Cassazione Civile, Ordinanza n. 08180/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune per gli anni 2018, 2019 e 2020 nei confronti di una società titolare di un immobile adibito a cava, censito dal 2016 al catasto fabbricati in categoria D con rendita. La società, che non aveva impugnato la rettifica catastale definitiva effettuata dall'Agenzia delle Entrate nel 2019 a seguito di DOCFA presentato nel 2018, aveva contestato gli avvisi sostenendo che la cava dovesse essere tassata come area edificabile sulla base del valore venale e non della rendita catastale, anche in ragione del progressivo depauperamento del bene per effetto dell'attività estrattiva. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione delle norme IMU/ICI e catastali, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante l'iscrizione in catasto fabbricati e applicabile la disciplina delle aree edificabili, mentre per le unità iscritte in catasto la base imponibile è vincolata alla rendita in atti; 2) violazione delle norme processuali tributarie, perché la società avrebbe dovuto impugnare la rendita catastale e non poteva far valere la sua pretesa erroneità nel giudizio contro gli avvisi IMU.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi del Comune. Ha affermato che la cava, pacificamente accatastata in categoria D/1, resta soggetta, una volta divenuta definitiva la rendita catastale, al parametro della rendita ai fini IMU/ICI; la società, non avendo impugnato la rettifica catastale, non poteva ottenere l'annullamento degli avvisi eccependo l'inutilizzabilità della rendita e la tassazione come area edificabile. La sentenza della Corte di giustizia tributaria è stata quindi cassata; decidendo nel merito, la Cassazione ha rigettato l'originario ricorso della società contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la novità della questione trattata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro di legittimità per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme sostanziali in materia tributaria e catastale.
art. 360, n. 4 c.p.c.
È stato invocato per denunciare un vizio processuale relativo alla mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per omessa impugnazione dell'atto catastale presupposto.
art. 2 lett. a) e b) d.lgs. n. 504/1992
Richiamato per sostenere il corretto criterio di individuazione del presupposto e della base imponibile ai fini ICI/IMU in relazione agli immobili e alle aree edificabili.
art. 5, commi 2 e 5, d.lgs. n. 504/1992
La Corte ha ritenuto applicabile il comma 2 agli immobili iscritti in catasto, con base imponibile determinata sulla rendita catastale; ha escluso che il comma 5, relativo alle aree edificabili, fosse pertinente alla fattispecie.
art. 13, commi 2, 3 e 4, d.l. n. 201/2011
Richiamato per affermare che la base imponibile degli immobili iscritti in catasto è vincolata alla rendita catastale in atti.
art. 1, commi 741, 745 e 746, l. n. 160/2019
Richiamato quale disciplina IMU vigente che conferma il criterio di determinazione della base imponibile per gli immobili iscritti in catasto e la distinta disciplina delle aree edificabili.
artt. 4, 5, 10 r.d.l. n. 652/1939
Richiamati per la disciplina del catasto e dell'attribuzione della rendita catastale.
art. 2, commi 1 e 3, d.m. n. 28/1998
Richiamato in tema di accatastamento e classamento degli immobili, con particolare riferimento alla categoria D/1.
artt. 19, 20, 21 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dal ricorrente per sostenere che il contribuente avrebbe dovuto impugnare l'atto presupposto (la rettifica catastale) e non solo gli avvisi IMU.
art. 55, lett. b), d.lgs. n. 344/2002
Citato per qualificare i redditi derivanti dallo sfruttamento di cave, miniere e simili come redditi d'impresa, ma la Corte lo richiama solo nel ricostruire l'argomentazione della sentenza impugnata e non come base decisiva della propria ratio.
Massime di principio
- Quando un bene è iscritto in catasto fabbricati con rendita definitiva, ai fini IMU/ICI la base imponibile va determinata sulla rendita catastale in atti; il contribuente non può, nel giudizio contro l'avviso d'imposta, contestare indirettamente la rendita se non ha impugnato l'atto catastale presupposto.
- La classificazione del bene come cava o l'uso estrattivo del terreno non consentono, di per sé, di disapplicare la rendita catastale definitiva né di applicare automaticamente la disciplina delle aree edificabili, quando il bene sia accatastato come immobile in categoria D/1.
- La diversa destinazione economica del bene e il suo progressivo deprezzamento per l'attività estrattiva non incidono sul criterio legale di determinazione della base imponibile se il parametro catastale è ormai definitivo.
- Nel contenzioso tributario, l'omessa impugnazione dell'atto presupposto rende improponibili doglianze che mirino a rimetterne in discussione gli effetti nel successivo giudizio sull'atto consequenziale.
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