in sostanza, richieste di rivalutazione del merito e delle prove, inammissibili in sede di legittimità. Le spese di lite sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    individua i canoni di impugnazione dedotti dal ricorrente: violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. n. 23/2011

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell’IMU e al soggetto passivo d’imposta.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011

    interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 60/2024 come norma che non può imporre l’IMU per immobili occupati abusivamente e resi inutilizzabili e indisponibili, se vi è tempestiva denuncia o azione penale.

  • art. 1, comma 81, L. n. 197/2022

    richiamato nel ricorso in relazione al successivo intervento legislativo che ha previsto la non debenza dell’IMU per gli immobili occupati abusivamente.

  • art. 1, comma 759, L. n. 160/2019

    richiamato nel ricorso quale disposizione collegata alla disciplina dell’IMU e alla tassazione degli immobili.

  • art. 614, secondo comma, c.p.

    reato richiamato come presupposto della denuncia penale rilevante ai fini dell’esclusione dall’IMU.

  • art. 633 c.p.

    reato richiamato come presupposto della denuncia penale rilevante ai fini dell’esclusione dall’IMU.

  • art. 552 c.p.p.

    norma richiamata con riferimento al decreto di citazione emesso dalla Procura nei confronti degli occupanti abusivi.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    utilizzato per integrare la motivazione della sentenza impugnata, confermando la tempestività della costituzione del fallimento.

  • art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dal ricorrente nella deduzione di tardiva costituzione in primo grado, nel computo delle sospensioni dei termini.

  • art. 83 d.l. n. 18/2020

    considerato dalla Corte come norma generale di sospensione delle attività processuali, applicabile anche al processo tributario.

  • art. 10 d.l. n. 9/2020

    interpretato nel senso che la sospensione dei procedimenti nella prima zona rossa opera anche per il giudizio tributario, coerentemente con la ratio di contenimento del contagio.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile nel processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell’atto di dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 3, primo comma, Cost.

    richiamato dalla Corte costituzionale come parametro dell’illegittimità dell’art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011.

  • art. 53, primo comma, Cost.

    richiamato dalla Corte costituzionale come parametro dell’illegittimità dell’art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011.

Massime di principio

  • Per il periodo in cui un immobile sia abusivamente occupato, reso inutilizzabile e indisponibile, l’IMU non è dovuta se il proprietario o la procedura abbia presentato tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria o abbia iniziato l’azione penale per i reati indicati dalla Corte costituzionale; in tale situazione la proprietà non costituisce di per sé indice attuale di capacità contributiva.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto, con motivazione congrua, la protratta e completa occupazione abusiva del bene e l’inefficacia delle iniziative di sgombero, tale accertamento non è rivalutabile in cassazione sotto la veste della violazione di legge o del vizio di omesso esame, se la censura mira in realtà a una diversa lettura delle prove.
  • Nel processo tributario, la tardiva costituzione della parte va esaminata tenendo conto delle sospensioni dei termini processuali introdotte per l’emergenza sanitaria, incluse quelle applicabili ai procedimenti nella c.d. prima zona rossa e la sospensione generale ex d.l. 18/2020; una diversa lettura che escluda tali effetti può essere corretta in sede di legittimità mediante integrazione della motivazione.
  • L’omessa pronuncia può escludersi quando il giudice d’appello, pur usando formule improprie come l’assorbimento, abbia comunque reso una valutazione incompatibile con l’accoglimento del motivo processuale, integrando così un rigetto implicito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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