Cassazione Civile, Ordinanza n. 14404/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione المالية)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento notificato quale coobbligato solidale di un operatore di scommesse, relativo al periodo d'imposta 2009 e fondato sulla ritenuta esercitazione illegale di attività di raccolta scommesse in assenza di concessione e di collegamento al totalizzatore nazionale, quale intermediario di bookmaker estero. I motivi di ricorso per cassazione erano cinque. Con i primi due si denunciavano, sotto vari profili, la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione e la violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla motivazione dell'atto impositivo, lamentando che il giudice d'appello non avesse adeguatamente esaminato l'eccezione di mancato contraddittorio preventivo e di carenza motivazionale dell'avviso. Con il terzo e il quarto motivo si sosteneva l'inutilizzabilità, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, delle risultanze di un accertamento compiuto da altra autorità fiscale in relazione a un tributo diverso (imposta unica sulle scommesse), deducendo anche la carenza di motivazione della sentenza sul punto e l'illegittima determinazione della base imponibile. Con il quinto motivo si censurava infine la ricostruzione induttiva del reddito e della base imponibile, assumendo che il ricorrente svolgesse solo attività di mera intermediazione e percepisse un aggio percentuale, sicché non potevano essergli imputati i volumi della raccolta scommesse.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili e comunque infondati, osservando che la motivazione della sentenza impugnata conteneva riferimenti sufficienti alla fase amministrativa, agli incontri in sede di adesione e alla proposta conciliativa non accettata, sicché non vi era omessa pronuncia né motivazione apparente. Ha inoltre affermato che, in presenza di una motivazione solo eventualmente insufficiente, il vizio non è deducibile in cassazione se non nei limiti del "minimo costituzionale". Quanto ai motivi terzo e quarto, la Corte li ha giudicati in parte inammissibili per difetto di specificità e localizzazione delle questioni nei gradi di merito, e in parte infondati, precisando che l'Amministrazione finanziaria può utilizzare, per un diverso tributo, gli stessi elementi probatori già raccolti in un precedente accertamento, senza che ciò integri un automatismo illegittimo. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché sostanzialmente riproponeva censure di merito già esaminate nei due gradi di giudizio, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
I motivi misti che cumulano in modo incompatibile violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale sono inammissibili se non articolati con chiarezza e coerenza.
La denuncia di omessa pronuncia richiede che la questione sia stata effettivamente devoluta e non può essere confusa con vizi di motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se manca una motivazione percepibile; non basta il dissenso sulla sua sufficienza.
Richiamato dal ricorrente per il contraddittorio procedimentale, ma la Corte ha ritenuto che nel caso concreto l'interlocuzione amministrativa risultasse svolta.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne ha ravvisato la violazione alla luce della partecipazione procedimentale accertata.
Richiamato dal ricorrente; non è stata accolta la censura sul mancato contraddittorio.
Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato nel caso concreto.
Richiamato nel contesto dell'accertamento con adesione e degli incontri intercorsi con l'Ufficio.
La Corte ha escluso la denunciata carenza di motivazione dell'avviso di accertamento.
Richiamato dal ricorrente per la motivazione dell'accertamento IVA, ma non ritenuto violato.
Invocato per la motivazione dell'atto amministrativo; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione complessivamente desumibile dagli atti richiamati.
art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973
Consente all'Ufficio di determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti e di avvalersi anche di presunzioni, prescindendo dalle scritture non attendibili.
Richiamati dal ricorrente nel contestare la ricostruzione del reddito d'impresa.
Richiamato nel terzo e quarto motivo, ma non idoneo a scardinare la ricostruzione induttiva ritenuta legittima.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma non ravvisato come violato nella utilizzazione di elementi presuntivi e nella ricostruzione della base imponibile.
art. 5, comma 1, lett. l), D.M. MEF n. 179/2003
Richiamato dal ricorrente nel contesto della contestazione della base imponibile.
Il motivo che non si confronta specificamente con la sentenza impugnata è un "non motivo" ed è inammissibile.
Richiamato per qualificare il ricorrente tra i soggetti che operano nell'esercizio pubblico in Italia nella raccolta scommesse.
Massime di principio
- La deduzione congiunta e indistinta, nello stesso motivo di ricorso, di violazione di legge, omessa pronuncia, omessa motivazione e motivazione apparente è inammissibile quando i vizi siano tra loro logicamente incompatibili o non chiaramente separati.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la sentenza impugnata abbia comunque esaminato il tema controverso, anche attraverso il richiamo agli atti del procedimento amministrativo e agli esiti dell'interlocuzione tra le parti.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione costituzionale del minimo motivazionale, non la mera insufficienza della motivazione.
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare, per accertare un tributo diverso, gli elementi probatori già raccolti in un precedente procedimento relativo a diversa imposta, senza che ciò integri di per sé un automatismo illegittimo; resta ferma la possibilità per il contribuente di contestarne attendibilità e rilevanza.
- In materia di accertamento induttivo del reddito d'impresa, l'Ufficio può fondare la pretesa su dati e notizie comunque raccolti e su presunzioni, anche se provenienti da un diverso accertamento fiscale, quando la contabilità del contribuente non sia completa e attendibile.
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica, localizzata e riferita puntualmente alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito integra un motivo inidoneo e quindi inammissibile.
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